Determinazione degli obiettivi specifici per l'anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 dei medesimi decreti
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 16 dicembre 2004
GU n. 1 del 3.1.05
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 dicembre 2004
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481/95;
-
il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n.
164/00);
-
i decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
-
il decreto ministeriale
20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di
seguito: decreto ministeriale elettrico);
-
il decreto
ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
-
la legge 23
agosto 2004, n. 239.
Visti:
-
la
deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
-
la
deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
-
la
deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n.
233/02);
-
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di
seguito: deliberazione n. 103/03);
-
la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
deliberazione n. 5/04);
-
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);
-
la
deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n.
200/04).
Considerato che:
-
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale elettrico 20 luglio 2004
determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica
nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
-
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei
distributori di gas naturale nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al secondo
capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi
decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di
gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31
dicembre 2001;
-
l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 prevede che la
quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che
deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra
l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali
connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorità), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
-
l'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente
distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica
trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i
soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia
elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
-
l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un
distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di
tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente
diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi del distributore medesimo;
-
l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20
luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve
essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la
quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti
finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas
naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorità, entrambe
conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
Considerato altresì che:
-
l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati
dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima
Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
con deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha richiesto ai
distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di
clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia
elettrica e di gas naturale distribuito annualmente a partire dall'anno 2000;
-
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in
applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che
servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e dispone delle
autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dai
distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
-
con
deliberazione n. 167/04 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia
elettrica che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di
trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a
partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia
elettrica distribuita nell'anno
precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere
annualmente all'Autorità stessa, a
partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di
energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale
nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale
elettrico; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno
impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere
all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di
gas naturale transitata presso i punti
di interconnessione nell'anno precedente t;
-
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in
applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica complessivamente
distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003, dei dati relativi al gas
naturale complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno 2003,
e dei dati relativi all'energia elettrica distribuita nell'anno 2003 dai
distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre
2001;
-
l'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03
stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di
cui all'articolo 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e
che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di
energia verificati e certificati ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1 della medesima deliberazione
vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
Considerato infine che:
-
l'articolo 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da
parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi
assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di
inadempienza a tali obiettivi;
-
l'articolo 13,
comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che il 50% delle
risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere
favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero
dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative
e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di
distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e che la
ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto
dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'articolo 3, comma 4, del
medesimo decreto;
-
l'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 prevede che l'Autorità adotti gli opportuni provvedimenti affinché
la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione
delle attività ad essa assegnate dal medesimo articolo.
Ritenuto di:
-
determinare la
quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita
dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli
obblighi di cui ai decreti stessi;
-
impartire alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico le disposizioni affinché si
possa dare attuazione a quanto previsto all'articolo 13 dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004.
DELIBERA
1.
Di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Definizioni
1.1
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.
Articolo 2
Comunicazione delle
quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite
sul territorio nazionale nell'anno 2003
2.1
Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno
2005, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul
territorio nazionale nell'anno 2003 è determinata pari a 257.090,40 GWh.
2.2
Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio
di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di
cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2005, la quantità di
gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno
2003 è determinata pari a 1.301.950.439,00 GJ.
Articolo 3
Obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia
elettrica e di gas naturale nell'anno 2005
3.1
Gli obiettivi
specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia
elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20
luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti
non inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con
criterio commerciale:
| |
tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
|
|
AC.E.GA.S S.p.a, Trieste
|
297
|
|
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano
|
340
|
|
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano
|
2827
|
|
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino
|
1263
|
|
AMPS
S.p.a., Parma
|
336
|
|
ASM Brescia S.p.a., Brescia
|
461
|
|
ACEA Distribuzione S.p.a, Roma
|
3897
|
|
Deval S.p.a., Aosta
|
225
|
|
Enel Distribuzione S.p.a., Roma
|
87849
|
|
Meta S.p.a, Modena
|
359
|
3.2
Gli obiettivi
specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas
naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio
2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non
inferiore a 100.000 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con
criterio commerciale:
|
|
tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
|
|
AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste
|
483
|
|
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano
|
3391
|
|
AGAC S.p.a., Reggio Emilia
|
1639
|
|
A.G.E.S. S.p.a., Pisa
|
847
|
|
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona
|
659
|
|
A.M.Gas
S.p.a., Bari
|
273
|
|
AMG Energia S.p.a., Palermo
|
210
|
|
AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova
|
1181
|
|
AMPS
S.p.a., Parma
|
1098
|
|
A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova
|
875
|
|
ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)
|
2266
|
|
ASM Brescia S.p.a., Brescia
|
1022
|
|
Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino
|
2018
|
|
Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano
|
5124
|
|
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas
S.p.a., Napoli
|
1445
|
|
Consiag Reti S.r.l., Prato
|
1005
|
|
Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano
|
3201
|
|
FiorentinaGas S.p.a., Firenze
|
1717
|
|
HERA S.p.a. Bologna
|
4915
|
|
Italcogim Reti S.p.a., Milano
|
1960
|
|
Italgas S.p.a., Torino
|
20215
|
|
META Rete Gas S.r.l., Modena
|
1071
|
|
SGR Reti S.p.a., Rimini
|
904
|
|
Siciliana Gas S.p.a, Palermo
|
538
|
3.3
Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova
applicazione la disciplina del Codice Civile.
Articolo 4
Disposizioni per Cassa conguaglio per il settore elettrico
4.1
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico trasmette all'Autorità, i dati relativi alla risorse
finanziarie di competenza, sino alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale elettrico 20 luglio 2004, del Conto oneri derivanti da misure ed
interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia elettrica di cui all'articolo 65, comma 1, della deliberazione n. 5/04.
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
3.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
alla Conferenza unificata e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per
le determinazioni di propria competenza.