Diffida ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002, in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 luglio 2003, n. 73/03
Pubblicata su questo sito il 25 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 novembre 2003;
Premesso
che con delibera 1 luglio 2003, n. 73/03, pubblicata nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data
7 luglio 2003 (di seguito: delibera n. 73/03), l'Autorità ha avviato
un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della
disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e
prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002 (di seguito: l'istruttoria
conoscitiva);
Visti:
-
la direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come
successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 317/01);
-
la
deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 152/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 152/02);
-
la
deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 202 dell'1 settembre 2003 (di seguito:
deliberazione n. 67/03);
-
la
delibera n. 73/03;
Considerato
che:
- Per
l'anno 2002, l'Autorità, con il Testo integrato e la deliberazione n. 317/01,
ha stabilito, tra l'altro, che le partite di energia elettrica alla base della
liquidazione delle partite relative alla prestazione dei servizi di trasporto,
di misura, di vendita e di dispacciamento dell'energia elettrica (articolato,
per l'anno 2002, nei servizi di bilanciamento e di scambio) devono essere
corrette per i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 13
dell'Allegato del Testo integrato (di seguito: tabella 13); e che i valori di
tali fattori sono fissati, per l'intero anno 2002 e per il primo semestre 2003,
dalla deliberazione n. 152/02;
- Con
lettera in data 28 aprile 2003, prot. n. 76 (prot. Autorità n. 15633 in pari
data), la società Enel Spa, ha rappresentato all'Autorità, per l'anno 2002, la
differenza (di seguito: sbilancio 2002) tra:
-
l'energia
elettrica immessa dalle società di produzione del gruppo Enel, al netto
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero, dell'energia
elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79/99, e dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dagli
impianti di pompaggio; e
-
l'energia
elettrica acquistata dalla società Enel distribuzione Spa e destinata al
mercato vincolato;
e che tale differenza
ammonta a 6,3 TWh e determina a carico del bilancio energetico per l'anno 2002
la mancata regolazione di partite economiche in capo alla società Enel
produzione Spa;
- Con lettera in data 6 maggio 2003, prot. n. AD/P20030000104
(prot. Autorità n. 016532 del 7 maggio 2003), la società Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha
reso noto che il medesimo Gestore della rete e la società Enel Spa hanno
costituito un gruppo di lavoro congiunto (di seguito: il gruppo di lavoro
Gestore della rete-Enel Spa) cui è stato affidato il compito di pervenire
alla quantificazione e qualificazione causale delle partite creditorie del
gruppo Enel per l'anno 2002 da ascrivere alle transazioni riferibili alla
gestione dei servizi di bilanciamento e scambio;
- Nell'ambito
dell'istruttoria conoscitiva, l'Autorità ha formulato:
-
con nota in data 14 luglio 2003,
prot. n. PB/M03/2022/mp, una richiesta di informazioni alle imprese
distributrici con primario riferimento alle modalità seguite nell'anno 2002 per
l'applicazione dell'articolo 27 del Testo integrato per la determinazione
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato affinché le medesime
imprese specifichino, qualora l'apparecchiatura di misura non sia situata nei
punti di interconnessione come individuati dal predetto articolo 27, le
modalità adottate per il riporto delle partite fisiche di energia elettrica al
punto di interconnessione unitamente ai coefficienti utilizzati per il riporto,
l'articolazione dei coefficienti utilizzati evidenziando gli eventuali
parametri impiegati per tenere conto dei diversi livelli di tensione;
-
con nota in data 1 agosto 2003,
prot. n. PB/M03/2281/mp, una richiesta di informazioni al Gestore della rete al
fine di acquisire un rapporto contenente i principali risultati raggiunti dal
gruppo di lavoro Gestore della rete-Enel Spa;
- Dalle
informazioni ricevute in esito alle richieste di cui al punto 4 l'Autorità:
-
relativamente alle imprese
distributrici, ha riscontrato la non corretta applicazione della disciplina
relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti per i
prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale e con le reti di distribuzione in alta tensione qualora
il prelievo dell'energia elettrica sia effettuato in
punti della rete di distribuzione in alta tensione diversi dai punti di
interconnessione, per mezzo di un trasformatore alta-media tensione e la misura
di tale energia elettrica sia effettuata in corrispondenza del lato di media
tensione di detto trasformatore;
-
nella compilazione del bilancio
di energia elettrica destinata al mercato vincolato, ha riscontrato che le
imprese distributrici applicano un coefficiente di perdita convenzionalmente
indicato dal Gestore della rete pari a 0,5% all'energia elettrica prelevata in
alta tensione per il tramite di un trasformatore alta-media tensione nel caso
in cui la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata sul lato media
tensione del trasformatore per tener conto delle perdite di energia elettrica
in detto trasformatore;
-
relativamente alle informazioni
fornite dal Gestore della rete con lettera in data 11 agosto 2003, prot. n.
GRTN/P2003010656 (prot. Autorità n. 023287 del 13 agosto 2003), ha riscontrato
che l'ammontare dello sbilancio 2002 sarebbe pari a 6,5 TWh, a rettifica,
quindi, del valore quantificato dalla società Enel Spa in 6,3 TWh, di cui 2,177
TWh sarebbero imputabili, salvo ulteriori verifiche, alla somma dei saldi
negativi dei contratti di scambio del mercato libero;
- Le
valutazioni di cui al punto 5, relative alla somma dei saldi negativi dei
contratti di scambio del mercato libero, sono state riviste dal Gestore della
rete che, con lettera in data 10 novembre 2003, prot. n. GRTN/P2003014297
(prot. Autorità n. 29408 del 12 novembre 2003), ha comunicato che detta somma,
per l'anno 2002, è pari a circa 1,7 TWh;
- La corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite
convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla tabella 13
comporta l'applicazione dei seguenti fattori percentuali di perdita:
-
all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice
nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora la
misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete
di distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un
trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima
rete di distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di
perdita di cui alla tabella 13 vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre
2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale",
riga "Rete di trasmissione nazionale", aumentato di un valore pari a
0,5% per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore
come fissato dal Gestore della rete;
-
all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice
nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di
altri distributori, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia
effettuata in un punto della rete di distribuzione in media tensione
direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione con un
punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal
predetto punto di interconnessione, deve
essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella
13 vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i clienti
finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "AT",
aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle perdite di energia
elettrica in detto trasformatore come fissato dal Gestore della rete;
- Dalle
informazioni ricevute in esito all'istruttoria conoscitiva, lo sbilancio 2002 è
composto dalle partite di energia elettrica corrispondenti a:
-
la
somma dei saldi negativi di energia elettrica dei contratti di scambio del
mercato libero;
-
il
consumo dei servizi ausiliari di centrale, agli usi propri e alle perdite nelle
reti relative al trasporto dell'energia elettrica destinata agli impianti
idroelettrici di pompaggio;
-
le
quantità di energia elettrica connesse ad errori nella compilazione dei bilanci
di energia elettrica destinata al mercato vincolato da parte delle imprese
distributrici e da queste rettificati;
-
l'ammontare
di energia elettrica conseguente alla non corretta applicazione della
disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti,
vale a dire a seguito di un'applicazione difforme rispetto a quanto specificato
al precedente alinea, lettere a) e b);
-
la
differenza tra le perdite effettive e le perdite convenzionali nelle reti
elettriche;
- Nel
primo semestre 2003, l'eventuale sbilancio tra l'energia elettrica immessa
dalle società di produzione del gruppo Enel, al netto dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato libero, dell'energia elettrica di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e
dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dagli impianti di pompaggio,
e l'energia elettrica acquistata dalla società Enel distribuzione Spa e
destinata al mercato vincolato, dovrebbe essere composto delle stesse voci
dello sbilancio 2002 di cui al precedente alinea, seppure riferibili a diverse
quantità di energia elettrica;
-
Il
fabbisogno economico per le partite di cui al precedente punto 8, lettere b) ed
e), per l'anno 2002 e per il primo semestre 2003, è coperto dal gettito della
componente tariffaria UC5 di cui all'articolo 44.1 del Testo integrato;
Ritenuto
che sia necessario, al fine di consentire la regolazione delle partite
economiche corrispondenti alle quantità di energia elettrica che compongono lo
sbilancio 2002 relativamente alla corretta applicazione della disciplina
relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla
tabella 13 e alla differenza tra le perdite effettive e le perdite
convenzionali nelle reti elettriche:
-
pervenire
ad una corretta determinazione delle quantità di energia elettrica prelevata
dalla rete di trasmissione nazionale o dalle reti di altre imprese
distributrici;
-
diffidare
le imprese distributrici dall'adottare un'applicazione della disciplina in
materia di determinazione delle perdite convenzionali nelle reti, con
riferimento all'applicazione dei fattori percentuali di perdita di cui alla
tabella 13 all'energia elettrica misurata in punti differenti rispetto ai punti
di interconnessione come previsti dal Testo integrato e per la determinazione
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2002, in contrasto
con quanto precedentemente indicato come corretta applicazione della disciplina
relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti di cui alla
tabella 13;
Ritenuto
che sia necessario estendere al primo semestre 2003 quanto indicato in
precedenza
DIFFIDA
Le imprese distributrici di energia elettrica dall'adottare un'applicazione della disciplina in materia di
determinazione delle perdite convenzionali nelle reti, per la definizione
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2002 e per il
primo semestre 2003, difforme dalla disciplina stabilita nell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001,
n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22
dicembre 2001, come successivamente modificato dalla deliberazione
dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 152/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 197 del 23 agosto 2002, (nel seguito richiamato come "Testo
integrato"),
INVITA
Le
medesime imprese a rideterminare, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, le quantità di energia elettrica destinata
al mercato secondo le seguenti indicazioni:
-
Qualora la misura dell'energia elettrica prelevata da un'impresa
distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale sia effettuata in un punto della rete di distribuzione in media
tensione direttamente connesso mediante un trasformatore alta-media tensione
con un punto in alta tensione della medesima rete di distribuzione diverso dal
predetto punto di interconnessione, a tale energia elettrica deve essere
applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13 del Testo
integrato vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre 2003, colonna "Per i
clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale", riga "Rete
di trasmissione nazionale", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener
conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore;
-
Qualora la misura dell'energia elettrica prelevata da un'impresa
distributrice nei punti di interconnessione con le reti di distribuzione in
alta tensione di altri distributori sia effettuata in un punto della rete di
distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore
alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di
distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, a tale energia
elettrica deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla
tabella 13 del Testo integrato vigente nell'anno 2002 e nel primo semestre
2003, colonna "Per i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale",
riga "AT", aumentato di un valore pari a 0,5% per tener conto delle
perdite di energia elettrica in detto trasformatore
DELIBERA
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internetdell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di
trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici di riferimento
come definite nell'articolo 3, comma 3.1, lettera a), dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003,
n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed alla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.