IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
Visti:
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l'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
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l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
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l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di
seguito: l'Allegato A alla deliberazione n. 118/03);
Considerato che:
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l'Allegato A alla deliberazione n. 118/03 stabilisce le
condizioni per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo
dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato
su base oraria (di seguito: load
profiling) e definisce gli obblighi informativi degli esercenti connessi
alla predetta determinazione;
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l'articolo 4, comma 4.2, lettera a), dell'Allegato A alla
deliberazione n. 118/03, stabilisce che, ai fini della determinazione del
prelievo residuo di area, per gli impianti di illuminazione pubblica si assume
un profilo orario determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;
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l'articolo 10, comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione
n. 118/03, stabilisce che, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui
al precedente alinea, le imprese distributrici trasmettano all'Autorità, entro
il 16 novembre 2003, una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia
elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica;
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non essendo ancora pervenute all'Autorità un numero di
proposte tale da consentire l'adozione, in tempi compatibili con la decorrenza
prevista per l'applicazione del load
profiling, del predetto
provvedimento;
Ritenuto comunque necessario, ai fini dell'applicazione
del load profiling, assumere un
profilo orario convenzionale per gli impianti di illuminazione pubblica con
riferimento al periodo 1 gennaio 2004 - 31 gennaio 2004;
DETERMINA
Di assumere, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato A
alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre
2003, n. 118/03, con riferimento al periodo 1 gennaio 2004 - 31 gennaio
2004, un profilo orario convenzionale per gli impianti di illuminazione
pubblica corrispondenti a clienti del mercato libero non trattati su base
oraria pari al profilo orario risultante dall'applicazione dei parametri del
profilo del prelievo di potenza e del profilo di prelievo dell'energia elettrica
di
cui alle Tabelle 1 e 2, in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare la presente determinazione nel sito
internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.
autorita.energia.it).
Milano, 18 dicembre 2003
Tabella 1: Parametri del profilo tipo di prelievo della potenza
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F1
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F2
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F3
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F4
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100%
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100%
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100%
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100%
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Tabella 2: Parametri del profilo tipo di prelievo dell'energia elettrica
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F1
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F2
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F3
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F4
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10,5%
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20,5%
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0%
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69%
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F1, F2, F3 ed F4 sono le fasce
orarie definite dall'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e
modificata.