Delibera
n. 63/04
Disposizioni urgenti per la regolazione delle partite economiche connesse al servizio di interrompibilità del carico
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30 aprile
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 108 del 10.5.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 aprile 2004
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481;
-
il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo
n. 79/99);
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata
e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 46 (di seguito:
deliberazione n. 46/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 48 (di seguito:
deliberazione n. 48/04);
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
-
la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli
indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5
dicembre 2003, prot. n. 4241, nonché dal Sottosegretario di Stato con delega
all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni
urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con
preavviso dei prelievi di energia elettrica;
-
la deliberazione n. 46/04 ha previsto l'introduzione dell'elemento tariffario INT per la
copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità
istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla
deliberazione n. 151/03;
-
l'articolo 37, comma 37.1, lettera d), penultimo
periodo, della deliberazione n. 48/04 prevede che ciascun utente del dispacciamento paga alla società Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: Gestore della rete) un
corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilità; e che, l'articolo 48, della medesima deliberazione
n. 48/04, prevede che suddetto
corrispettivo sia pari al prodotto tra un corrispettivo unitario, fissato pari
al valore dell'elemento INT
di cui al precedente
alinea, diviso per il parametro λ
di cui alla tabella 10
allegata al Testo integrato, e l'energia elettrica prelevata dal medesimo
utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
-
il Gestore
della rete, con lettera in data 5 aprile 2004, prot. AD/P2004000064, ha fornito
una stima dell'ammontare complessivo dell'onere necessario per coprire i costi
per la remunerazione del servizio di interrompibilità, pari a 383 milioni di
euro per l'anno 2004, nonché una stima della spettanza riferita al periodo
gennaio - maggio 2004, comprensiva dei relativi interessi, pari a 160 milioni
di euro; e che la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito
della applicazione delle disposizioni di cui alle sopra richiamate
deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, secondo quanto indicato dal Gestore
della rete, è significativamente inferiore a detta stima;
- Confindustria,
per conto dei soggetti associati che prestano il servizio di interrompibilità
di cui alla deliberazione n. 151/03, ha richiesto all'Autorità, con
lettera del 15 aprile 2004 (prot. Autorità n. 10089 del 16 aprile 2004), di
individuare delle modalità per consentire al Gestore della rete l'erogazione
entro luglio delle spettanze relative alla remunerazione del servizio di
interrompibilità riferite al periodo gennaio- giugno 2004;
-
i soggetti
individuati ai sensi della deliberazione n. 151/03 prestano il servizio di interrompibilità del carico a far data da gennaio 2004;
-
il Gestore
della rete con la sopra citata lettera del 5 aprile 2004, ha chiesto
all'Autorità di identificare nell'immediato una fonte idonea a coprire la
differenza tra la spettanza dell'onere necessario per coprire i costi per la
remunerazione del servizio di interrompibilità riferita al periodo gennaio -
maggio 2004, e la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito
della applicazione delle disposizioni sopra richiamate di cui alle
deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, al fine di poter provvedere alla
erogazione della medesima spettanza entro la fine di luglio 2004; e che, con la
medesima lettera, il Gestore della rete condiziona la conclusione dei contratti
per la regolazione del servizio di interrompibilità a detta disponibilità;
Ritenuto opportuno:
-
minimizzare gli
oneri finanziari in capo al Gestore della rete connessi alla regolazione delle
partite economiche di cui al precedente alinea;
-
dare
disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini di una
migliore gestione degli oneri sostenuti dal Gestore della rete a copertura dei costi per la
remunerazione del servizio di interrompibilità, prevedendo l'introduzione di un apposito conto presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico
DELIBERA
Di
approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Modifiche del Testo Integrato
| 1.1 |
Il Testo integrato
approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, è
modificato come segue:
- all'articolo 1, comma 1.1, sono aggiunte le
seguenti definizioni:
- "deliberazione
n. 151/03, è la
deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata
e integrata;
- deliberazione
n. 48/04 è la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 marzo 2004,
n. 48/04;"
- all'articolo 59, comma 59.1, dopo la lettera
o) è aggiunta la lettera p):
"p) il Conto per la gestione dei contributi a
copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006."
- dopo l'articolo 71, è inserito il seguente
articolo:
"Articolo 71.1
Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al
servizio di interrompibilità 2004-2006
71.1.1 Il
Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al
servizio di interrompibilità 2004-2006
viene utilizzato per l'anticipo al Gestore della rete di una quota parte
degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità
sostenuti dal medesimo Gestore per gli anni da 2004 a 2006, ai sensi della
deliberazione n. 151/03.
71.1.2 La Cassa riconosce al Gestore della rete un importo
corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per
la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione
n. 151/03 riferiti al periodo 1 gennaio 2004- 31 maggio 2004, e il gettito nella disponibilità del Gestore
della rete, al 31 luglio 2004,
conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37,
comma 37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04.
71.1.3
Il Gestore della
rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa
determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche
connesse ai pagamenti relativi alla applicazione della deliberazione
n. 151/03.
71.1.4 Entro il 31 marzo di ciascun anno nel
triennio 2005-2007, il Gestore della rete versa alla Cassa un importo
corrispondente alla differenza, se positiva, tra i ricavi conseguenti
dall'applicazione dell'elemento INT relativi all'anno solare precedente,
e i costi sostenuti dal Gestore della
rete nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di
interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03.
71.1.4
La Cassa
registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la
gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di
interrompibilità 2004-2006."
|
Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04,
come successivamente modificata e integrata, con le modificazioni introdotte
dal presente provvedimento;
Di pubblicare
il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.