Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 19 novembre
2004
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 9.12.04
Nella riunione dell'11 novembre 2004
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno prevedere:
Ritenuto inoltre opportuno prevedere che:
Ritenuto infine opportuno prevedere che:
| 1.1 |
All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 42/02, la definizione di cui alla lettera w) viene sostituita dalle seguenti: w1) periodo di collaudoè il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi dell'intera sezione, durante il quale non vengono riconosciuti i benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99. La durata del periodo di collaudo viene stabilita dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete; w2) periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la fine del periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera w1), e la data di entrata in esercizio commerciale, come definita alla successiva lettera w3); w3) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come periodo di avviamento un periodo massimo di 6 (sei) mesi consecutivi a partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito alla precedente lettera w1). |
| 1.2 | All'articolo
2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, è inserito il seguente:
2.4 Qualora dovessero verificarsi indisponibilità della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia termica in misura superiore al 70% del dato di progetto, il produttore può chiedere al Gestore della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, per una durata massima fino a 30 (trenta) giorni consecutivi e una sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore fornisce al Gestore della rete tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni da cui conseguono le limitazioni alla produzione di energia termica. Il Gestore della rete, sulla base di detti elementi, oltre che sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di sopralluoghi e ispezioni svolti ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 42/02, accoglie o rifiuta la richiesta del produttore, dandone motivata comunicazione all'Autorità e al produttore medesimo. |
| 1.3 | All'articolo
3 della deliberazione n. 42/02, il comma 3.5 è sostituito dal seguente:
3.5 Durante il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo massimo di 6 (sei) mesi consecutivi di cui all'articolo 1, lettera w3), si applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di avviamento, i valori dei parametri IREmin e LTmin sono calcolati come media ponderata sui due periodi. |
| 1.4 | All'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le parole "relativi all'anno solare precedente.", sono inserite le seguenti: "Ai fini del calcolo dell'indice di risparmio di energia IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w1), o al periodo in cui sono intervenute le limitazioni alla produzione di energia termica di cui all'articolo 2, comma 2.4." |
| 1.5 | All'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole "trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento" sono sostituite dalle seguenti "verifica le dichiarazioni di cui al comma 4.1 e trasmette all'Autorità e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, anche su supporto magnetico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute". |
| 1.6 |
All'articolo 5 della deliberazione n. 42/02, il comma 5.1 è sostituito dal seguente: 5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente articolo 1, lettera f), sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione, e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. |
| 2.1 | All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le parole "(di seguito: Testo integrato)", sono aggiunte le parole ", le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 42/02,". |
| 2.2 |
All'articolo 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area è inserita la seguente definizione: "· primo periodo di esercizio è il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;" |
| 2.3 |
Dopo il Titolo 4 della Parte II della deliberazione n. 168/03, è inserito il seguente: "TITOLO 5DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE Articolo 42.1Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio42.1.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità:
42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1. 42.1.3. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio. Articolo 42.2Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo di esercizio42.2.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore della rete entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, il Gestore della rete non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso. 42.2.2. I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione è in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione. 42.2.3. Il Gestore della rete verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unità di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1. 42.2.4. I soggetti per i quali è stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la priorità di dispacciamento decade fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo. Articolo 42.3Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio42.3.1. L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica. 42.3.2. Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'articolo 42.1 e dell'articolo 42.2, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02. 42.3.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si è avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. 42.3.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.5, è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata l'unità di produzione, di cui al precedente articolo 19, comma 19.3, lettera b). 42.3.5. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. 42.3.6. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorità di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse." |
| 3.1 | Con successivi provvedimenti, l'Autorità determina la destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui all'articolo 42.3, comma 42.3.3, della deliberazione n. 168/03. |
| 3.2 | Gli articoli 42.1, 42.2 e 42.3 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione. |
| 3.3 | La deliberazione n. 71/04 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione. |
| 3.4 | La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione. |