pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 28 giugno 2006
Delibera
n. 128/06
Abrogazione parziale della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2005, n. 286/05, in materia di regimi tariffari speciali
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2006
Visti:
- il Trattato
che istituisce la Comunità Europea (di seguito: il Trattato), in particolare
gli articoli 87, 88 e 89;
- il regolamento
(CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di
applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il
regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante
disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- la direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: decreto-legge n. 25/03),
convertito con modificazioni in
legge 17 aprile 2003, n. 83;
- il
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto legge n. 35/05),
convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19
dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificato e integrato;
- la
deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05
(di seguito:
deliberazione n. 217/05);
- la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito:
deliberazione n. 286/05).
Considerato che:
- l'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato impone agli Stati membri di notificare alla Commissione
"i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti”; e che ai sensi del
combinato disposto dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 4 del regolamento n. 659/99,
qualora la Commissione, entro i due mesi successivi dal ricevimento di una
notifica completa non si pronunci diversamente, l'aiuto si intende autorizzato;
- ai
fini della suddetta notifica, l'articolo 4, lettera (b), del regolamento n.
794/04, riconosce agli Stati membri la facoltà di avvalersi di una forma
semplificata nel caso di modifiche ad aiuti esistenti, ivi compresa la "proroga
al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza
aumento della dotazione”;
- l'articolo
11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l'anno 2010, alle
condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie
favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c),
del decreto-legge n. 25/03;
- l'articolo
11, comma 12 del citato decreto-legge n. 35/05 prevede che le condizioni
tariffarie di cui al decreto 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento
dell'Autorità, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e
lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con
riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei
limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da
alimentazione in alta tensione;
- il
successivo comma 13 prevede inoltre che le condizioni tariffarie richiamate ai
precedenti punti si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2005 e vengano
aggiornate dall'Autorità, che incrementa su base annuale i valori nominali
delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore
risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia
elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica
europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
- l'Autorità
ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione
n. 217/05, condizionandone peraltro l'efficacia alla positiva conclusione
della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato (articolo 3,
comma 1); e che tale procedura è stata attivata dal Ministero delle Attività Produttive
con nota in data 17 novembre 2005, notificata alla Commissione in data 23
novembre;
- con
deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha, in deroga a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1 della deliberazione n. 217/05:
- prescritto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito: la Cassa) di corrispondere la componente compensativa relativa
ai regimi tariffari di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge
n. 35/05, a far data dall'1 gennaio 2006;
- subordinato peraltro tale erogazione alla previa presentazione, da
parte del cliente che ne beneficia, di una specifica garanzia di
pagamento, onde consentire il recupero certo e tempestivo delle somme,
in caso di una negativa valutazione da parte della Commissione;
- con
nota in data 23 dicembre 2005, n. D/60197, la Direzione Generale per la
Concorrenza della Commissione ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive
elementi conoscitivi volti a completare la notifica, in relazione ad ambedue le
misure introdotte con il sopra citato articolo 11 del decreto-legge n. 35/05;
e che tali informazioni sono pervenute alla Commissione in data 2 marzo 2006;
- relativamente
alla misura di cui al comma 12 del predetto articolo 11, la Commissione, con
decisione C(2006)1522def. del 26 aprile 2006, ha avviato il procedimento di
indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato;
- con
riferimento, invece, alla misura di cui al all'articolo 11, comma 11 del
decreto-legge n. 35/05, ad oggi, la Commissione non ha adottato alcuna
decisione, con la conseguenza che, ai sensi del sopra citato articolo 4,
paragrafo 6, del regolamento n. 659/99, la misura deve intendersi
autorizzata.
Ritenuto che:
- sia
necessario riformare la disciplina posta dalla deliberazione n. 286/05, al
fine di renderla coerente con le conseguenze prodotte dall'intervenuta
autorizzazione della misura di cui all'articolo 11, comma 11 del decreto-legge
n. 35/05
DELIBERA
- di sopprimere, al punto 1 della deliberazione
n. 286/05, le parole "in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione
n. 217/05”;
- di abrogare i punti 3 e 4 della deliberazione n.
286/05;
- di
trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed
alla Cassa;
- di
pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.