Revisione della remunerazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed approvvigionata nell'ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1 marzo 2004
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 25 febbraio
2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 65 del 18.3.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella
riunione del 19 febbraio 2004;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
Visti:
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 1 aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito:
deliberazione n. 27/03);
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e
integrata (di seguito: deliberazione n. 67/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2003, n. 97/03 (di seguito:
deliberazione n. 97/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e
integrata (di seguito: deliberazione n. 163/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04 (di seguito: deliberazione
n. 5/04) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Testo
integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 7/04;
Considerato,
quanto alla struttura dei corrispettivi articolati per fasce orarie a remunerazione
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato ed al servizio di
dispacciamento, in correlazione con la dinamica di progressiva realizzazione ed
avvio del sistema delle offerte, che:
-
l'articolo
30 del Testo integrato prevede che il prezzo di cessione dell'energia elettrica
alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, vale a dire il
prezzo all'ingrosso amministrato cui è valorizzata l'energia elettrica
destinata al mercato vincolato, sia articolato per fasce orarie;
-
il
prezzo di cessione di cui al precedente alinea è utilizzato, altresì, ai fini
della regolazione economica:
- dello
scambio dell'energia elettrica;
- dell'energia
elettrica immessa in rete ceduta nell'ambito dello STOVE ovvero oggetto delle
cessioni tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello
stesso gruppo societario nonchè delle cessioni all'interno di un unico
soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte,
qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e
prodotta da unità di produzione che non partecipano allo STOVE;
- dell'energia
elettrica utilizzata in esecuzione di un ordine di bilanciamento del Gestore
della rete al di fuori dello STOVE;
-
l'articolo
7 della deliberazione n. 27/03 prevede che le componenti rf e bf
a remunerazione della riserva e del bilanciamento siano articolate per fasce
orarie;
-
con
deliberazione n. 163/03, l'Autorità ha esteso, per il mese di gennaio 2004, il
periodo di vigenza del regime connesso al sistema transitorio di vendita
dell'energia elettrica e l'applicazione del prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso così come determinato per l'anno 2003, unitamente
all'articolazione in fasce 2003, per le seguenti ragioni:
- era
prevista una prima fase sperimentale di
operatività del sistema delle offerte a decorrere dall'8 gennaio 2004, in
parallelo al mantenimento del regime STOVE di cui alla deliberazione n. 67/03;
- sul piano del funzionamento del sistema
elettrico nazionale, quanto all'intensità media della domanda, i mesi di
dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti in base alle previsioni del
Gestore della rete;
-
con
l'estensione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto necessario dar
corso, per l'anno 2004, ad un regime misto quanto alla determinazione dei
prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica; in particolare, prezzi amministrati
articolati sulla base delle fasce 2003 ed equiparati a quelli dell'anno 2003
per il mese di gennaio 2004 e, per i mesi successivi, prezzi che avrebbero
dovuto tener conto dell'andamento dei prezzi nel sistema delle offerte;
-
il
suddetto regime misto riconosce per il mese di gennaio 2004 una remunerazione
del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica mediamente superiore a quella
che si sarebbe determinata con l'adozione delle fasce 2004 dall'inizio del
medesimo anno, vale a dire una minor remunerazione dell'energia elettrica in
ore di alto carico atteso ed una maggior remunerazione in ore di basso carico
atteso; e che tale maggior onere sull'utenza finale avrebbe potuto essere
riassorbito in corso d'anno qualora il sistema borsistico avesse operato
nell'anno 2004 per almeno 11 mesi;
-
con
nota in data 28 gennaio 2004 (prot. GRTN/P2004001557), la società Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la
società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato)
hanno manifestato all'Autorità la necessità di prolungare almeno all'inizio di
febbraio le prove di funzionamento dei mercati componenti il sistema delle
offerte, a causa di malfunzionamenti delle piattaforme informatiche ed alla
insufficiente partecipazione degli operatori alle suddette prove;
-
con
deliberazione n. 5/04, l'Autorità, prendendo atto del proseguimento delle prove
di funzionamento di cui al precedente alinea, ha esteso l'applicazione del
regime in vigore nel mese di gennaio 2004 a tutto il periodo necessario
all'espletamento delle suddette prove;
-
l'articolo
1 del Testo integrato fissa le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 per l'anno 2004
(di seguito: fasce 2004) secondo la proposta del Gestore della rete, basata sul
profilo di carico atteso per il medesimo anno, pubblicata nel sito internet del
medesimo Gestore in data 15 dicembre 2004;
-
l'articolo
4, comma 4.1, della deliberazione n. 5/04 prevede che, per il periodo compreso
tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1 del Testo integrato, le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 rimangano
definite ai sensi del titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi n. 45/90 (di seguito: fasce 2003), al
fine di introdurre un congruo periodo temporale per l'adeguamento alle fasce
2004 dei misuratori idonei alla registrazione per fascia oraria dei prelievi di
energia elettrica, atteso che le conseguenze di detta misura erano ritenute
accettabili, alla data di adozione della citata deliberazione n. 5/04, in vista
dell'allora imminente avvio del sistema delle offerte;
-
l'articolo
4 della deliberazione n. 5/04 ha fissato, per il periodo compreso tra l'1
febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della
componente CCA ed i valori degli elementi PV della componente CAD ricompresi
nelle tariffe di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato
da parte delle imprese distributrici;
-
con
nota in data 10 febbraio 2004, la segreteria tecnica del Sottosegretario di
Stato con delega all'energia ha trasmesso un resoconto della riunione del
Tavolo Energia tenutasi il 4 febbraio 2004 in cui si è convenuto, tra l'altro,
che l'entrata in funzione del sistema delle offerte dovesse essere subordinata
al verificarsi di un periodo di almeno due settimane di prova di ciascun
mercato caratterizzate da stabilità e rappresentatività dei risultati, vale a
dire dall'assenza di malfunzionamenti nelle prove;
-
alcuni
soggetti interessati hanno recentemente segnalato all'Autorità il rischio di un
rialzo dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, sia sul mercato
vincolato che su quello libero, a causa del rinvio dell'avvio operativo del
sistema delle offerte e, conseguentemente, della modificazione del regime misto
di cui ai precedenti alinea rispetto a quanto previsto dall'Autorità con la
deliberazione n. 5/04;
-
non
essendo ad oggi fissata una data precisa quanto all'avvio del sistema delle
offerte, il prolungarsi del periodo in cui il prezzo all'ingrosso dell'energia
elettrica è fissato per via amministrata esclude che l'entrata in operatività
del medesimo sistema possa completamente compensare in corso d'anno le maggiori
remunerazioni dell'energia elettrica nella prima fase dell'anno 2004, ciò che
richiede, ai fini della tutela di utenti e consumatori, il recupero parziale di
tale maggior onere sostenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2004;
Ritenuto
che sia opportuno:
-
rivedere,
a partire dall'1 marzo 2004, le componenti rf
e bf nonché il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui
all'articolo 30 del Testo integrato in modo tale da riassorbire, completamente
per tale mese e gradualmente per i mesi di gennaio e febbraio 2004, il maggior
onere posto a carico degli utenti del bilanciamento e delle imprese
distributrici nonché, quindi, da consentire che l'onere complessivo derivante
dal regime misto sia uguale, in media annuale, a quello derivante
dall'applicazione dall'1 gennaio 2004 dei corrispettivi articolati sulla base
delle fasce 2004;
-
prevedere
che la gradualità del riassorbimento del maggior onere relativo ai mesi di
gennaio e febbraio 2004 avvenga nei mesi successivi a febbraio 2004 e sino
all'avvio del sistema delle offerte che, come considerato ai precedenti alinea,
dovrebbe compensare le maggiori remunerazioni residue derivanti dal regime
misto;
-
aggiornare,
a partire dall'1 marzo 2004, i valori degli elementi PC e OD della componente
CCA e i valori degli elementi PV della componente CAD tenendo conto della
modifica del livello del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui
all'articolo 30 del Testo integrato nelle fasce 2004 diverse da F4 al fine di
consentire la copertura dei costi variabili riconosciuti alla produzione di
energia elettrica;
DELIBERA
Di
prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 marzo 2004
e il 31 maggio 2004 ovvero, se precedente, la data di entrata in operatività
del dispacciamento di merito economico:
- i valori della componente rf e della componente bf di cui all'articolo 7 della deliberazione
dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, siano quelli fissati nella tabella 1,
allegata alla presente deliberazione;
- in deroga a quanto disposto dal comma 5.2 della deliberazione
dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, il prezzo da applicare alle cessioni di
energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e alle
cessioni di energia elettrica di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 5/04,
sia pari alla somma della componente del prezzo di cessione fissata nella
tabella 2 allegata alla presente deliberazione e del parametro Ct, pari al
costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da
impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui
al comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97.
Di
prevedere che, per il periodo compreso tra l'1 marzo 2004 ed il 31 marzo 2004,
le tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4 e 5, allegate alla deliberazione n.
5/04, siano sostituite dalle tabelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, allegate alla
presente deliberazione.
Di
pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio
2004, n. 5/04, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.
Di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.