L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre
2003,
Visti:
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la legge 14 novembre 1995, n. 481;
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il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
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il decreto del Ministro delle attività produttive in data 19
dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità
delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della
società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di
seguito: decreto ministeriale);
Considerato che:
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il decreto ministeriale, come evidenziato anche dalla stessa
rubricazione, reca, oltre alle disposizioni, contenute negli articoli 1 e 6, in
ordine alla assunzione delle funzioni da parte della società Acquirente unico
Spa, anche direttive, contenute negli articoli 3 e 5, alla medesima società in ordine alle modalità di gestione degli approvvigionamenti per il mercato
vincolato;
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ai fini dell'adozione delle direttive di cui al precedente
alinea, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 79, prevede che siano
sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas;
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quanto alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto
ministeriale, si riscontra la coerenza
con gli indirizzi relativi al Sistema Italia 2004 adottati dal Ministro delle
attività produttive con nota in data 31 luglio 2003; e che, in particolare, il
comma 1, lettera d), della stessa disposizione, nell'imporre alla società
Acquirente unico Spa il vincolo di dotarsi di contratti con funzioni di
copertura del rischio, prevede opportunamente una sostanziale neutralizzazione
del prezzo dell'energia elettrica ai clienti finali del mercato vincolato
rispetto alla volatilità dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel
sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 79/99;
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la finalità del vincolo di cui al precedente alinea è
realizzata a condizione di rispettare la necessaria proporzionalità tra
esigenze di copertura del rischio e contenimento degli oneri imposti
all'utenza;
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quanto alle disposizioni dell'articolo 5, il vincolo imposto
alla società Acquirente unico Spa ad acquistare l'energia elettrica riveniente
dai contratti pluriennali di importazione stipulati dalla società Enel Spa al
prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre
ottobre-dicembre 2003, può compromettere la possibilità di remunerare detta
energia ad un prezzo coerente con quello che verrà a formarsi nel sistema delle
offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 79/99 nel 2004 e negli
anni successi, introducendo eccessiva rigidità negli approvvigionamenti di
energia elettrica destinata al mercato vincolato;
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l'articolo 4 del decreto ministeriale costituisce esercizio di
una funzione che in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99
è intestata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e appare non coerente
con i parametri normativi in materia che basano la garanzia dell'equilibrio
economico della società Acquirente unico Spa sulla disciplina dei contratti di
cessione di energia elettrica e sulla definizione del corrispettivo, senza
alcun riferimento al sistema parafiscale del settore elettrico;
Ritenuto che sia comunque necessario rilasciare il
parere prescritto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.
79/99, con riferimento alle sole disposizioni contenute negli articoli 3 e
5 del decreto ministeriale
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alle direttive
adottate dal Ministro delle attività produttive con gli articoli 3 e 5 del
decreto 19 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, subordinatamente, quanto alle
disposizioni dell'articolo 5, alla definizione di criteri per la
remunerazione dell'energia elettrica ceduta dalla società Enel Spa che
escludano le rigidità sopra considerate, facendo almeno riferimento ai
prezzi che si formeranno nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5
del medesimo decreto legislativo;
Di segnalare quanto all'articolo 4 del decreto
ministeriale 19 dicembre 2003 la necessità di rispettare le previsioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99 nei termini sopra
considerati;
Di trasmettere il presente parere al Ministro delle
attività produttive.