Pubblicata su questo sito l'11 dicembre 2003,
ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio
2001, n. 26/01
G.U. serie generale n. 296 del 22 dicembre 2003
Nella riunione del 4 dicembre 2003;
Premesso che:
Visti:
Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato
Di rettificare la lettera a) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 novembre 2003, n. 129/03, sostituendo le parole:
"n) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da a) a m)",
con le parole:
"o) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da a) a n)";
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
Di pubblicare il Testo integrato nella versione risultante dalla rettifica di cui al presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).