pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 05 luglio 2006
Delibera
n. 138/06
Avvio di procedimento in materia di ottimizzazione della chiamata a produrre e del dispacciamento delle unità di produzione CIP 6/92 nel contesto del mercato elettrico
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 3 luglio 2006
Visti:
- la
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la
legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) ed in particolare l'articolo
22, comma 4;
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, commi
12 e 13 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/03);
- il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della
proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di
seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto
del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6,
come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
- il decreto del
Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992 (di
seguito: decreto ministeriale 25 settembre 1992);
- la deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30
maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei
procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima
Autorità.
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente
integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03).
Considerato che:
- l'articolo
22, comma 4, della legge n. 9/91 dispone che le attività di cessione, di
scambio, di vettoriamento e di produzione per conto dell'Enel S.p.A. (di
seguito: Enel) dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 22, comma 1 della legge n. 9/91
(di seguito: energia elettrica CIP 6/92), siano regolate da apposite convenzioni concluse tra
i soggetti produttori interessati e l'Enel (di seguito: convenzioni CIP 6/92)
in conformità ad una convenzione-tipo approvata dal Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, sentite le regioni e le province autonome;
- il decreto ministeriale 25 settembre 1992 ha approvato
la convenzione-tipo di cui al precedente alinea;
- l'articolo 3,
comma 12 del decreto
legislativo n. 79/99 ha stabilito la cessione dei diritti e delle
obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori
nazionali da parte di Enel al gestore
della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito:
il GRTN);
- l'articolo 3, comma 13 del decreto
legislativo n. 79/99 prevede che il GRTN ceda al mercato l'energia
elettrica acquistata ai sensi del precitato comma 12, e che l'Autorità includa
negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi
derivanti dalla vendita della suddetta energia elettrica (di seguito: oneri
A3);
- ai sensi
dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 11 maggio 2004, a far data dal 1° novembre
2005, è stato perfezionato il conferimento alla società Terna S.p.A. (di
seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, alle
funzioni, ai beni, ai rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la
titolarità delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 79/99, ad eccezione:
- dei beni, dei rapporti giuridici e del personale afferenti
alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11,
comma 3 del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle attività correlate
di cui al decreto legislativo n. 387/03;
- delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del
mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.A.;
- con effetto dal 1° novembre 2005, il GRTN ha modificato
la propria ragione sociale in Gestore
del sistema elettrico – GRTN S.p.A. (di seguito: il GSE);
- in virtù della
cessione dei diritti e dei conferimenti di cui ai precedenti alinea, il GSE
risulta attualmente titolare dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica CIP 6/92, nonché
controparte dei medesimi operatori nell'ambito delle convenzioni CIP 6/92;
- la deliberazione
n. 168/03 definisce "unità di produzione CIP 6/92” le unità di produzione che cedono energia
elettrica al GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n.
79/99;
- le convenzioni
CIP 6/92 recano condizioni che possono incidere sulle modalità di chiamata
a produrre nell'ambito del mercato elettrico e del dispacciamento delle unità
di produzione CIP 6/92;
- le condizioni
di cui al precedente alinea, unitamente alle condizioni economiche per la
remunerazione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione
CIP 6/92, possono essere analizzate alla luce delle attuali modalità di
svolgimento dei mercati dell'energia elettrica e del dispacciamento al fine di
pervenire all'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del
dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione CIP 6/92,
nonché alla riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e
delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale.
Ritenuto opportuno:
- avviare un procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato
elettrico e del mercato per i servizi di dispacciamento, della chiamata a
produrre delle unità di produzione CIP 6/92, per la riduzione dei costi di
approvvigionamento dell'energia elettrica e delle risorse per il dispacciamento
nel sistema elettrico nazionale, nonché per la conseguente riduzione degli
oneri A3 ricadenti sui clienti finali del mercato elettrico
DELIBERA
- di avviare un
procedimento per l'adozione delle misure necessarie per l'ottimizzazione, nell'ambito del mercato elettrico e del mercato per i
servizi di dispacciamento, della chiamata a produrre delle unità di produzione
CIP 6/92, per la riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica e delle risorse per il dispacciamento nel sistema elettrico nazionale,
nonché per la conseguente riduzione degli oneri A3 ricadenti sui clienti finali
del mercato elettrico;
- di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione
Energia Elettrica dell'Autorità per i seguiti di competenzanecessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle
decisioni conclusive, ivi incluse:
- la
conduzione di gruppi di lavoro con il GSE, Terna e i soggetti interessati;
- l'elaborazione
di proposte operative da sottoporre a consultazione;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero
dello Sviluppo economico, a Terna e al GSE;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data
della sua pubblicazione.