Rilascio del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive in materia di modifica della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 11 dicembre 2003;
Premesso che:
-
l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99)
prevede l'istituzione di un mercato elettrico in cui vengono gestite le offerte
di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi
(di seguito: mercato elettrico);
-
l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99
prevede che la disciplina del mercato elettrico, proposta dalla società Gestore
del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato), sia approvata
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministro delle attività produttive), sentita l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas (di seguito: l'Autorità);
-
in data 27 novembre 2003 il Ministro delle attività
produttive ha trasmesso all'Autorità il documento "Modifica alla
Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2,3, del
decreto ministeriale 9 maggio 2001" (di seguito: schema di Disciplina
2004) (protocollo Autorità n. 030663 del 1 dicembre 2003), come predisposto dal
Gestore del mercato e allegato al presente provvedimento (Allegato A);
Visti:
-
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e per l'abrogazione della direttiva 96/92/CE;
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
-
il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 127 del 9
maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);
Viste:
- la deliberazione
dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01
recante condizioni per l'erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
-
la delibera n.97/01;
-
la delibera dell'Autorità 23 aprile 2002, n.72/02 (di seguito: delibera n. 72/02);
Visti:
-
il documento per la consultazione concernente proposta di
condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle
relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, approvato dall'Autorità in data 28
novembre 2003 (di seguito: documento per la consultazione sul dispacciamento di
merito economico);
-
lo schema di Disciplina 2004 (Allegato A);
Considerato che
-
con decreto ministeriale 9 maggio 2001 è stata approvata la
disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/99 (di seguito: la Disciplina 2001), a seguito del parere
favorevole dell'Autorità rilasciato con delibera 30 aprile 2001, n. 97/01 (di seguito:delibera n.97/01),
subordinatamente ad alcuni interventi di integrazione e modificazione;
-
l'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina 2001 prevede che
il Gestore dl mercato predisponga proposte di modifica della Disciplina e le
renda note ai soggetti interessati, mediante pubblicazione nel proprio sito internet
o altro mezzo idoneo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro
il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni; e
che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il Gestore del mercato trasmetta
le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro delle attività
produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità;
Considerato, inoltre, che:
-
in data 31 luglio 2003 il Ministro delle attività
produttive ha, in accordo con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
formulato alcuni indirizzi per la realizzazione di un sistema organizzato di
offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Indirizzi
del Sistema Italia 2004);
- in data 1 ottobre 2003 il Direttore generale per l'energia
e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha segnalato al
Gestore del mercato la necessità di procedere alla modifica di alcune norme
contenute nella Disciplina 2001, al fine di renderla coerente con quanto
previsto dagli Indirizzi del Sistema Italia 2004;
Considerato che l'Autorità,
con delibera n. 72/02, ha espresso parere favorevole
relativamente alla previsione di un vincolo di uniformità sul territorio
nazionale, indipendentemente dalla localizzazione geografica del punto di
acquisto, del prezzo dell'energia elettrica acquistata e alla conseguente
modifica, a fronte di un atto di indirizzo del Governo, della deliberazione
n. 95/01;
Considerato che:
1. In relazione all'articolo 3 dello schema di
Disciplina 2004
Lo schema di Disciplina 2004,
all'articolo 3, commi 3.4 e 3.5, prevede l'approvazione tacita del
provvedimento qualora non intervenga un provvedimento espresso entro termini
prefissati (silenzio-assenso). La procedura di approvazione dello schema di
Disciplina 2004 è prevista da una norma primaria (l'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/99) che non prefigura un'ipotesi di
silenzio-tipizzato: la disposizione in commento, di conseguenza, costituisce
modifica in contrasto con tale previsione di legge.
2. In relazione all'articolo 52 dello schema di
Disciplina 2004
L'articolo 52, comma 52.2,
lettera c), dello schema di Disciplina 2004 prevede che il prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel mercato di
aggiustamento relativamente alle unità di consumo sia unico indipendentemente
dalla zona geografica in cui l'unità di consumo è localizzata e che tale
prezzo sia pari al rapporto tra:
- la differenza tra la sommatoria degli acquisti riferiti ai
punti di offerta in prelievo valorizzati ai prezzi dell'energia elettrica in
ciascuna zona, e la sommatoria delle vendite riferite a punti di offerta in
prelievo valorizzate ai prezzi dell'energia elettrica in ciascuna zona;
- la differenza tra la sommatoria degli acquisti riferiti ai
punti di offerta in prelievo e la sommatoria delle vendite riferite ai punti di
offerta in prelievo.
Tali modalità di calcolo del
prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel
mercato di aggiustamento relativamente a punti di offerta in prelievo possono
dare luogo a prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica incongruenti,
anche negativi o indeterminati. In particolare, è possibile che il totale delle
offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento con riferimento ai
punti di offerta in prelievo sia superiore al totale delle offerte di acquisto
accettate con riferimento ai medesimi punti. In tal caso, se la valorizzazione
degli acquisti relativi ai suddetti punti di offerta fosse superiore alla
valorizzazione delle vendite relative ai medesimi punti, il prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica acquistata o venduta nel mercato di
aggiustamento relativamente ai punti di offerta in prelievo risulterebbe
negativo.
Conseguentemente, la previsione
di un prezzo unico nel mercato di aggiustamento, come determinato all'articolo
52 dello schema di Disciplina 2004, deve essere modificata e integrata. Anche per le offerte di acquisto o di
vendita relative a punti di offerta in prelievo si ritiene che vengano adottati
prezzi zonali di valorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 52, comma
52.2, lettera b), dello Schema di Disciplina 2004
DELIBERA
- Di
esprimere, salvo le osservazioni di cui al successivo punto 2, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere
favorevole relativamente al documento recante "Modifica alla Disciplina
del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, del decreto
ministeriale 9 maggio 2001" (di seguito: lo schema di Disciplina 2004)
trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal Ministro delle
attività produttive con nota in data 27 novembre 2003, (prot. Autorità n.030663
dell'1 dicembre 2003), allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- Di
chiedere che nello schema di Disciplina 2004 vengano inserite le seguenti
modifiche e integrazioni:
- all'articolo 3, comma 3.4, venga soppresso il periodo
"Qualora il Ministro non si pronunci entro trenta giorni dalla trasmissione, la
modifica si intende approvata";
- all'articolo 3, comma 3.5, venga soppresso il periodo
"Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione,
la modifica si intende approvata";
- all'articolo 3, comma 3.5, quarto
periodo, le parole "si pronunci, nei suddetti termini, non approvando", siano
sostituite dalle parole "non approvi";
- all'articolo 52, comma 52.2,
dalla lettera b), vengano soppresse le parole "ad eccezione di quanto previsto
alla successiva lettera c)";
- all'articolo 52, il comma 52.2,
sia soppressa la lettera c).
- Di conferire mandato al
Presidente affinché trasmetta il presente provvedimento al Ministro delle
attività produttive e per le altre azioni a seguire.