pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 18 luglio 2006
Delibera
n. 148/06
Modifiche ed integrazioni urgenti alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 14 luglio 2006
Visti:
- la direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE)
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge n. 481/95);
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino
del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia” (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004” (di seguito:
legge n. 62/05);
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n.
158/99);
- la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito:
deliberazione n. 200/99);
- la
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01
(di seguito:
deliberazione n. 229/01);
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004,
n. 5/04 come
successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
- la
deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito
deliberazione n. 117/05);
- la
deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05
(di seguito: deliberazione n. 153/05).
Considerato che:
- l'Autorità
ha definito, con deliberazione n. 200/99, condizioni contrattuali di
fornitura dell'energia elettrica minime ed inderogabili a beneficio dei
clienti del mercato vincolato; e che tali condizioni continuano a trovare
applicazione ai clienti che non abbiano esercitato il diritto di scegliere
un nuovo fornitore, connesso con la qualifica di cliente idoneo;
- in particolare
l'articolo 13 della deliberazione di cui al precedente alinea disciplina i
casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la
fornitura di energia elettrica, riconoscendo, al comma 5, all'esercente ed
al cliente la facoltà di concordare le modalità e i tempi con cui
effettuare tale rateizzazione;
- con
deliberazione n. 117/05 è stato dato avvio all'iter di revisione, tra l'altro,
della deliberazione n. 200/99;
- numerosi
reclami di consumatori e utenti nonché segnalazioni di associazioni dei
consumatori hanno evidenziato l'intensificazione di casi in cui, a fronte
di conguagli particolarmente onerosi per i clienti finali, questi ultimi
incontrano serie difficoltà a convenire con il proprio fornitore tempi di
pagamento adeguati all'effettivo ammontare del debito maturato; e che, in
particolare, i predetti conguagli sono prevalentemente riconducibili alle
seguenti vicende attinenti a scelte organizzative dell'esercente:
- le
sostituzioni dei misuratori elettromeccanici con i misuratori elettronici che
hanno di fatto concretizzato un aumento delle casistiche di conguagli
particolarmente onerosi conseguenti a ripetute mancate letture dei misuratori
sostituiti derivanti da motivazioni diverse;
- interventi
di modifiche ed adeguamento dei sistemi informativi effettuate da alcuni
operatori che modificando temporaneamente la periodicità di fatturazione hanno
di fatto prodotto come conseguenza indiretta per il cliente finale conguagli considerevoli;
- azioni
di recupero effettuate su clienti non letti da oltre 12 mesi a causa di errori
nei data base commerciali dell'esercente che non consentivano la corretta individuazione
del misuratore;
- dalle
segnalazioni ricevute è emerso che il cliente del mercato vincolato non ha
capacità negoziale di modificare le proposte degli esercenti sulla
numerosità ed il valore delle singole rate e che, pertanto, laddove i
conguagli abbiano ad oggetto importi particolarmente onerosi e tali da
indurre il cliente a richiedere un numero di rate superiore a quelle solitamente
convenute, l'attuale disciplina di cui all'art. 13 della deliberazione n.
200/99 non è idonea ad assicurare al medesimo cliente un'adeguata tutela;
- nei casi
sopra richiamati, le segnalazioni manifestano un sensibile e diffuso
disagio del cliente finale a provvedere ad un pagamento oneroso ed
imprevisto in concomitanza, tra l'altro, con una spesa energetica
crescente; e che la periodicità di pagamento proposta rappresenta un
ulteriore aggravio di una situazione economicamente precaria, tenuto conto
che, a volte, nella stessa bolletta viene richiesto il pagamento di più di
una singola rata;
- la
fornitura di energia elettrica sia un bene irrinunciabile ed indifferibile
per il cliente finale e che le conseguenze derivanti dall'impossibilità di
far fronte ad un pagamento oneroso quanto imprevisto potrebbe mettere in
discussione tale bene;
- nella
diffusione dei misuratori elettronici deve tenersi conto non solo dell'esperienza
quasi conclusa di Enel Distribuzione, ma anche di quanto si sta
verificando per le maggiori imprese
distributrici locali che hanno recentemente avviato o stanno per avviare
l'installazione di misuratori elettronici e di sistemi di telegestione, e
che ciò potrebbe acuire la problematica di conguagli onerosi e
conseguentemente della modalità e tempistica di rateizzazione dei
conguagli medesimi;
- l'Autorità
intende promuovere la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi
di telegestione anche presso l'utenza di bassa tensione al fine di
rispondere in modo efficace alle nuove esigenze del mercato, aperto anche
ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007, e del sistema elettrico
generale;
- la diffusione di
misuratori elettronici presso l'utenza di bassa tensione comporterà nella
fase di sostituzione dei misuratori un incremento di casi di conguagli per
consumi precedentemente non rilevati e alle conseguenti richieste di
rateizzazione dei clienti finali;
- la
deliberazione n. 229/01, con la quale sono state disciplinate le
condizioni del contratto di fornitura di gas naturale ai clienti, prevede
dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 10 che, salvo diverso
accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di
rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di
acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio
e comunque non inferiore a due.
Ritenuto che:
- sia necessario e urgente, in considerazione della
necessità di tutelare i clienti del mercato vincolato che, alla luce dello
stato di effettivo sviluppo della concorrenza non sono dotati di
un'efficace capacità di negoziare le condizioni contrattuali, modificare
l'articolo 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99, prevedendo, in
particolare, un criterio che individui un numero minimo di rate ed esplicitando
una periodicità di pagamento; condizioni che le parti possono derogare
concordemente, in analogia con quanto fissato dalla deliberazione n.
229/01 per i contratti di fornitura di gas naturale;
- sia altresì misura di equità, riconoscere ai
clienti, che hanno in corso alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, un piano di rateizzazione ai sensi dell'art. 13 della
deliberazione n. 200/99, la facoltà di rinegoziare entro un termine
prefissato le condizioni di detto piano secondo i criteri individuati
DELIBERA
- di approvare le
modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 5, della deliberazione n.
200/99 sostituendolo con il seguente comma:
"13.5 Salvo diverso accordo tra le
parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di
ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate
ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non
inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente
a quella di fatturazione. L'informazione sulla possibilità di ottenere la
rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta
relativa al pagamento rateizzabile”;
- di
riconoscere ai clienti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
hanno in corso un piano di rateizzazione ai sensi dell'art. 13 della deliberazione n. 200/99, la facoltà di
rinegoziare le condizioni di detto piano secondo quanto stabilito dall'art. 13,
comma 5, così come modificato ed integrato dalla presente deliberazione entro e
non oltre il 30 settembre 2006;
- di
prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- di prevedere l'entrata
in vigore dell'art. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 così come
integrato e modificato dalla presente deliberazione, il decimo giorno
successivo alla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito
internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione
n. 200/99, come risultante dalla modificazione apportata con il presente
provvedimento.