pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 08 agosto 2005
GU n. 193
del 20 agosto 2005
Nella riunione del 04-08-2005
Visti:
Considerato che:
Considerato, inoltre, che:
Ritenuto:
"Articolo 23.1
Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema
23.1.1 Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.2, lettera a) il Gestore della rete include una tipologia di risorsa, denominata "stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
23.1.2 Le unita abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unita di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti dal Gestore della rete.
23.1.3 Con cadenza annuale, il Gestore della rete determina l'ammontare di capacita di produzione e pompaggio che, n el corso dell'anno solare successivo, prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 23.1.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.
23.1.4 Un utente del dispacciamento e ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 23.1.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacita di cui al comma 23.1.3 riferito alla medesima macrozona e la capacita complessiva delle unita di produzione e di pompaggio nella titolarita di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva e definita capacita di produzione e pompaggio strategica.
23.1.5 L'utente del dispacciamento di cui al comma 23.1.4 identifica le unita di produzione e pompaggio nella sua titolarita da includere nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacita di produzione e pompaggio delle predette unita risulti maggiore o uguale alla capacita di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.
23.1.6 Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore della rete predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unita di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
23.1.7 Il Gestore della rete invia all'Autorita, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi:
Articolo 23.2
Disciplina delle unita di produzione e pompaggio strategiche
23.2.1 La disciplina di cui ai successivi commi e applicabile dall'1 gennaio 2006.
23.2.2 Le unita di produzione e pompaggio strategiche sono offerte dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento e per quantita definite dal medesimo Gestore.
23.2.3 Nel definire le quantita di cui al comma 23.2.2 il Gestore della rete opera, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicita, con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette unita in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico, nel rispetto dei vincoli di esercizio afferenti le suddette unita, nonche dei vincoli di sicurezza del sistema.
23.2.4 Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unita di produzione e pompaggio strategiche e pari a zero.
23.2.5 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.
23.2.6 L'Autorita quantifica, entro un periodo di novanta (90) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno specifico processo di consultazione preliminare alle decisioni della medesima Autorita, l'ammontare dei costi riconosciuti per ciascuna un ita di produzione e pompaggio strategica. I costi riconosciuti sono quantificati dall'Autorita in coerenza con le metodologie gia in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tendendo conto del costo del capitale tipico di un'attivita di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.
23.2.7 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete paga all'utente del dispacciamento titolare di un'unita di produzione e di pompaggio strategica, se negativo, o incassa dal medesimo utente del dispacciamento, se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla differenza fra i ricavi di competenza del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unita e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.
23.2.8 Qualora, in un dato giorno, una o piu unita di produzione e pompaggio strategiche nella titolarita dell'utente del dispacciamento dovessero risultare indisponibili per manutenzioni programmate o guasti accidentali, il medesimo utente e tenuto, limitatamente a quel giorno, a fornire al Gestore della rete altre unita di produzione e pompaggio nella sua titolarita non iscritte nell'elenco di cui al comma 23.1.6 fino a concorrenza di una capacita di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che risulta indisponibile per manutenzioni programmate o guasti accidentali.";