Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 125/03
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Sime Spa in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas, ai fini dell'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Pubblicata su questo sito il 4 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 ottobre 2003;
Premesso che:
-
l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) attribuisce all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il potere di ordinare al
soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei
diritti degli utenti;
-
l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti";
-
in base al combinato disposto dell'articolo 24, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00), le imprese del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al
sistema alle altre imprese del gas o ai clienti idonei che ne facciano
richiesta, potendo rifiutare l'accesso "solo nel caso in cui esse non
dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema
impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette,
ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e
finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti
di tipo take or pay sottoscritti
prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che dette fattispecie
di rifiuto di accesso sono disciplinate nei successivi articoli 25 e 26 del
medesimo decreto legislativo;
-
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00
stabilisce che il rifiuto di cui al precedente alinea, sia manifestato con
dichiarazione motivata e comunicato immediatamente all'Autorità;
-
l'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 26
giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), prevede che
"l'esercente l'attività di distribuzione effettua, di norma con cadenza il
primo giorno del mese [ ... ] nuovi conferimenti o revisioni delle capacità
conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti,
per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro";
Visti:
-
la legge n. 481/95;
-
il decreto legislativo n. 164/00, in particolare, l'articolo
24, commi 1 e 2;
Visti:
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure
istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della
legge n. 481/95 (di seguito: dPR n. 244/01);
-
l'articolo 4 del Regolamento, recante disposizioni generali in
materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di
competenza dell'Autorità, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
-
la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00, che
ha disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all'articolo 14, comma 8, all'articolo 16, commi 2 e 5, all'articolo 23, commi
2 e 4, e all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in tema di
esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di
condizioni di accesso e relative tariffe;
-
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di
seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la
determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di
fornitura ai clienti del mercato vincolato, come successivamente modificata e
integrata;
-
la deliberazione dell'Autorità n. 7 agosto 2001, n. 184/01
(di seguito deliberazione n. 184/01), recante definizione di criteri per il
riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di
fornitura di gas naturale;
-
la deliberazionen. 122/02;
-
il comunicato dell'Area
gas dell'Autorità del 6 agosto 2002, pubblicato nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), recante chiarimenti in materia di accesso ed
erogazione del servizio di distribuzione gas;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di
istruttoria formale nei confronti della società Sime Spa in materia di accesso
al servizio di distribuzione del gas, ai fini dell'adozione di provvedimenti,
ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre
1995, n. 481" (PROT. AU/03/206);
Considerato che:
-
in data 28 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11336 del 28
maggio 2002 ) la società Dalmine Energie Spa, avente sede legale in Piazza Caduti
6 luglio 1944, n. 1, 24044 Dalmine (Bergamo) (di seguito: Dalmine Energie) ha
trasmesso all'Autorità una segnalazione nella quale lamenta da parte della
società Gasmeter Srl, avente sede legale in via Medaglie d'Oro, n. 1, 26010
Crema (Cremona), ora Sime Spa, con sede legale in piazza L. Benvenuti n. 11,
26010 Crema (Cremona) (di seguito: Sime), un ingiustificato rifiuto di accesso
al sistema;
-
a
fondamento della propria lagnanza di cui al precedente alinea, la Dalmine
Energie elenca i fatti di
seguito sintetizzati, trasmettendo relativa documentazione:
-
la Dalmine Energie ha sottoscritto contratti di vendita di gas naturale, con
efficacia a far data dall'1 febbraio 2002 con la società Hoval Carival Srl (di
seguito: Hoval Carival), e con efficacia a far data dal 1 luglio 2002 con la
società Fiap Spa, via
Isonzo n. 25, 22078 Turate (Como) (di seguito: Fiap), e con efficacia a
far data dal 1 ottobre 2002 con la società Cima Srl (di seguito: Cima), società
allacciate a tre diverse reti di distribuzione gestite dalla Sime e da questa precedentemente
fornite;
-
a tal fine, la Dalmine Energie, con lettere datate 15 gennaio
2002, 15 maggio 2002 e 13 settembre 2001 ha richiesto alla Sime l'accesso alla
relativa rete di distribuzione per il trasporto del gas sino ai punti di
riconsegna, rispettivamente, delle società sopra richiamate, le quali, con
lettere datate 30 ottobre 2001, 19 dicembre 2001 e 21 marzo 2002, avevano già
provveduto a recedere regolarmente dai precedenti contratti di fornitura di
durata annuale stipulati con la Sime;
-
la Sime ha opposto alla Dalmine Energie il rifiuto all'accesso
alla rete di distribuzione da essa gestita, contestando il mancato rispetto da
parte dei citati clienti finali dei termini contrattuali per l'esercizio della
facoltà di recesso;
-
con
lettere datate 29 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11586 del 31 maggio 2002) e 5
luglio 2002 (prot. Autorità n. 14187 del 8 luglio 2002), 20 gennaio 2003 (prot.
Autorità n. 2676 del 21 gennaio 2003) e 20 gennaio 2003 (prot. Autorità n. 2677
del 21 gennaio 2003), la Sime ha sollecitato le società Hoval Carival e Fiap a provvedere immediatamente al
pagamento di fatture relative a forniture di gas naturale erogate,
rispettivamente, nei periodi gennaio - novembre 2002 e luglio - dicembre 2002,
riservandosi altresì, in difetto, la facoltà di procedere alla sospensione
dell'erogazione della fornitura di gas naturale;
-
con note, in data 6 novembre 2002 (prot. Autorità n. CDM/M02/3623
e n. CDM/M02/3624), inviate anche alle società Fiap e Hoval Carival, l'Autorità
ha invitato la Sime :
-
in qualità di fornitore uscente, ad evitare l'inoltro ai
predetti clienti finali di fatture relative a periodi di consumo successivi
alla data di sostituzione nel rapporto di fornitura indicata dagli stessi
clienti finali nelle proprie lettere di disdetta dei rispettivi contratti di
fornitura precedentemente in essere con la Sime;
-
in qualità di distributore, a mantenere il servizio di
trasporto del gas attraverso la rete locale da essa gestita ai medesimi livelli
di continuità e sicurezza garantiti durante il rapporto di fornitura con i
predetti clienti finali;
-
in
data 18 giugno 2003 (prot. Autorità n. 19355 del 20 giugno 2003), la Sime ha
trasmesso all'Autorità una lettera nella quale, in replica all'invito di cui al
precedente alinea, si richiede alla stessa di intervenire al fine di accertare
la veridicità dei fatti, "assumendo, a seguito dell'espletamento
dell'instauranda istruttoria [ ... ] i provvedimenti che riterrà opportuni secondo
le forme e le procedure" previste dal dPR n. 244/01, e si richiede altresì che la
stessa "Sime e Sime Comm. Srl (società di vendita del gas metano) siano
chiamate a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n.
244/01, e siano sentite, ai sensi dell'articolo 10" del medesimo decreto,
formulando la propria disponibilità a fornire all'Autorità documentazione
integrativa, al fine di consentire la piena conoscenza dei fatti;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dallasocietà
Dalmine Energie a supporto dei fatti descritti nella propria
segnalazione e dalla documentazione trasmessa dalla stessa Sime, emerge che:
-
la Sime
successivamente alla data di risoluzione dei rapporti di fornitura i sopra
richiamati clienti, ha continuato a fornitura gas a tali clienti emettendo
relative fatture, senza conferire alla Dalmine Energie la capacità da questa
richiesta, dando luogo nei fatti ad un ipotesi di rifiuto all'accesso;
-
le
motivazioni addotte dalla Sime a fondamento del sopra richiamato rifiuto
risultano eccessivamente generiche e non coerenti con le previsioni normative
richiamate nelle premesse.
Ritenuto che i fatti denunciati dalla Dalmine Energie
prospettino un comportamento della Sime qualificabile come ingiustificato
rifiuto di accesso al servizio di distribuzione da essa gestito; e che tale
ingiustificato rifiuto possa costituire presupposto:
-
per l'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di
cessazione della condotta lesiva del diritto di accesso della Dalmine, ai sensi
dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
-
per l'adozione da parte dell'Autorità di una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), per
l'inosservanza da parte della Sime delle disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 5, della deliberazione n. 122/02
Ritenuto che:
-
sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 del dPR n.
244/01 per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione dei
provvedimenti di cui ai precedenti alinea;
-
a tal fine sia opportuno, anche a fronte delle richieste della
Sime, disporre che nel corso dell'istruttoria si provveda ad un'audizione
congiunta delle parti con garanzia del contraddittorio;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il
dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, nella posizione
rispettivamente di direttore dell'Area gas e di direttore del Servizio
legislativo e legale
DELIBERA
-
Di
avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Sime Spa in merito
alla condotta adottata dalla medesima nei confronti delle società Dalmine Energie
Spa, Hoval Carival Srl, Fiap Spa e Cima Srl, come descritte nelle premesse, per
l'adozione di:
-
un ordine
di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma
20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
-
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 18, comma 5, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) del 26 giugno 2002, n.
122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 18
luglio 2002;
-
Di
designare, quale relatore per l'Autorità, il prof. Giuseppe Ammassari;
-
Di
designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e
il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di Direttore dell'Area gas
e di Direttore del Servizio legislativo e legale dell'Autorità;
-
Di
fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla
data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
-
Di
stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del
procedimento presso i locali dell'Area gas dell'Autorità;
-
Di
convocare le società Sime Spa, Dalmine Energie Spa, Hoval Carival Srl, Fiap Spa
e Cima Srl, presso i locali dell'Autorità, siti in piazza Cavour 5, 20121 -
Milano, per un'audizione congiunta che sarà tenuta nel giorno e nell'ora
fissata dai responsabili del procedimento;
-
Di
rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere
sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n.
244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30
(trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente
provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del dPR. n. 244, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire
nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
-
Di comunicare il presente provvedimento mediante plico
raccomandato con avviso di
ricevimento a:
- Sime Spa, con sede legale in Piazza
L. Benvenuti n. 11, 26010 Crema (Cremona);
- Dalmine Energie Spa, con sede legale
in Piazza Caduti 6 luglio 1944, n. 1, 24044 Dalmine (Bergamo);
- Hoval Carival Srl, con sede legale in
Via per Azzano S. Paolo, n. 26/28, 24050 Grassobbio (Bergamo);
- Fiap
Spa, con sede legale in Via Isonzo, n. 25, 22078 Turate (Como);
- Cima
Srl, con sede legale in Via Divisione Sforzesca n. 10, 24050 Zanica (Bergamo);
- Di pubblicare il presente
provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it);
- Di dare mandato al Presidente per
le ulteriori azioni a seguire.