Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 210/04
Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 1 dicembre 2004
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2004
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti
applicativi.
Visti:
- la deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione
n. 158/99);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre
2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue
successive modificazioni.
Considerato che:
- numerosi soggetti hanno rappresentato all'Autorità
la necessità di interventi in ordine:
-
all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione
n. 118/03, nel caso in cui le variazioni di cui al comma 9.1 del medesimo
articolo 9 intervengano nel mese di dicembre 2004;
- al trattamento della variazione dell'utente
del dispacciamento per uno o più punti di prelievo trattati su base oraria
corrispondenti a clienti del mercato libero;
-
le comunicazioni
pervenute di cui al precedente alinea manifestano la necessità di prolungare
anche nel mese di dicembre 2004 le azioni commerciali relative alla conclusione
di contratti di fornitura per l'anno 2005.
Ritenuto che, al fine di promuovere la concorrenza, sia
opportuno definire misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero che
contemperino le esigenze di maggiore flessibilità in merito alle predette
variazioni con le esigenze delle imprese distributrici relativamente alla
gestione delle medesime variazioni
DELIBERA
di approvare il seguente provvedimento:
-
è data facoltà alle imprese distributrici di accettare
richieste di variazioni relative agli eventi di cui all'articolo 9, comma 9.1,
lettere da a) ad e), della deliberazione n. 118/03, e comunque presentate
entro il giorno 20 dicembre 2004, secondo le modalità di cui al comma 9.3 del
medesimo articolo 9, con efficacia a partire dall'1 gennaio 2005;
-
nel caso di richieste accettate ai sensi del punto precedente:
-
le imprese distributrici sono tenute ad accettare in
maniera non discriminatoria tutte le richieste loro pervenute in pari data
garantendo, nella loro responsabilità, il corretto svolgimento degli
adempimenti alle medesime attribuiti ai sensi della deliberazione
n. 118/03;
-
il termine di cui all'articolo 2, comma 2.1, della
deliberazione n. 158/99 è conseguentemente ridotto fino ad un minimo di 11
(undici) giorni;
-
variazioni dell'utente
del dispacciamento per uno o più
punti di prelievo trattati su base oraria corrispondenti a clienti del mercato
libero sono efficaci a partire dall'1 gennaio 2005, purché comunicate non oltre
il 20 dicembre 2004;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.