Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 119/03
Disposizioni transitorie in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia)
Pubblicata su questo sito il 23 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. n. 255 del 3-11-03
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 ottobre 2003;
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera d),
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini
"le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti";
- l'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
prevede che l'Autorità fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti
della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima
imparzialità del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi
dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento e che
detengono terminali" di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); e che entro
tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le
imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione "adottano il proprio
codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con
i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni
da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende conforme";
- l'Autorità ha definito i criteri e gli
obblighi di cui al precedente alinea, in materia di trasporto di gas naturale,
con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di seguito: deliberazione
n. 137/02); e che con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03, (di seguito: delibera
n. 75/03) l'Autorità ha approvato il codice di rete predisposto dalla società
Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas);
Visti:
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 164/00;
Viste
-
la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n.
120/01);
-
la deliberazione dell'Autorità n. 137/02;
-
la delibera n. 75/03;
Considerato che:
- in base all'articolo 9 della
deliberazione n. 137/02, come attuato dalla disciplina contenuta nel capitolo
5, paragrafi 3.6) e 4.1), del codice di rete della Snam Rete Gas, il
conferimento della capacità di trasporto ai punti di entrata della rete
nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di rigassificazione di Gnl
(di seguito: terminali di Gnl) è effettuato su base annuale dall'impresa di
trasporto; e che ad oggi in Italia è in esercizio un solo terminale di Gnl,
sito a Panigaglia (La Spezia), interconnesso con la rete nazionale di gasdotti,
e gestito dalla società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia), società il cui
capitale sociale è interamente detenuto dalla Snam Rete Gas;
- l'articolo 15, comma 15.4, della
deliberazione n. 137/02 prevede che l'impresa di trasporto renda disponibile,
in corso d'anno termico, la capacità di trasporto non utilizzata dall'utente
del servizio di trasporto continuo sulla base del suo programma giornaliero, o
settimanale con dettaglio giornaliero; e che l'articolo 21, comma 21.1, della
medesima deliberazione impone all'impresa di trasporto di consentire la
cessione di capacità tra gli utenti;
- le disposizioni di cui al precedente
alinea, trovano attuazione rispettivamente nel capitolo 5, paragrafo 7), e
capitolo 7), paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, i quali
prevedono allocazioni di capacità in corso d'anno termico per periodi mensili
decorrenti dal primo giorno di calendario;
- al fine di ottimizzare la gestione del
terminale da essa gestito, la Gnl Italia oltre ad offrire il servizio di
rigassificazione continuo su base annuale previsto dall'articolo 14, comma
14.15, della deliberazione n. 120/01, offre un servizio di rigassificazione di
tipo spot, prevedendo l'allocazione,
in corso d'anno termico, della capacità di rigassificazione non utilizzata
dall'utente del servizio di rigassificazione continuo sulla base del suo
programma mensile;
- alcuni operatori hanno segnalato
difficoltà ad ottenere l'accesso al servizio di trasporto nel punto di entrata
interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia con tempi e volumi
adeguati alle modalità di erogazione del servizio di rigassificazione di tipo spot offerto da Gnl Italia, manifestando
l'urgenza che siano previsti strumenti idonei a superare tali difficoltà;
- con lettere rispettivamente in data 20
giugno 2003 (prot. Autorità n. 19435 del 20 giugno 2003) e in data 28 luglio
2003 (prot. Autorità n. 22166 del 30 luglio 2003) la Snam Rete Gas ha
evidenziato che l'applicazione della disciplina contenuta nel codice di rete
sopra richiamata impedisce un efficiente accesso al servizio di
rigassificazione di tipo spot;
- da quanto affermato dalla Snam Rete Gas
nelle lettere di cui al precedente alinea emerge che un'allocazione di capacità
di trasporto in corso d'anno secondo le modalità di cui al capitolo 5,
paragrafo 7), ed al capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della società
Snam rete Gas non garantisce un efficiente utilizzo del terminale di Gnl,
essendo a tal fine necessario che Gnl Italia:
- determini il profilo temporale di
rigassificazione del Gnl consegnato e possa immettere nella rete di trasporto
interconnessa quantità di gas naturale fino alla massima capacità di
rigassificazione, sulla base dei soli vincoli tecnici del terminale;
- riconsegni il gas ottenuto con il processo
di rigassificazione all'utente nell'arco di un periodo di trenta giorni
successivo alla discarica, periodo non necessariamente coincidente con il mese
di calendario;
- le condizioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) non sono soddisfatte dalle cadenze temporali previste per le
allocazioni di capacità di trasporto di cui al capitolo 5, paragrafo 7), ed al
capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas, cadenze
temporali imposte dai vincoli di gestione amministrativa della medesima
società;
- fino al permanere dei vincoli di cui al
precedente alinea, l'ottimizzazione della gestione del terminale di Gnl può
essere assicurata solamente qualora l'allocazione della capacità di trasporto
nel punto di entrata interconnesso col terminale di Gnl sia effettuata
direttamente dalla Gnl Italia, con la conseguenza che l'utente al quale venga
allocata la capacità di trasporto in detto punto di entrata stipuli:
- un contratto di trasporto con la medesima
Gnl Italia, limitatamente all'immissione in rete di gas ottenuto col processo
di rigassificazione;
- un corrispondente contratto di trasporto
con la Snam Rete Gas, per quanto riguarda gli altri aspetti del servizio di
trasporto;
Ritenuto che sia necessario fino alla
rimozione dei sopra menzionati vincoli di gestione amministrativa:
- definire misure transitorie per
garantire un efficiente utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia e favorire
l'accesso al sistema mediante l'erogazione di un servizio di rigassificazione
di tipo spot; e che a tal fine sia
necessario subordinare l'immissione di gas nella rete nazionale di gasdotti,
durante il normale esercizio, alle esigenze del terminale stesso per
consentirne il massimo utilizzo;
- prevedere per le finalità di cui al
precedente alinea, una specifica deroga all'assetto normativo in materia di
allocazione di capacità di trasporto, definito dall'articolo 9 della
deliberazione n. 137/02, autorizzando la Gnl Italia ad effettuare le
allocazioni della capacità di trasporto nel punto di entrata alla rete
nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione sito a
Panigaglia, sulla base di accordi stipulati con la Snam Rete Gas;
- limitare all'anno termico 2003-2004
l'efficacia della deroga di cui al precedente alinea;
DELIBERA
- Di prevedere che, fino al 30 settembre
2004, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 17 luglio
2002, n. 137/02, le allocazioni di capacità di trasporto nel punto di entrata
della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, sito a Panigaglia (La Spezia),
siano effettuate dalla società Gnl Italia Spa, sulla base di appositi accordi
con la società Snam Rete Gas Spa;
- Di prevedere che gli accordi di cui al
precedente numero 1 siano trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas entro 7 (sette) giorni dalla loro conclusione;
- Di pubblicare il presente provvedimento
nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il presente provvedimento, affinché entri in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.