Delibera
n. 160/03
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2004 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99
Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2003 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
GU n. 4 del 7.1.04
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2003
Visti:
-
l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre
1995, n. 481;
-
l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244;
-
la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.
52/99, come
successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
-
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.
237/00,
come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n.
237/00);
-
la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24/03 (di
seguito: deliberazione n. 24/03);
-
la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 110/03
(di seguito: deliberazione n. 110/03);
-
la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
Considerato che:
-
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 24/03,
l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
-
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 110/03,
l'indice Jt , relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri
gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Ritenuto che sia necessario, per il trimestre
gennaio-marzo 2004:
-
modificare le condizioni economiche di fornitura del gas
naturale di cui all'articolo3 della deliberazione n. 138/03,
relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto
dall'articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione;
-
confermare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio
liquefatti e degli altri gas di cui all'articolo 2, comma 1, della
deliberazione n. 52/99
DELIBERA
Di diminuire, per il primo trimestre (gennaio-marzo)
2004, di 0,0309 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del
gas naturale determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4
dicembre 2003, n. 138/03; tale diminuzione è pari a 1,1903 centesimi di euro/mc
per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento
pari a 38,52 MJ/mc;
Di confermare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2004, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui
all'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.
52/99, come aggiornate, per il trimestre ottobre-dicembre 2003, dall'articolo 2
della deliberazione 24 settembre 2003, n. 110/03;
Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dall'1 gennaio 2004.