pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 17 novembre 2006
GU n. 289
del 13 dicembre 2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 novembre 2006
Visti:
Considerato che:
Ritenuto che sia opportuno:
DELIBERA
"b) la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce;"
"c) il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui è richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce;"
"30.10 Con riferimento a ciascun Conto Energia a Termine, l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati è considerata:
a) ceduta dall'operatore di mercato intestatario del conto al Gestore del mercato elettrico o, se negativa, acquistata dal medesimo gestore nell'ambito del mercato del giorno prima qualora l'intestatario del conto sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato e le garanzie dal medesimo prestate al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17;
b) ceduta a Terna o, se negativa, acquistata da Terna a titolo di sbilanciamento a programma nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 39bis negli altri casi."
"30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) l'energia elettrica ceduta al Gestore del mercato elettrico ai sensi del comma 30.10, lettera a);
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c)."
"e) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'Articolo 39bis;".
"38.5 Terna versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all'Articolo 39bis.".
"Articolo 39bis
Corrispettivi di sbilanciamento a programma
"39bis.1 Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza Terna calcola il corrispettivo di sbilanciamento a programma relativo a ciascun utente del dispacciamento pari, al prodotto tra:
a) l'energia elettrica ceduta a Terna ai sensi del comma 30.10, lettera b), attribuita all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 39bis.2;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
39bis.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica di cui al comma 39bis.1, lettera a), Terna ripartisce l'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica delle vendite nette a termine registrate, degli acquisti netti a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo registrati sul conto di un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega.".