Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 152/04
Avvio di istruttorie formali per l'eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
l'11 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 settembre
2004,
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481 del 1995) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera n), e
comma 20, lettere c) e d);
-
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79 del 1999) ed, in particolare, l'articolo 3,
commi 8 e 9;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244 (di seguito: decreto Presidenziale n. 244 del 2001);
-
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo
di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
-
la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito:
deliberazione n. 52/00);
-
la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01 (di
seguito: deliberazione n. 39/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n.
112/03;
-
la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il
documento "Report on the events of September 28th 2003
culminating in the separation of the italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A
alla medesima deliberazione;
-
la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 (di seguito:
deliberazione n. 83/04) e il documento "Resoconto dell'attività
conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il
giorno 28 settembre 2003" costituente l'allegato A alla medesima
deliberazione (di seguito: il Resoconto);
-
il Rapporto, intitolato "Black out del sistema elettrico
italiano del 28 settembre 2003", della Commissione di indagine istituita dal
Ministro delle attività produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso
all'Autorità con nota del Ministero delle attività produttive in data 9 giugno
2004, prot. Autorità n. 014341 del 17 giugno 2004 (di seguito: il Rapporto
del Ministero).
Visti:
-
le Regole tecniche di connessione adottate dalla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della
rete) ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione
n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima
deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01;
-
il Piano di riaccensione (Volume generale) (di seguito: il
Piano di riaccensione) pubblicato in data 20 gennaio 2003 nel sito internet
della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete).
Considerato che:
-
l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n.
112/03 è stata articolata secondo la sequenza degli eventi che hanno
determinato:
- la separazione del sistema elettrico italiano
dalla rete europea il 28 settembre 2003;
-
la diffusa
interruzione del servizio elettrico sulla quasi totalità del territorio
nazionale in seguito alla predetta separazione;
- la dinamica del ripristino del servizio
elettrico;
-
con riferimento alla lettera a) del precedente alinea,
l'Autorità, congiuntamente con la Commission de régulation de l'énergie (Francia),
ha individuato le cause della predetta separazione nei disservizi verificatisi
nel territorio svizzero e, conseguentemente, ha segnalato alle istituzioni
nazionali ed internazionali competenti i possibili interventi, alla stessa non
disponibili, necessari ad adeguare il quadro normativo, con particolare
riferimento all'esigenza di prevenire gli inadeguati comportamenti assunti
dagli operatori elettrici elvetici in materia di coordinamento per la gestione
di reti interconnesse, apportando le necessarie modifiche alla disciplina del
settore elettrico svizzero;
-
sempre con riferimento alla fattispecie di cui al precedente
alinea, con propri provvedimenti, l'Autorità potrà adottare le ulteriori misure
che si rendessero necessarie per migliorare il quadro normativo afferente il
coordinamento tra gestori di rete di Paesi confinanti;
-
come ampiamente esposto e documentato nel Resoconto,
l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/03 ha
consentito di acquisire elementi sulla base dei quali asserire la possibile
violazione, in occasione della interruzione del servizio elettrico verificatasi
il giorno 28 settembre 2003:
- delle
disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 delle Regole tecniche di connessione
e conseguentemente degli articoli 8, 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione
n. 52/00;
-
delle disposizioni, dedotte nelle convenzioni concluse con il
Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
n. 79 del 1999, da parte delle imprese proprietarie di impianti facenti
parte della rete di trasmissione nazionale, aventi ad oggetto l'imposizione di
vincoli quanto alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il
controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne
autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione, o comunque
possibili disservizi relativi ai medesimi profili;
- delle
disposizioni poste dagli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione n.
52/00, da parte del Gestore della rete;
-
le violazioni di cui al precedente alinea, lettera a),
potrebbero essere, in particolare, ascritte:
- alle
imprese di produzione di energia elettrica indicate nel Resoconto con riferimento agli impianti di produzione
nella disponibilità di ciascuna individuati nello stesso elenco, per quanto concerne
i seguenti profili:
-
le prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e
di tensione;
-
l'attuazione delle procedure di rifiuto di carico almeno per
gli impianti ritenuti, dal Gestore della rete, di "maggior rilievo";
-
la partecipazione alle procedure di ripristino del servizio
elettrico;
- alle
imprese distributrici indicate nel Resoconto con riferimento alle reti di
distribuzione di energia elettrica direttamente connesse alla rete di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla
deliberazione n. 52/00, per quanto concerne il profilo dell'installazione
dei dispositivi di alleggerimento del carico;
-
con riferimento ad alcune delle violazioni di cui ai
precedenti alinea, il Resoconto ha evidenziato che esse potrebbero comportare
perduranti carenze strutturali del sistema elettrico, la cui rimozione richiede
interventi rilevanti per complessità e tempi di realizzazione;
-
la persistenza della situazione di cui al precedente alinea,
qualora effettivamente accertata, sul piano della mancata programmazione ed
avvio degli interventi necessari a rimuoverla potrebbe costituire il
presupposto per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo
2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
-
l'elevato numero di esercenti cui sono contestate le
violazioni sopra sinteticamente richiamate, unitamente alla complessità e
peculiarità degli elementi in fatto e in diritto da ricostruire e valutare in
contraddittorio per verificare la fondatezza delle singole ipotesi di
violazione, potrebbe non consentire la gestione contestuale dei procedimenti
individuali in esito ai quali procedere alla eventuale adozione dei
provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di cui all'articolo 2, comma, 20,
lettere c) e d) della legge n. 481/95;
- successivamente alla
pubblicazione del Resoconto, è stato condotto l'esame del Rapporto del
Ministero al fine di verificare se, a fronte degli esiti dell'indagine
conoscitiva riguardante l'interruzione del servizio elettrico verificatasi il
giorno 28 settembre 2003 condotta dal Ministero delle attività produttive, si
rendesse necessario un supplemento dell'istruttoria conoscitiva avviata con la
deliberazione n. 112/04.
Ritenuto che:
-
gli elementi formati o acquisiti in esito all'istruttoria
conoscitiva avviata con la deliberazione n. 112/03, ovvero attraverso l'esame
del Rapporto del Ministero, ed in particolare gli elementi di giudizio tratti
dal Resoconto, all'esito di una complessiva valutazione effettuata
dall'Autorità, possano eventualmente configurare comportamenti
degli esercenti sopra indicati presupposto per l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge n. 481/95;
-
sia, di conseguenza, necessario avviare, nei confronti dei
suddetti esercenti, dandone formale avviso, istruttorie formali volte
all'accertamento in contraddittorio di:
-
eventuali responsabilità in riferimento alle predette
possibili violazioni con conseguente irrogazione
della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- eventuali
connesse esigenze cautelari con conseguente adozione di provvedimenti
prescrittivi;
- sia, inoltre, necessario gestire
le istruttorie formali di cui al punto precedente in maniera tale per cui sia
possibile prevedere raggruppamenti omogenei di procedure, quanto a imprese
coinvolte e violazioni contestate, al fine di dare eventuale priorità alle
ipotesi più complesse quanto al numero di soggetti coinvolti e agli elementi in
fatto e in diritto da ponderare attraverso il contraddittorio, ovvero alle
ipotesi che maggiormente segnalino esigenze di carattere cautelare
DELIBERA
-
di avviare istruttorie formali per l'eventuale adozione dei
provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di cui alla motivazione;
-
di fissare la durata delle istruttorie formali di cui
al punto precedente in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione della presente deliberazione;
-
di dare mandato ai responsabili del procedimento come
di seguito designati affinché valutino l'opportunità che le istruttorie
formali, al fine di garantirne l'ordinata ed efficiente amministrazione, siano
gestite, nel rispetto del termine generale di cui al punto precedente, per fasi in relazione ai seguenti
raggruppamenti:
-
istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato
A alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti
prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle
disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 delle Regole tecniche di connessione per
quanto concerne i profili relativi alle prestazioni minime in presenza di
variazioni di frequenza e di tensione, all'attuazione delle procedure di
rifiuto di carico ed alla partecipazione alle procedure di ripristino del
servizio elettrico, e, conseguentemente, degli articoli 8 e 9 dell'Allegato A
alla deliberazione n. 52/00; nonché per l'eventuale violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione n. 52/00 in
relazione agli stessi profili;
-
istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato
B alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti
prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle
disposizioni, dedotte nelle convenzioni concluse ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo n. 79 del 1999, aventi ad oggetto
l'imposizione di vincoli quanto alla prestazione dei servizi di
telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e
dell'attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano
di riaccensione, ovvero a fronte di eventuali disservizi, dagli stessi
esercenti cagionati, relativi ai medesimi profili;
-
istruttorie formali nei confronti degli esercenti di cui all'Allegato
C alla presente deliberazione per l'eventuale adozione di provvedimenti
prescrittivi e sanzionatori a fronte della possibile violazione delle
disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di
interconnessione per quanto concerne il profilo relativo all'installazione dei
dispositivi di alleggerimento del carico e, conseguentemente, degli articoli 8
e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00; nonché per l'eventuale
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione
n. 52/00 in relazione agli stessi profili;
-
di designare, quali responsabili del procedimento, il
vice Direttore dell'Area elettricità e il Direttore del Servizio legislativo e
legale;
-
di avvertire i soggetti aventi titolo a partecipare al
procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, della
facoltà di accesso agli atti del procedimento presso gli uffici dell'Area
elettricità dell'Autorità;
-
di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di
essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda entro il termine di 30 (trenta)
giorni. Tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente
provvedimento, per coloro che ne sono destinatari ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, del d.P.R. n. 244/01; per gli altri soggetti legittimati ad
intervenire nelle istruttorie formali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
-
di comunicare la presente deliberazione ai soggetti
indicati negli allegati alla presente deliberazione mediante plico raccomandato
con avviso di ricevimento;
-
di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it).