Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 23
settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
G.U. n. 241 del 13.10.04
L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Nella riunione del 22 settembre 2004
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481/95;
-
il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
-
i decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
-
il decreto
ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79" (di seguito: decreto ministeriale
elettrico);
-
il decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale
gas);
-
la legge 23
agosto 2004, n. 239.
Visti:
Considerato che:
-
l'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi
quantitativi nazionali di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
l'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
-
l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino
all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono
soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i
distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che
fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
-
l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quotadegli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è
determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo
distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso
autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul
territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso;
-
l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che laquota
degli obiettivi di cui all'articolo 3,
comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dalla singola
impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas
naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua
rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul
territorio nazionale, determinata e
comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse
in GJ.
Considerato altresì che:
-
l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
-
con deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha richiesto ai
distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il numero di
clienti finali serviti al 31 dicembre 2001 e il quantitativo di energia
elettrica e di gas naturale distribuito annualmente a partire dall'anno 2000
come definito dai decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in
applicazione della deliberazione n. 233/02 dispone delle autodichiarazioni
relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dalle imprese di
distribuzione che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
-
l'articolo 2,
comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per
energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si
intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti
i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare
l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei
medesimi soggetti;
-
l'articolo 2, comma 5,
del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia
elettrica distribuita da un distributoresi intende l'energia
elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi
alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore
medesimo;
-
che l'articolo 11, commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità
verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli
obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi
decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
-
che l'articolo 13, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio
2004 prevede che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è
destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e
del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di
campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle
imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e che la
ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene conto
dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo
decreto;
- che l'articolo 13, comma 8, dei decreti ministeriali 20 luglio
2004 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli
opportuni provvedimenti affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico
possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa assegnate dal medesimo
articolo.
Ritenuto che sia opportuno:
-
prescrivere ai distributori di energia elettrica soggetti agli
obblighi di cui ai decreti ministeriali 20
luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno 2004, la
quantità di energia elettrica da essi
distribuita nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti
ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
-
prescrivere ai
distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti
ministeriali 20 luglio 2004 di autocertificare annualmente, a partire dall'anno
2005, la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla
propria rete nell'anno precedente, come definita dai medesimi decreti
ministeriali, disaggregata per regione e provincia autonoma;
-
prescrivere alla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di trasmettere
annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi
all'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno
precedente, come definita dai medesimi decreti ministeriali, disaggregati per
regione e provincia autonoma;
-
prescrivere alle
imprese di trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le
proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità, a partire dall'anno 2004,
i dati consuntivi relativi alla quantità di gas naturale complessivamente
distribuita sul territorio nazionale nell'anno precedente, disaggregati per
regione e provincia autonoma
DELIBERA
di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Definizioni
1.1
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e inoltre le seguenti:
-
Autorità è l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre
1995, n. 481;
- autoconsumi dei distributori di energia elettrica sono i
consumi dei distributori diversi dagli usi propri della distribuzione di
energia elettrica;
-
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 205, del 1 settembre 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79";
-
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 205, del 1 settembre 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164";
-
Gestore della rete di trasmissione nazionale è il soggetto di
cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle
attività di trasmissione e di dispacciamento;
-
impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali,
integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di
distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti
di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa
rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli
impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione
e dai gruppi di misura;
- obiettivi quantitativi
nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio2004 e gli obiettivi di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;
-
obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi
nazionali di cui alla lettera g
che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia
elettrica e dalle singole imprese di distribuzione di gas naturale;
-
punto di consegna dell'impianto
di distribuzione, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di
riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o
indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale
direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
-
punto di riconsegna
dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il punto di confine
tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa
di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al
cliente finale;
-
reti di distribuzione di energia elettrica sono le reti con
obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
-
reti con obbligo di connessione di terzi sono:
-
le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
-
le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 79/99;
-
le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese
distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal
gestore delle medesime;
-
la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie
dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui
grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
decreto 25 giugno 1999;
- rete
di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come
individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi
interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale;
-
usi propri della distribuzione di energia elettrica sono i
consumi di energia elettrica dell'impresa distributrice, direttamente connessi
all'erogazione del servizio di trasporto su reti di distribuzione.
Articolo 2
Campo di applicazione
2.1
Fino all'emanazione dei decreti di cui al secondo capoverso
dell'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono
soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i distributori di
energia elettrica e le imprese di distribuzione di gas naturale che fornivano
non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 (Allegato 1).
Articolo 3
Autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale
distribuite dai singoli distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti
ministeriali 20 luglio2004
3.1 Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal
decreto ministeriale elettrico 20
luglio 2004 i distributori di energia elettrica di cui all'articolo 2,
comma 2.1, della presente deliberazione trasmettono
all'Autorità, entro il 15 ottobre di
ogni anno, a partire dall'anno 2004 (di seguito: anno t), l'autocertificazione
della quantità di energia elettrica trasportata nell'anno
precedente (anno t-1),a tutti i livelli di tensione, ai clienti
finali connessi alla propria rete di distribuzione, ivi inclusi i propri autoconsumi, disaggregata per regione e provincia
autonoma, utilizzando la tabella
1 allegata.
3.2 Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio
di energia primaria a loro carico ai sensi di quanto previsto dal decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004,
le imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.1,
della presente deliberazione trasmettono
all'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2005 (di
seguito: anno t) l'autocertificazione della quantità di gas naturale
trasportata attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti
nell'anno precedente (anno t-1), disaggregata
per regione e provincia autonoma,
utilizzando la tabella 2 allegata.
Articolo 4
Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale
distribuite sul territorio nazionale
4.1
Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico dei distributori soggetti agli obblighi
di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire
dall'anno 2004 (anno t), il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorità i dati consuntivi
relativi alla quantità di energia elettrica complessivamente trasportata nell'anno precedente (anno
t-1), ai clienti finali, a tutti i
livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare
l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei
medesimi soggetti; i dati dovranno essere disaggregati per Regione e
Provincia autonoma.
4.2
Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di
risparmio di energia primaria a carico delle imprese di distribuzione soggette
agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, entro il 15 ottobre di ogni anno a partire
dall'anno 2004 (anno t), le imprese di
trasporto che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti
trasmettono all'Autorità i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata
presso i punti di interconnessione nell'anno precedente t (anno t-1),
disaggregata per Regione e Provincia autonoma ed espressa sia in volume sia in
energia (GJ).
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 Il presente
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione
nel sito internet.
Di abrogare la deliberazione
dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 233/02.
Allegato 1
In base alle autodichiarazioni
ricevute in applicazione della deliberazione n. 233/02, alla data di emanazione
della presente deliberazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, della medesima i seguenti soggetti:
distributori elettrici:
- AC.E.GA.S S.p.a, Trieste
- Azienda Energetica S.p.a., Bolzano
- AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a, Milano
- AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino
- AMPS S.p.a., Parma
-
ASM Brescia S.p.a., Brescia
- ACEA Distribuzione S.p.a, Roma
- DEVAL S.p.a., Aosta
-
Enel Distribuzione S.p.a., Roma
-
Meta S.p.a, Modena
imprese di distribuzione di gas naturale:
- AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste
- AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a, Milano
- AGAC S.p.a., Reggio Emilia
- A.G.E.S. S.p.a., Pisa
- AGSM Rete Gas S.r.l., Verona
- A.M.Gas S.p.a., Bari
-
AMG Energia S.p.a., Palermo
- AMGA, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova
- AMPS S.p.a., Parma
- A.P.S., Azienda Padova Servizi S.p.a., Padova
-
ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo (Treviso)
-
ASM Brescia S.p.a., Brescia
-
Azienda Energia e Servizi S.p.a, Torino
- Camuzzi Gazometri S.p.a., Milano
-
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli
- Consiag Reti S.r.l., Prato
- Enel Distribuzione Gas S.p.a., Milano
- FiorentinaGas S.p.a., Firenze
- HERA S.p.a. Bologna
- Italcogim Reti S.p.a., Milano
- Italgas S.p.a., Torino
-
META Rete Gas S.r.l., Modena
- SGR Reti S.p.a., Rimini
-
Siciliana Gas S.p.a, Palermo