Delibera
n. 115/03
Adeguamento ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
Pubblicata su questo sito il 13 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. n. 244 del 20-10-03
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 ottobre 2003;
Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) tra
i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) l'acconto per l'anno
in corso ed il conguaglio per l'anno precedente delle integrazioni tariffarie
spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito:
imprese elettriche minori), sulle basi di bilanci certificati;
- l'articolo 7, comma 4, della
legge n. 10/91 prevede che le integrazioni tariffarie in acconto possano essere
modificate rispetto ai dati derivanti dal bilancio certificato qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso
delle imprese elettriche minori;
Viste:
- la legge n. 481/95;
- la legge n. 10/91;
- la legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (di seguito: legge n. 488/99);
- la legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (di seguito: legge n. 388/00);
Viste:
- la deliberazione
dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione
dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 116 del 20 maggio 2002;
- la deliberazione
dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 155 del 7 luglio 2003;
- la deliberazione
dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in particolare l'articolo 5, recante
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per
la formazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità;
Considerato che:
- l'articolo 41, comma 1,
della legge n. 488/99, ha stabilito, con decorrenza dall'1 gennaio 2000, la
soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica (Enel) e delle aziende elettriche private (di seguito:
Fondo di previdenza elettrico);
- ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, della medesima legge n. 488/99, per le maggiori esigenze finanziarie
derivanti dalla soppressione del Fondo di previdenza elettrico di cui al
precedente alinea, alle aziende elettriche private è richiesto un contributo
straordinario pari a complessive lire 4.050 miliardi (equivalenti a circa 2
miliardi di euro) da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio
2000-2002;
- la disposizione di cui al
precedente alinea prevede che il contributo straordinario posto in capo a
ciascuna azienda elettrica possa da questa essere imputato in bilancio negli
esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli
esercizi dal 2000 al 2019;
- l'articolo 68, comma 7, della
legge n. 388/00, ha stabilito le norme ai fini della ripartizione della rata
annuale del contributo straordinario tra le aziende elettriche che alla fine
del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 al Fondo
di previdenza elettrico;
- con lettere rispettivamente
inviate in data 28 marzo 2003, rif.1318-ccse (protocollo Autorità n. 012568 del
2 aprile 2003), 16 luglio 2003, prot.105 (protocollo Autorità n. 021497 del 21
luglio 2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021324 del 18 luglio
2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021325 del 18 luglio 2003), 17
luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021326 del 18 luglio 2003), 17 luglio 2003
(protocollo Autorità n. 021327 del 18 luglio 2003) e 17 luglio 2003 (protocollo
Autorità n. 021502 del 21 luglio 2003), le società Odoardo Zecca Srl,
S.I.P.P.I.C. Spa, S.EL.I.S. Lampedusa Spa, S.EL.I.S. Linosa Spa, S.MED.E
Pantelleria Spa, S.EL.I.S. Marettimo Spa, SEA di Favignana Spa, hanno chiesto
all'Autorità di adeguare le aliquote di integrazione tariffaria loro erogate al
fine di tener conto del predetto contributo straordinario;
- le aliquote di integrazione
tariffaria erogate a titolo di acconto, per tutte le imprese elettriche minori,
sono attualmente calcolate sulla base delle aliquote definitive relative ad
anni antecedenti il 2000, anno di maturazione della prima rata del contributo
straordinario sopra richiamato;
- gli importi dovuti dalle
imprese elettriche minori quale contributo straordinario conseguente alla
soppressione del Fondo di previdenza elettrico sono significativi se rapportati
al rispettivo conto economico;
- nelle more della
determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1999 - 2002, l'obbligo di
versamento del contributo straordinario potrebbe indurre le imprese elettriche
minori a far ricorso al credito bancario, con aggravio dei costi;
Ritenuto
che:
- il contributo straordinario
dovuto dalle imprese elettriche minori in conseguenza della soppressione del
Fondo di previdenza elettrico rientri nella fattispecie delle variazioni nei
costi del personale che modificano in modo significativo i costi di esercizio,
fattispecie prevista esplicitamente dall'articolo 7, comma 4, della legge n.
10/91;
- sia opportuno prevedere
l'adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata alle imprese
elettriche minori a titolo di acconto in maniera tale da consentire la
copertura del maggiore onere derivante dal contributo straordinario sopra
richiamato;
DELIBERA
Articolo 1
Adeguamento dell'aliquota delle integrazioni tariffarie erogate a titolo di
acconto
1.1 L'aliquota delle integrazioni tariffarie erogate a titolo di
acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel è adeguata per
tener conto dell'incremento dei costi del personale conseguente al contributo
straordinario di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
calcolato per ciascuna impresa elettrica minore secondo quanto disposto
dall'articolo 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.2 Ai fini di quanto previsto dal comma 1.1, per ciascuna impresa
elettrica minore non trasferita all'Enel, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico incrementa l'aliquota di integrazione tariffaria, erogata a titolo di
acconto, di una componente di adeguamento pari al rapporto tra l'importo del
contributo straordinario di cui al comma 1.1 imputato da ciascuna impresa
elettrica minore nel bilancio d'esercizio dell'anno 2000, ovvero nel bilancio
d'esercizio del primo anno in cui è stato imputato a bilancio il contributo
straordinario stesso, ed il numero di kWh venduti nel medesimo anno.
1.3 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano:
- a
ciascuna impresa elettrica minore fino a concorrenza dell'importo complessivo
del maggior onere dovuto al contributo straordinario di cui all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, salvo approvazione da parte dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas delle aliquote definitive relative al primo
anno in cui detto maggior onere, ovvero quota parte dello stesso maggior onere,
è stato imputato in bilancio;
- a
partire dalle integrazioni tariffarie erogate a titolo di acconto relative
all'anno successivo a quello in cui il contributo straordinario è stato
imputato per la prima volta nel bilancio d'esercizio.
Articolo 2
Disposizioni finali
2.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione.