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10 ahref="/allegati/docs/01/026-01all.pdf" title="Documento in formato PDF (133 Kb) - il file si apre in una nuova finestra" onkeypress="window.open(this.href);return false" onclick="window.open(this.href);return false"gosto 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 221 del 20.9.04
Nella riunione del 9 agosto 2004
Visti:
Considerato che:
Ritenuto opportuno:
è approvato il seguente provvedimento:
| 1.1 |
Al comma 1.1 del Testo integrato, è aggiunta la seguente definizione:
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| 1.2 |
Il comma 54.1 del Testo integrato, è sostituito con il seguente: 54.1 Le imprese distributrici, salvo quanto disposto dal comma 54.3, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 e A8, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo. |
| 1.3 | I commi 54.2 e 62.2 del Testo integrato, sono soppressi. |
| 1.4 |
Il comma 72.2, lettera e), del Testo integrato, è sostituito con il seguente: "e) fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, come integrato dal decreto 6 febbraio 2004." |
| 1.5 |
L'articolo 73 del Testo integrato, è sostituito con il seguente: Articolo 73Regimi tariffari speciali73.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano:
73.2 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai regimi tariffari speciali. I clienti finali di cui al comma 73.1 e le imprese distributrici alle cui reti i medesimi sono connessi comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3. 73.3 A ciascun cliente finale di cui al comma 73.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 73.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:
73.4 Con riferimento al servizio di distribuzione, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
73.5 Con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
73.6 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3, gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione. 73.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'1 gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro Ct nello stesso bimestre o trimestre. Nel caso delle forniture alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995 e al decreto 6 febbraio 2004, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale o trimestrale del parametro Ct sia risultata positiva. 73.8 Al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1. 73.9 I clienti finali di cui al comma 73.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero comunicano all'Acquirente unico, entro il 30 settembre di ogni anno, informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine alle caratteristiche della fornitura e ai previsti consumi di energia elettrica ammessa a regime tariffario agevolato, con riferimento all'anno successivo. 73.10 L'Acquirente unico predispone e avvia procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel comma 73.11. 73.11 Le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. Nell'ambito di tali procedure, l'Acquirente unico può aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali. In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente Unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio pro-rata. |
| 2.1 | Le disposizioni di cui ai commi 1.2 e 1.3 del presente provvedimento si applicano con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004. I commi 73.10 e 73.11 del Testo integrato si applicano con riferimento alle forniture di energia elettrica per l'anno 2005 ai soggetti di cui al comma 73.1 del Testo integrato. Il comma 73.3 del Testo integrato, nella formulazione di cui al presente provvedimento, si applica ai clienti finali di cui al comma 73.1 del Testo integrato, con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004. |
| 2.2 | I clienti finali di cui al comma 73.1, lettera b) del Testo Integrato possono chiedere alla Cassa la corresponsione della componente compensativa di cui all'articolo 73 del Testo integrato con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria. In tal caso, la componente compensativa è calcolata, per l'anno 2004, con riferimento ai contratti attualmente in esecuzione, ed è loro corrisposta in relazione all'energia elettrica consumata dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, secondo le modalità previste dal presente provvedimento. Anche le somme relative al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004 e il 31 agosto 2004, possono essere erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio; |
il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione;
il Testo integrato è pubblicato nel sito internet dell'Autorità con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.