Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 113/03
Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di gnl
Pubblicata su questo sito il 1 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 239 del 14 ottobre 2003
L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione
del 29 settembre 2003;
Premesso che:
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l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) attribuisce
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il
potere di fissare "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di
accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del
trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in
condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività
di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl";
-
con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001,
recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di
seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha previsto, agli articoli 14 e
15, commi 12 e 13, disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di
rigassificazione di Gnl, efficaci fino all'emanazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, e comunque non
oltre il termine del 30 settembre 2002;
-
con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002,
recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto e norme per la
predisposizione di codice di rete (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorità ha prorogato, ai sensi
dell'articolo 23, sino al 30 settembre 2003 l'efficacia delle disposizioni di
cui agli articoli 14 e 15, della deliberazione n. 120/01 relativamente al
servizio di rigassificazione di Gnl.
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
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il decreto legislativo n. 164/00.
Viste:
Considerato che a seguito del procedimento di verifica
di conformità del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa, è
emersa l'esigenza di approfondire il profilo relativo all'interazione tra il
servizio di trasporto e il servizio di rigassificazione;
Ritenuto necessario che, nelle more dell'adozione da
parte dell'Autorità del provvedimento in materia di rigassificazione di Gnl, di
cui all'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sia prorogata l'efficacia delle
disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della
deliberazione n. 120/01;
DELIBERA
Di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e
13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, sino
alla data del 30 settembre 2004;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in
vigore dalla data di pubblicazione.