Delibera
n. 109/04
Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regolazione delle partite economiche connesse al servizio di interrompibilità del carico
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 luglio 2004
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito: deliberazione n. 151/03),
e successive modifiche ed integrazioni;
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito:
deliberazione n. 46/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito:
deliberazione n. 48/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2004, n. 63/04 (di seguito:
deliberazione n. 63/04).
Considerato che:
-
l'articolo
71.1 del Testo integrato, innovato dalla deliberazione n. 63/04, prevede:
-
al
comma 71.1.1, che il "Conto per la gestione dei contributi a copertura degli
oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006" (di seguito: il
Conto), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di
seguito: la Cassa), sia utilizzato per l'anticipo alla società Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di una
quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di
interrompibilità sostenuti dal Gestore della rete per gli anni dal 2004 al
2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03;
-
al
comma 71.1.2, che la Cassa riconosca al Gestore della rete la differenza, se
positiva, tra i costi sostenuti, con riferimento al periodo 1 gennaio 2004 - 31
maggio 2004, per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e il
gettito nella disponibilità del Gestore della rete, al 31 luglio 2004,
conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma
37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04, vale a
dire del gettito rinveniente dalla corresponsione dell'elemento INT;
-
al comma
71.1.4, che entro il 31 marzo di ciascun anno nel triennio 2005-2007, il
Gestore della rete versi alla Cassa un importo corrispondente alla differenza,
se positiva, tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT
relativi all'anno solare precedente, e i costi sostenuti dal Gestore della rete
nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai
sensi della deliberazione n. 151/03;
-
quanto sopra
previsto è stato adottato dall'Autorità sulla base delle stime effettuate dal
Gestore della rete e rese disponibili all'Autorità con
lettera in data 5 aprile 2004, prot. AD/P2004000064, relative alle
previsioni di gettito rinveniente dall'elemento INT di competenza del solo mese
di aprile 2004;
-
il Gestore
della rete e la Cassa hanno trasmesso all'Autorità, con lettera in data 21
maggio 2004, prot. CCSE 002459, una stima con dettaglio mensile relativa alle
competenze dell'elemento INT, da cui risulta che in alcuni mesi dell'anno 2004
potrebbero sussistere differenze positive tra i ricavi del Gestore della rete
conseguenti all'applicazione dell'elemento INT e i costi sostenuti dal medesimo
Gestore per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della
deliberazione n. 151/03;
-
sebbene la predetta
stima mensile possa essere stata operata per eccesso non essendo stato tenuto
in conto lo sfasamento temporale delle corresponsioni dell'elemento INT
raccolte sul mercato libero e sul mercato vincolato, si ritiene possibile
realizzare anche su base mensile quanto attualmente previsto su base annuale
all'articolo 71.1, comma 71.1.4 del Testo integrato.
Ritenuto che sia opportuno, al fine consentire un
reintegro più efficiente dei versamenti di anticipo effettuati dalla Cassa
sulla base delle disposizioni della deliberazione n. 63/04, modificare il Testo
integrato prevedendo la regolazione mensile delle partite economiche di cui al
comma 71.1.4 del medesimo Testo integrato
DELIBERA
di modificare il Testo integrato, sostituendo il comma
71.1.4 con il seguente:
"71.1.4 Con decorrenza dal mese di giugno 2004, al termine di ciascun mese
fino al 31 marzo 2007, qualora la differenza tra i ricavi conseguenti
dall'applicazione dell'elemento INT relativi al terzo mese precedente ed i
costi sostenuti dal Gestore della rete nello stesso mese per la remunerazione
del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03 sia
positiva, il Gestore della rete versa alla Cassa l'importo corrispondente;
qualora detta differenza sia negativa, la Cassa versa al Gestore della rete l'importo
corrispondente.";
di pubblicare il Testo
integrato con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a
far data dalla sua pubblicazione.