Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 142/03
Rilascio del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79
Pubblicata su questo sito il 30 dicembre 2003 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 11 dicembre 2003;
Premesso che:
- l'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n.79/99), come modificato
dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239
convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003,
n.290, il quale
prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito
il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) siano individuate modalità
e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le
capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
-
con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4242 (prot.
Autorità n. 031193 del 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive
ha trasmesso all'Autorità per l'acquisizione del parere di cui al precedente
alinea lo schema di decreto recante modalità e condizioni per le importazioni
di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di decreto 2004); e
che, in tale schema di decreto, è espressamente previsto che l'Autorità definisca
la disciplina necessaria all'attuazione di quanto previsto nel provvedimento
ministeriale, concludendo allo scopo i necessari accordi con i competenti
organismi degli Stati con cui esiste interconnessione e garantendo il rispetto
delle norme comunitarie in materia;
Visti:
- la
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE di cui è previsto il recepimento nell'ordinamento
legislativo italiano entro l'1 luglio 2004 (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- la legge
14 novembre 1995, n. 481/95;
-
il decreto legislativo n. 79/99;
- la legge
12 dicembre 2002, n. 273, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 230 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 293 del 14 dicembre 2002, in particolare
l'articolo 35 (di seguito: legge n. 273/02);
- regolamento
(CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 176 del 15 luglio 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003);
Visti:
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2001 (di seguito:
la deliberazione n.301/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2002, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n.190/02);
Visto il documento per la consultazione concernente proposta
di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento
delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, approvato dall'Autorità in data 28
novembre 2003 (di seguito: documento per la consultazione sul dispacciamento di
merito economico);
Visto lo schema di decreto 2004;
Considerato che:
- l'articolo
22, comma 1, della direttiva europea 2003/54/CE dispone che le autorità
nazionali di regolamentazione stabiliscano le regole di gestione e di assegnazione
della capacità di trasporto sull'interconnessione di concerto con le autorità
di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea con i quali esiste
interconnessione;
-
l'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, entrato in
vigore nell'ordinamento legislativo italiano il 4 agosto 2003 con efficacia l'1
luglio 2004, prevede che, nell'esercizio delle proprie competenze, le autorità
nazionali di regolamentazione garantiscano, tra l'altro, il rispetto delle
norme del regolamento medesimo in materia di gestione della congestione di
rete, vale a dire di allocazione della capacità di trasporto
sull'interconnessione tra Stati membri e che si instaurino adeguate forme di
cooperazione tra esse e con la Commissione europea;
Considerato che:
- con nota
in data 16 luglio 2003, prot. Autorità n. 2032, l'Autorità ha segnalato al
Ministro delle attività produttive l'esigenza di definire le linee attuative
per l'anno 2004 delle disposizioni in materia di assegnazione di capacità di
trasporto per l'importazione introdotte dalla legge n. 273/02, e dal
regolamento n. 1228/2003;
- con
lettera in data 25 settembre 2003, prot. n. AD/P2003000236 (prot. Autorità
n. 025811 del 25 settembre 2003), la società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato
all'Autorità ed al Ministero delle attività produttive il valore della capacità
di trasporto per l'importazione dalla frontiera settentrionale per l'anno 2004,
pari a 6500 MW garantiti nel periodo invernale, incrementando di fatto
il corrispondente valore dichiarato per il 2003 di 200 MW;
- in
assenza di comunicazioni del Gestore della rete circa il valore di capacità di
trasporto per l'importazione applicabile alla frontiera meridionale, si adotta
il valore dichiarato per l'anno 2003, pari a 300 MW;
- in
seguito all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sulla quasi
totalità del territorio nazionale il 28 settembre 2003, in merito al quale
l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva con delibera 29 settembre
2003, n. 112/03, il Gestore della rete, con propria lettera in data 5
dicembre 2003, prot. n. AD/P2003000281 (prot. Autorità n. 031188 del
9 dicembre 2003), ha ritenuto di adottare un approccio di cautela, in base al
quale le capacità di importazione sulla frontiera settentrionale sono ridotte a
6050 MW nel periodo invernale per un periodo di tempo limitato e, sino a che
non verranno poste in essere alcune misure, proposte dal medesimo Gestore della
rete agli operatori di rete dei sistemi elettrici confinanti, atte ad
incrementare i livelli di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici
interconnessi;
-
in aggiunta alla riduzione di cui al precedente alinea e
sino alla data di messa in servizio delle predette misure, il Gestore della
rete prevede, la modulazione giorno-notte della capacità di trasporto,
adottando i valori minimi della medesima capacità durante la notte per
diminuire il peso relativo dell'importazione di energia elettrica nel sistema
elettrico nazionale rispetto alla domanda complessiva al fine di mantenere
adeguati livelli di sicurezza di funzionamento;
Considerato che:
- con la
deliberazione n. 301/01 e con la deliberazione n.190/02 l'Autorità, nel
disporre modalità e condizioni per le importazioni rispettivamente per gli anni
2002 e 2003, ha assegnato diritti di utilizzo di capacità di trasporto, per
circa 1200 MW sulla frontiera settentrionale (di cui 1100 MW di capacità
garantita e 100 MW non garantita), estesi anche per l'anno 2004 a soggetti che
si rendono disponibili a distacchi istantanei di carico, secondo le modalità
definite dal Gestore della rete;
- con nota
in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241 (prot. Autorità n. 031194 del
9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttivo ha formulato un
indirizzo in cui si prevede che il servizio di interrompibilità, in particolare
quello di interrompibilità istantanea, sia inquadrato nel servizio di
dispacciamento ed equiparato alla riserva (a salire) per il mantenimento della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, nonché alla
capacità produttiva (diminuzione di domanda) a garanzia dell'adeguatezza del
sistema elettrico nazionale;
-
il servizio di interrompibilità nel servizio di
dispacciamento, remunerato secondo le condizioni del dispacciamento di merito
economico in corso di definizione da parte dell'Autorità per l'anno 2004,
consente la rinuncia su base volontaria all'accesso prioritario alla capacità
di trasporto sull'interconnessione che i soggetti che offrono il servizio di
interrompibilità istantanea hanno acquisito per il triennio 2002-2004 o il
biennio 2003-2004;
-
in data 31 luglio 2003 il Ministro delle attività
produttive ha, in accordo con l'Autorità, formulato indirizzi per la
realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di
energia elettrica (di seguito: Sistema Italia 2004);
-
nell'ambito del Sistema Italia 2004, l'Autorità ha previsto
l'operatività del dispacciamento di merito economico le cui condizioni
prevedono meccanismi di mercato per l'assegnazione di capacità di trasporto su
base giornaliera tra le zone di rete sul territorio nazionale in caso di
congestione della medesima; e che tali meccanismi sono coerenti con gli
orientamenti di cui al regolamento n. 1228/2003 per la gestione degli
scambi transfrontalieri;
Considerato che:
-
lo schema di decreto 2004
riguarda le assegnazioni di capacità di trasporto per l'importazione e riflette
l'approccio adottato dall'Autorità nei provvedimenti di assegnazione della
capacità di trasporto per gli anni precedenti (dal 2000 al 2003 compreso), consentendo
il trattamento delle importazioni per l'anno 2004 in continuità con quanto
disposto nel recente passato; e che la continuità è stata anche assicurata
tramite la collaborazione tra gli Uffici dell'Autorità e la Direzione generale
energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;
-
lo schema di decreto 2004
contiene elementi suscettibili di modificazioni, segnatamente, in merito ai
seguenti profili:
-
all'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto le
competenze dell'Autorità dovrebbero essere estese a disciplinare anche le
procedure necessarie per l'assegnazione e la gestione delle quote di capacità
di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del medesimo
schema; ciò in quanto occorre definire la disciplina attuativa per le
assegnazioni di capacità di trasporto destinata all'importazione di energia
elettrica per i clienti del mercato vincolato, oltre a quella impegnata per
l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere, nonché di quella riservata
all'importazione per le assegnazioni prioritarie di cui all'articolo 35, della
legge n.273/02;
-
la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c),
dello schema di decreto è da intendersi applicata anche alle assegnazioni di
capacità di trasporto effettuate autonomamente dagli operatori di rete esteri;
-
all'articolo 2, comma 3, lettera e), dello schema di
decreto ai fini della non discriminazione tra assegnatari di capacità di
trasporto, si rende necessario esentare da oneri di congestione limitatamente
all'ingresso di energia elettrica importata tutte le porzioni di capacità di
trasporto assegnate su base annuale, fatta salva l'applicazione di oneri da
congestione le capacità di trasporto assegnate su base giornaliera ai fini del
funzionamento del meccanismo di ripartizione in zone appena richiamato;
-
all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto le diverse
destinazioni delle quote di capacità di trasporto disponibili di cui alle
lettere da a) a d) del medesimo comma andrebbero previste una volta dedotti
dalla capacità di trasporto complessiva definita dal gestore della rete gli
ammontari di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali
in essere di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto 2004 e non,
come erroneamente riportato, delle quantità assegnate ai sensi dell'articolo 4;
-
la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema
di decreto può essere implementata, come fatto nelle assegnazioni per gli anni
precedenti il 2004, disponendo che siano effettuate verifiche di utilizzo della
capacità di trasporto assegnata per almeno l'80% delle ore mensili e che, in
caso di esito negativo di tali verifiche, decada il diritto di utilizzo della
predetta capacità (principio use-it-or-lose-it);
-
per prevedere
la salvaguardia dei diritti acquisiti dei soggetti che hanno assunto il
servizio di interrompibilità per il biennio 2003-2004 cui è stata assegnata una
capacità non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia ai sensi
dell'articolo 14 della deliberazione n.190/02;
-
la riassegnazione della capacità già assegnata per l'anno
2004 di cui all'articolo 6 dello schema di decreto deve riferirsi sia alla
capacità di trasporto garantita già assegnata ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c), del medesimo schema di decreto, sia alla capacità di trasporto
non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia ai sensi dell'articolo
14 della deliberazione n.190/02;
-
i criteri per la rassegnazione di cui alla precedente
lettera g) per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato dovrebbero tenere in considerazione le disposizioni di cui
all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE di cui è previsto il
recepimento nell'ordinamento legislativo italiano entro l'1 luglio 2004 e tale
quota deve essere definita in modo da concedere il 50% della totale capacità
che si rende disponibile per la predetta rassegnazione;
-
schema di decreto rechi già da subito la previsione delle
modalità di assegnazione della al fine di dare maggior certezza possibile agli
operatori, è opportuno che l'articolo 7 dello capacità di trasporto che si
rende disponibile per l'assegnazione, una volta implementate le misure atte a
mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi che
si presume debbano avvenire prima dell'1 luglio 2004 e che tale capacità sia
assegnata entro il 31 dicembre 2003 sebbene ne sia sospeso l'utilizzo sino
all'implementazione delle predette misure
DELIBERA
Di esprimere,
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, come modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003,
n. 290, parere favorevole relativamente allo schema di decreto del Ministro
delle attività produttive recante modalità e condizioni per le importazioni di
energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di decreto) trasmesso
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota del medesimo Ministro in
data 5 dicembre 2003, prot. n. 4242 (prot. Autorità n. 031195 del 9 dicembre
2003), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato A), subordinatamente a quanto indicato nelle
successive lettere da a) ad i):
- all'articolo
2, comma 3, dello schema di decreto, le parole "lettera c)" dovrebbero essere
sostituite dalle parole "lettere a), b) e c)";
- all'articolo
2, comma 3, lettera c), dello schema di decreto, dopo la parola "trasporto"
vengono aggiunte le parole ", anche sulle quote di capacità di trasporto
assegnate autonomamente da operatori di sistema esteri";
- all'articolo
2, comma 3, lettera e), dello schema di decreto, la disposizione viene così
riformulata: "per l'utilizzo della capacità di trasporto assegnata dal GRTN su
base annuale, l'Autorità provvede in materia di esenzione da oneri di
congestione, limitatamente all'ingresso di energia elettrica importata";
- all'articolo
3, comma 1, dello schema di decreto, la parola "identificata" viene sostituita
dalla parola "garantita" e le parole "articolo 4" vengono sostituite dalle
parole "articolo 5, comma 1";.
- all'articolo
3, comma 2, dello schema di decreto, dopo la parola "annue" vengono aggiunte le
parole ", verificate su base mensile, pena la decadenza dall'assegnazione";
-
all'articolo 3, dello schema di decreto, viene aggiunto un
comma formulato come segue "3. Il GRTN assegna per l'anno 2004 il valore della
ulteriore capacità di trasporto non garantita sulla frontiera elettrica con la
Slovenia ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di
interrompibilità istantanea di carico, conformemente a quanto disposto
all'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n.190/02";
- all'articolo
6, comma 1, dello schema di decreto, dopo le parole "assegnatari di capacità di
trasporto" vengono aggiunte le parole "garantita e non garantita";
- la
riassegnazione di una quota della capacità garantita già assegnata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto e della capacità
non garantita sulla frontiera elettrica con la Slovenia, a seguito di possibili
rinunce dei soggetti già assegnatari delle medesime capacità per l'importazione
di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato deve tenere in
considerazione le disposizioni di cui all'articolo 21 della direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 e tale
quota deve essere definita in modo da non eccedere il 50% della totale capacità
che si rende disponibile per la predetta riassegnazione;
-
l'articolo 7 dello schema di decreto deve prevedere che la
capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale che si rendesse
disponibile per l'assegnazione, una volta implementate le misure atte a
mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi e
comunque prima dell'1 luglio 2004, sia assegnata con le medesime modalità di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), dello schema di decreto e
contestualmente all'assegnazione annuale da eseguire entro il 31 dicembre 2003;
Di trasmettere
il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e di dare
mandato al Presidente per le azioni a seguire.