Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi
Pubblicata su questo sito l'11 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n.
26/01
GU n. 296 del 22-12-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 dicembre 2003;
Premesso che:
-
l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole
prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza,
evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio
universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi
e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
-
il decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), con l'articolo 18, comma 5, stabilisce che
per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard
metri cubi la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere
dall'1 luglio 2002; l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su
specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto
termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad
altre tipologie di clienti;
Visti:
-
la legge n. 481/95;
-
il decreto legislativo n. 164/00;
-
la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00, per l'avvio del
procedimento per l'adozione di provvedimenti tra i quali quello in attuazione
dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da adottare solo
in presenza di istanza di proroga dei termini da parte delle imprese di
trasporto o di distribuzione;
-
la deliberazione 11 luglio 2002, n. 130/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 180 del 2 agosto 2002 (di seguito:
deliberazione n. 130/02) per il differimento dei termini di avvio della misura
oraria del gas naturale stabiliti dall'articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo n. 164/00;
-
la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 84 del 10
aprile 2002, recante direttiva per le
separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel
settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, con la
quale l'Autorità ha individuato all'articolo 4, comma 1, lettera g), l'attività
di misura del gas come una delle attività del settore gas;
Considerato che:
-
con deliberazione n. 130/02, l'Autorità, a seguito di istanze
di proroga presentate da parte di imprese di distribuzione e da loro
associazioni, ha differito al 31 dicembre 2003 l'avvio della misura su base
oraria del gas naturale fornito ai clienti finali, con consumo annuo superiore
ai 200.000 standard metri cubi;
-
l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della
promozione della concorrenza e dell'apertura del mercato a partire dai clienti
finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 standard metri cubi
per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;
-
l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di
specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di
misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di
trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione
e di trasporto;
-
per la complessità della transizione del mercato del gas
naturale verso una piena liberalizzazione non sono ancora stati definiti gli
aspetti tecnici di cui al precedente alinea, relativi ai misuratori e al
sistema di trasmissione dei dati di misura, che siano da una parte
standardizzati e dall'altra tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti
interessati;
Considerato altresì che:
-
è pervenuta all'Autorità da parte delle associazioni di
imprese di distribuzione del gas Anigas, Assogas e Federgasacqua, con lettera a
firma congiunta del 19 novembre 2003 (prot. Autorità n. 030079), l'istanza di
un ulteriore differimento rispetto al termine fissato con la deliberazione n.
130/02;
-
in tale istanza, le sopra richiamate associazioni, in
rappresentanza delle imprese associate, hanno evidenziato sia aspetti tecnici
sia aspetti economici che motivano la necessità di un ulteriore differimento
dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti
individuati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in
modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle
modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti
finali;
Ritenuto che:
- sia necessario stabilire un termine entro il quale vi sia
l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di misura, di installare i
misuratori orari di gas naturale a partire dai clienti finali con consumo annuo
più elevato;
- al fine di consentire un processo graduale di installazione
dei misuratori orari, si faccia riferimento ai clienti con consumo annuo superiore
a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
- si debba pervenire alla definizione degli standard tecnici
attraverso il concorso di tutti i soggetti interessati e che tale impegno
richieda un periodo di tempo non superiore a 18 (diciotto) mesi;
- esistano i presupposti per la concessione di una proroga della
scadenza prevista dalla deliberazione n. 130/02 per i clienti finali con
consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
- sia opportuno che, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di
misura del gas presentino all'Autorità proposte circa gli standard tecnici che
possano essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le
modalità di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi
costi, nonché un programma di installazione graduale di tali apparecchiature;
- sulla base delle proposte di cui al precedente alinea,
l'Autorità definisca il programma di installazione dei misuratori orari per i
clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard
metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai
fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, e nella deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21
dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002.
Articolo 2
Differimento del termine di avvio della misura oraria del gas e primi
adempimenti
2.1
Il termine
temporale definito dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione n.
130/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 180 del 2 agosto 2002, è differito all'1 luglio 2005, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 2.
2.2
Entro il 31
dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale
installano i misuratori orari presso i clienti finali con consumo annuo
superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
Articolo 3
Norme transitorie e finali
3.1
Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas
naturale presentano, singolarmente o in forma associata, all'Autorità proposte
contenenti i possibili standard tecnici che possono essere adottati per i
misuratori di gas su base oraria e per le modalità di trasmissione dei dati di
misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di
installazione graduale di misuratori per i clienti finali con consumi inferiori
a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
3.2
Con successivo provvedimento, l'Autorità, valutati gli
standard tecnici proposti, definisce il programma di installazione dei
misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10
(dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi
costi.
3.3
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello della
pubblicazione.