pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 22 giugno 2006
Delibera
n. 121/06
Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dell'energia elettrica in merito ad obblighi di archiviazione dati (modifiche ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04 e deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 giugno 2006
Visti:
- la
legge 14 novembre
1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti
applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003,
n. 118/03 come successivamente modificato e integrato (di
seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30
gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003,
n. 168/03,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- il documento per
la ricognizione delle problematiche sul servizio di misura
dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure ai fini del
dispacciamento ( di seguito: documento di ricognizione) pubblicato in data 13
aprile 2005 dalla Direzione Energia Elettrica sul sito dell'Autorità;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005,
n. 269/05,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 269/05).
Considerato che:
- la
deliberazione n. 5/04 stabilisce, fra l'altro, nell'ambito del servizio di
misura, le responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei
misuratori e delle attività di registrazione e rilevazione delle misure di
energia elettrica;
- con
la deliberazione n. 118/03, l'Autorità ha adottato disposizioni
relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo
dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato
su base oraria mediante la metodologia del load profiling per area (di
seguito: meccanismo di load profiling);
- in particolare, dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 5.2, lettera a) e
dell'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n. 118/03 si evince che le
imprese distributrici in un dato mese debbano essere in possesso delle misure
dell'energia elettrica prelevata su base annuale dei clienti finali non
trattati su base oraria, per un periodo variabile dai 13 ai 25 mesi precedenti
a tale mese, e che, conseguentemente, tali imprese ad oggi dispongano di
tutti i dati di tali misure relativi all'anno 2005;
- la
deliberazione n. 269/05 reca disposizioni in materia di gestione delle
congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con
l'estero e per l'assegnazione delle coperture dal rischio associato ai
differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti
zone;
- la
deliberazione n. 269/05 definisce la potenza media annuale, ai fini del
provvedimento medesimo, pari al rapporto tra l'energia elettrica
complessivamente prelevata, nell'anno 2004, ivi inclusi gli autoconsumi in sito,
nei punti di dispacciamento inclusi in un contratto di dispacciamento ad una
determinata data e il numero di ore comprese nell'anno 2004;
- le
imprese distributrici ai sensi dell'articolo 14, comma 14.1 della deliberazione
n. 269/05 forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di
ciascun mese a partire da gennaio 2006, con riferimento al contratto di
dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore
della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese;
- sia
ragionevole supporre che, ai fini del servizio di aggregazione delle misure, le
imprese distributrici e Terna dispongano attualmente delle misure orarie dei
punti di prelievo e di immissione in regime di trattamento orario relativi ai
flussi di energia, oltre che dell'anno in corso, anche dell'anno 2005.
Ritenuto che sia necessario:
- raccogliere, registrare e conservare i dati delle
misure di energia elettrica, sia in immissione che in prelievo, per un periodo
minimo di 5 anni, per il perseguimento delle finalità connesse ai servizi
regolati di distribuzione, trasmissione, dispacciamento e vendita;
- modificare e integrare la deliberazione n. 5/04
introducendo l'obbligo per i soggetti responsabili dell'attività di rilevazione
e registrazione delle misure di archiviare i dati delle misure di energia
elettrica, per un periodo minimo di 5 anni;
- modificare e integrare la deliberazione n. 118/03
affinché, con disposizione transitoria, le imprese distributrici conservino i
dati delle misure dell'energia elettrica registrati nel 2004, nonché i
parametri specifici risultanti dall'applicazione del meccanismo di load
profiling, anche quando l'applicazione del meccanismo medesimo non
richiederà più la disponibilità di tali dati;
- predisporre la conservazione delle misure di energia
elettrica dei punti di prelievo e di immissione trattati orari relativi
all'anno 2005 da parte delle imprese distributrici e Terna, quale responsabile
del servizio dell'aggregazione delle misure
DELIBERA
- di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione
n. 05/04, nei termini di seguito indicati:
all'articolo 35, dopo il comma 35.5, sono inseriti i
seguenti commi:
"35.6 Il responsabile dell'attività di rilevazione
e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le
misure dell'energia elettrica, sia quelle orarie corrispondenti ai punti di
immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle corrispondenti ai
punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in modalità tale
per cui questi possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e
controllo dell'applicazione dei meccanismi vigenti e con finalità legate ai
servizi regolati.
35.7
Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività
di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di
cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di
trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al
soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.”;
- di modificare ed integrare l'Allegato A alla deliberazione n.
118/03, nei termini di seguito indicati:
all'articolo 10, dopo il comma 10.5, è inserito il
seguente comma:
"10.6 A partire dai dati relativi all'anno 2004
l'impresa distributrice conserva i dati di cui all'articolo 4 e di cui ai commi
5.2 e 5.3 per un periodo minimo di 5 anni.”;
- gli obblighi di archiviazione di cui al punto 1 includono le
misure nella disponibilità dei soggetti responsabili della medesima
archiviazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- i soggetti di cui al punto precedente comunicano all'Autorità,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il momento
temporale da cui decorre, ai sensi del medesimo punto, l'obbligo di archiviazione;
- di pubblicare, a seguire, sul sito internet
dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 5/04 e l'Allegato A alla
deliberazione n. 118/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del
presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data
della sua pubblicazione.