pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 maggio 2006
GU n. 149
del 29 giugno 2006
Delibera
n. 100/06
Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2006, n. 281/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 maggio 2006
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 recante attuazione della direttiva
96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
- la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui
gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi;
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05
(di
seguito: deliberazione n. 281/05);
- la
lettera della società Enel Spa in data 31 gennaio 2006, prot. n. DD/P2006000821
(prot. Autorità n. 2703 del 3 febbraio 2006);
- la
lettera di Federutility in data 9 febbraio 2006, prot. n 282/06/E/e/UZ
(prot. Autorità n. 3510 del 10 febbraio 2006);
- la
lettera della società Terna Spa in data 14 febbraio 2005, prot. n.
TE/P2006001347 (prot. Autorità n. 3826 del 15 febbraio 2006).
Considerato che:
- con la
deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha stabilito condizioni per l'erogazione del
servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad
1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: il
servizio di connessione);
- con le
lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno rappresentato all'Autorità
l'esigenza di disporre di alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della
deliberazione n. 281/05, in particolare, per quanto riguarda:
- l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.5 della citata
deliberazione, riguardante le misure di incentivazione nell'ambito
dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di
connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
- l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 14.1 della citata deliberazione, riguardanti la
restituzione, da parte dei gestori di rete ai soggetti richiedenti, del
corrispettivo di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione delle
infrastrutture di connessione, alla luce del fatto che tali disposizioni
potrebbero indurre i gestori di rete ad incrementare i tempi preventivati per
la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli
strettamente necessari, onde non incorrere nel rischio di applicazione di dette
disposizioni;
- la copertura dei costi
conseguenti alla realizzazione di interventi su reti elettriche esistenti, ai
fini della connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 14.5 della
citata deliberazione;
- le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 14.1 della deliberazione n. 281/05
sono qualificabili, sotto il profilo della loro natura giuridica, alla stregua
di un indennizzo automatico di cui all'articolo 2, comma 12, lettera g) della
legge n. 481/95 (ossia di un obbligo posto dall'Autorità in capo ad un
esercente avente ad oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di
denaro in caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa
Autorità).
Ritenuto che sia opportuno:
- modificare
e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle esigenze sopra
richiamate e, in particolare, riducendo la misura di indennizzo prevista dall'articolo
14, comma 14.1 della citata deliberazione onde evitare il rischio di incremento dei tempi preventivati per la
realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente
necessari
DELIBERA
- di
modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 281/05, come di
seguito indicato:
- all'articolo13,
il comma 13.5 è sostituito dal seguente comma:
"13.5 Nel caso
in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12,
al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione,
il corrispettivo di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento,
secondo quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalità e
condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 ed in un periodo non superiore a
5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio”;
- l'articolo 14, comma 14.1, è sostituito dal seguente comma:
"14.1In caso di superamento dei tempi di
realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma
8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versa al
soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di
connessione e:
a) il rapporto tra il
numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni
corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto
sia minore o uguale a 0,1;
b) il rapporto tra il
numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni
corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e
aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore
o uguale a 0,5;
c) 0,2 nel caso in cui il
rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il
numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti
maggiore di 0,5;
- all'articolo 14, comma 14.5, lettera
a) dopo il termine "13.2” è aggiunto il termine ",13.3, 13.4”;
- di
pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- di
pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della
deliberazione n. 281/05, come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.