pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 01 giugno 2006
Delibera
n. 106/06
Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'Allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 30 maggio 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- i decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto
ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto
ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23
agosto 2004, n. 239.
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità)11 luglio 2001, n. 156/01;
- la
deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione
dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n.
103/03) e successive modifiche ed integrazioni;
- la
deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione
n. 4/06).
Considerato che:
- l'articolo 5,
comma 1 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore
persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali
attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente
nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l'articolo 5,
comma 4 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che non sono altresì
ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto
capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
- l'articolo 4,
comma 3 del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2 del decreto
ministeriale gas stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale
elettrico e dell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale gas, sono validi
esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le
modalità di cui all'articolo 5, comma 6 degli stessi decreti;
- l'articolo 14, comma
2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i
procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in
corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica
e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 6,
comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 dispone che i metodi di
valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto
conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di
misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una
descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di
programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di
verifica e di certificazione dei risparmi;
- l'articolo 6,
comma 2, lettere da a) a f) delle Linee guida indica le informazioni minime che
devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di
cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del
progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di
certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del
medesimo articolo, pubblicata dall'Autorità sul proprio sito internet
(www.autorita.energia.it);
- sulla base di
quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si
basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la
misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli
effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si
stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per
effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa
e di mercato.
Considerato che:
- in data 25
febbraio 2005 (prot. Autorità n. 004081 del 28 febbraio 2005) la società AEM
Distribuzione gas e calore S.p.a. ha trasmesso all'Autorità la proposta di
progetto e di programma di misura con codice 05T001;
- con nota in
data 27 aprile 2005 (prot. Autorità RM/M05/1731) gli uffici dell'Autorità hanno
richiesto alla società AEM Distribuzione gas e calore S.p.a.alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui
al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di
programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta
comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno
riguardato la necessità: di fornire precisazioni e chiarimenti relativi all'ubicazione
e tipologia di utenze servite e alla strumentazione utilizzata per le
misurazioni dei flussi energetici; di chiarire alcuni aspetti relativi al
finanziamento regionale ottenuto; di fornire elementi a supporto della scelta
di un preciso ed indifferenziato valore medio di rendimento (nello scenario di
confronto) per tutte le utenze allacciate alla rete; di modificare l'algoritmo
di calcolo al fine di depurare la quota dei risparmi energetici legati
unicamente ai miglioramenti di efficienza sul fronte della generazione
elettrica rispetto alla media del parco termoelettrico nazionale; di integrare la
documentazione da inviare all'Autorità unitamente alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi energetici e quella che si intende conservare;
- usufruendo
della proroga concessa con nota del 13 giugno 2005 (prot. Autorità
RM/M05/2495), in data 17 giugno 2005 (prot. Autorità n. 013761 del 20 giugno
2005) la società AEM Distribuzione gas e calore S.p.a ha trasmesso integrazioni
e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata (codice proposta
05T008) e, in base a quanto indicato a proposito del finanziamento regionale
ottenuto, gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto di richiedere il
parere del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio in relazione alla conformità del progetto proposto
ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, prima di procedere alle eventuali
valutazioni di propria competenza; di tale richiesta gli uffici dell'Autorità
hanno provveduto a dare comunicazione alla società con lettera in data 6 luglio
2005 (prot. Autorità RM/M05/2958);
- sulla base delle indicazioni ricevute dai competenti
Ministeri circa la conformità del progetto proposto ai decreti ministeriali 20
luglio 2004, gli uffici hanno proceduto a valutare il merito delle integrazioni
fornite, che non sono risultate
risolutive dei rilievi di cui ai precedenti alinea, con la conseguenza che la
proposta con codice 05T008 non risulta conforme ai criteri e ai requisiti
minimi stabiliti dalle Linee guida; in particolare la società non ha apportato
alcuna modifica sostanziale all'algoritmo di calcolo dei risparmi energetici;
- in data 25
febbraio 2005 (prot. Autorità n. 004081 del 28 febbraio 2005) la società AEM
Distribuzione gas e calore S.p.a. ha trasmesso all'Autorità la proposta di
progetto e di programma di misura con codice 05T005;
- con nota in
data 27 aprile 2005 (prot. Autorità RM/M05/1733) gli uffici dell'Autorità hanno
richiesto alla società AEM Distribuzione gas e calore S.p.a.alcuni approfondimenti e alcune modifiche in merito alla proposta di cui
al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di
programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta
comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno
riguardato la necessità: di fornire precisazioni e chiarimenti relativi all'ubicazione
e tipologia di utenze servite e alla strumentazione utilizzata per le
misurazioni dei flussi energetici; di chiarire alcuni aspetti relativi al
finanziamento regionale ottenuto; di fornire elementi a supporto della scelta dell'algoritmo
di calcolo e di un preciso ed indifferenziato valore medio di rendimento (nello
scenario di confronto) per tutte le utenze allacciate alla rete; di integrare la
documentazione da inviare all'Autorità unitamente alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi energetici e quella che si intende conservare;
- in data 10
giugno 2005 (prot. Autorità n. 013262 del 13 giugno 2005) la società AEM
Distribuzione gas e calore S.p.a ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto
alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 05T010) e, in base a
quanto indicato a proposito del finanziamento regionale ottenuto, gli
uffici dell'Autorità hanno ritenuto di richiedere il parere del Ministero delle
Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
in relazione alla conformità del progetto proposto ai decreti ministeriali 20
luglio 2004, prima di procedere alle eventuali valutazioni di propria
competenza; di tale richiesta gli uffici dell'Autorità hanno provveduto a dare
comunicazione alla società con lettera in data 6 luglio 2005 (prot. Autorità
RM/M05/2957);
- sulla base delle indicazioni ricevute dai competenti
Ministeri circa la conformità del progetto proposto ai decreti ministeriali 20
luglio 2004, gli uffici hanno proceduto a valutare il merito delle integrazioni
fornite, che sono risultate pienamente
risolutive dei rilievi di cui ai precedenti alinea, con la conseguenza che la
proposta con codice 05T010 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida; tuttavia, in considerazione di quanto sancito
dall'articolo 5 comma 4 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in relazione
alla concessione di contributi in conto capitale, l'ambito di
applicabilità di tale proposta è da intendersi ristretto ai soli interventi
realizzati al di fuori di quanto oggetto del finanziamento regionale ricevuto;
sarà dunque possibile valorizzare unicamente i risparmi energetici ottenuti grazie
alla fornitura di calore ad utenze connesse al sistema a seguito di
un'estensione della tubazione primaria non oggetto di elargizione di contributi
in conto capitale;
- in data 18
aprile 2006 (prot. Autorità n. 9699 del 21 aprile 2006) la società Energynet
S.r.l. ha trasmesso all'Autorità, in annullamento e sostituzione della
precedente proposta avente codice 05T008, la proposta di progetto e di
programma di misura con codice 06T009, che risulta conforme ai criteri e ai
requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 4
agosto 2005 (prot. Autorità n. 17517 del 8 agosto 2005) la società GfE Energy
Management S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di
programma di misura con codice 05T001;
- in base a
quanto indicato a proposito dell'utilizzo di biocombustibile proveniente da
grasso animale, gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto di richiedere il
parere del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio in relazione alla conformità del progetto proposto
ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, prima di procedere alle eventuali
valutazioni di propria competenza; di tale richiesta gli uffici dell'Autorità
hanno provveduto a dare comunicazione alla società con lettera in data 30 settembre 2005 (prot. Autorità
RM/M05/3899);
- sulla base delle indicazioni ricevute dai competenti
Ministeri circa la conformità del progetto proposto ai decreti ministeriali 20
luglio 2004, con nota in data 31 marzo
2006 (prot. Autorità RM/M06/1819) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla
società GfE Energy Management S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche
in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare
una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di
quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e
le richieste di modifica hanno riguardato la necessità: di fornire una
descrizione più dettagliata della situazione impiantistica preesistente e di
modificare di conseguenza la metodologia di calcolo adottata; di fornire
precisazioni e chiarimenti relativi alla strumentazione utilizzata per le
misurazioni dei flussi energetici; di integrare la documentazione da inviare
all'Autorità unitamente alle richieste di verifica e certificazione dei
risparmi energetici;
- in data 20
aprile 2006 (prot. Autorità n. 9810 del 21 aprile 2006) la società GfE Energy
Management S.r.l. ha trasmesso integrazioni e modifiche rispetto alla proposta
precedentemente inviata (codice proposta 06T003) che sono risultate pienamente
risolutive dei rilievi di cui ai precedenti alinea, con la conseguenza che la
proposta con codice 06T003 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida;
- in data 29 ottobre 2005 (prot. Autorità n. 26378 del
07 novembre 2005) la società Energia Plus Roma S.r.l. ha trasmesso all'Autorità
la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T011;
- con note in data 23 dicembre 2005 (prot. Autorità RM/M05/5331 del 25
gennaio 2006) e in data 24 febbraio 2006 (prot. Autorità RM/M06/4889 del 27
febbraio 2006) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Energia Plus Roma S.r.l. alcuni approfondimenti e alcune modifiche in
merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una
proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto
segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti e le richieste di modifica hanno
riguardato la necessità: di fornire una descrizione più dettagliata del sito e
degli impianti, con particolare riferimento agli impianti preesistenti; di
fornire precisazioni e chiarimenti relativi alla metodologia adottata, con
particolare riferimento alla misurazione dei consumi di gas nelle ore vuote; di integrare la documentazione da conservare;
- con comunicazioni in data 21 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1789 del 25
gennaio 2006) e in data 24 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 4889 del 27
febbraio 2006) la società Energia
Plus Roma S.r.l. ha trasmesso integrazioni
e modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, (codice proposta
06T013 e 06T014) che sono risultate risolutive dei rilievi di cui al precedente
alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 06T014 risulta conforme
ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 30
dicembre 2006 (prot. Autorità n. 0194 del 03 gennaio 2006) la società GFE
Energy Management S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di
programma di misura con codice 05T002 che risulta conforme ai criteri e ai
requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 5
gennaio 2006 (prot. Autorità n. 988 del 16 gennaio 2006) la società ATF Service
S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di
misura con codice 05T008 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida;
- in data 17
gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1319 del 19 gennaio 2006) la società AEM S.p.a.
ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con
codice 05T006 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti
dalle Linee guida;
- in data 16
gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1559 del 23 gennaio 2006) la società Caroli
Giovanni Energy Service Company S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di
progetto e di programma di misura con codice 05T001 che risulta conforme ai
criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 21
gennaio 2006 (prot. Autorità n. 02307 del 31 gennaio 2006) la società
Condino Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di
programma di misura con codice 05T001;
- con
nota in data 20 marzo 2006 (prot. Autorità RM/M06/1456) gli uffici
dell'Autorità hanno richiesto alla società Condino Energia S.r.l. di
fornire chiarimenti ed apportare modifiche alla proposta di cui al precedente
alinea in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle utenze
servite, ai valori proposti per alcuni coefficienti e alla documentazione da
conservazione, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma
di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta
comunicazione;
- con
comunicazione in data 05 aprile 2006 (prot. Autorità n. 8686 del 10 aprile
2006) la società Condino Energia S.r.l. ha trasmesso una proposta di progetto e
di programma di misura (codice proposta 06T002) contenente integrazioni e
modifiche rispetto alla proposta precedentemente inviata, che sono risultate
risolutive dei rilievi di cui al precedente alinea, con la conseguenza che la
proposta sopra richiamata risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida;
- in data 11
aprile 2006 (prot. Autorità n. 9922 del 24 aprile 2006) la società Fenice
S.p.a. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura
con codice 06T002 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida.
Ritenuto di:
- approvare le proposte di progetto e di programma di
misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi
stabiliti dalle Linee guida;
- non approvare
le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate
difformi dai criteri e dai requisiti stabiliti dalle Linee guida
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla delibera
18 settembre 2003, 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
Verifica di proposte di
progetto e di programma di misura
2.1 Sono approvate
le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:
- proposta
presentata dalla società AEM Distribuzione gas e calore S.p.a (codice proposta
05T010);
- proposta
presentata dalla società Energynet S.r.l. (codice proposta 06T009);
- proposta
presentata dalla società GfE Energy Management S.r.l. (codice proposta 06T003);
- proposta
presentata dalla società Energia
Plus Roma S.r.l. (codice
proposta 06T014);
- proposta
presentata dalla società GFE Energy Management S.r.l. (codice proposta 05T002);
- proposta
presentata dalla società ATF Service S.r.l. (codice proposta 05T008);
- proposta
presentata dalla società AEM S.p.a (codice proposta 05T006);
- proposta
presentata dalla società Caroli Giovanni Energy Service Company S.r.l. (codice
proposta 05T001);
- proposta
presentata dalla società Condino Energia S.r.l (codice proposta 06T002);
- proposta
presentata dalla società Fenice S.p.a. (codice proposta 06T002);
2.2 Non sono
approvate le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:
- proposta
presentata dalla società AEM Distribuzione gas e calore S.p.a (codice proposta
05T008).
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente
provvedimento è notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di
ricevimento alle società indicate all'articolo 2.
3.2
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione.