pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 11 luglio 2006
GU n. 185
del 10 agosto 2006
Delibera
n. 139/06
Modificazioni agli Allegati A e B della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2005, n. 42/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio
2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge
n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva
96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di
seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di
seguito: la direttiva 2003/55/CE);
- la legge 31 ottobre 2003, n. 306;
- la deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 marzo 2005, n.
42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno
2006, n. 124/06 (di seguito: deliberazione n. 124/06).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 42/05 l'Autorità ha approvato
disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie
in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gasl'Autorità;
- il provvedimento di cui al precedente
alinea, in particolare, prevede, disciplinandone le modalità, che l'Autorità
fornisca un supporto nell'esercizio della generale funzione in tal senso
alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di
accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la
tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di
adjudication intestati alla stessa Autorità;
- il supporto di cui al precedente alinea è eleggibile
di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite
della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o di
clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento;
- i suddetti schemi-tipo, tra l'altro, prevedono l'affidamento
della nomina del Presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro,
all'Autorità; designando il Direttore della Direzione Legislativo e Legale
o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari
caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a ciò
incaricato dal Direttore Generale;
- la deliberazione n. 124/06 dispone l'attivazione dell'incarico
speciale di consigliere giuridico dell'Autorità;
- il consigliere giuridico dell'Autorità, compatibilmente
con i carichi di lavoro richiesti dalle sue mansioni principali di
assistenza al Presidente e al Collegio, è portatore di requisiti aderenti
alle esigenze sottese alle richiamate previsioni in ordine alla
designazione del Presidente dei collegi arbitrali costituiti in attuazione
della deliberazione n. 42/05;
- in relazione a quanto indicato al precedente alinea,il
punto 3 della deliberazione n. 124/06 prevede che il consigliere giuridico
dell'Autorità assuma incarichi nell'ambito dell'arbitrato amministrato del settore
energetico;
Ritenuto che sia
necessario modificare le richiamate disposizioni degli
schemi-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel
medesimo provvedimento al fine di consentire la valutazione della designazione
del responsabile della Direzione Legislativo e Legale ovvero del consigliere
giuridico dell'Autorità, ovvero di risorsa con adeguati requisiti, tenuto conto
delle specifiche caratteristiche della singola controversia devoluta all'arbitrato
amministrato dell'Autorità ovvero dei contingenti carichi di lavoro
DELIBERA
- di modificare il punto 1.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 42/05 mediante
sostituzione di una lettera c) formulata nel modo seguente:
"presidente
del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas su proposta del Direttore Generale della
stessa;”
- di modificare il punto 1. dell'Allegato B alla deliberazione n. 42/05 mediante
sostituzione delle parole da "il terzo” a "dell'Autorità” con le seguenti:
"la
nomina del terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente
affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che provvede su
proposta del Direttore Generale della stessa.”;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della
pubblicazione.