Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 67/03
Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale
Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 202 del 1-9-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2003,
Premesso
che:
-
il
combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera h), della
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), attribuisce
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) funzioni
di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del
gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e
dell'efficienza";
-
l'articolo
4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99), prevede, tra l'altro,
che sino alla data di assunzione da parte della società Acquirente unico
Spa (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura
dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attività produttive
con proprio decreto, la società Enel Spa assicuri la fornitura ai distributori
sulla base dei vigenti contratti e modalità;
-
l'articolo
4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che la misura del
corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico sia determinata
dall'Autorità e sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento
delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a
garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di
condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
-
la
direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito:
direttiva 96/92/CE);
-
la
legge n. 481/95;
-
il
decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
-
il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 3 settembre 1999 (di
seguito: decreto 4 agosto 1999);
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
Visti:
-
l'articolo
5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per
la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni
per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di
seguito: deliberazione n. 95/01);
-
la
deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel
Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297
del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di
misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito:
deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione
del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato
A alla medesima deliberazione;
-
la
deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, recante modificazione e
integrazione della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01,
recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento
dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02);
-
la
delibera dell'Autorità 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante definizione di
direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato
dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
-
il
documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni
transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per
il medesimo servizio, approvato dall'Autorità in data 12 febbraio 2003 ed, in
particolare, il capitolo 4 del medesimo documento;
-
l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, recante
modificazioni della deliberazione n. 317/01;
-
la
delibera dell'Autorità 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio di procedimento
per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte
di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il
servizio di dispacciamento (di seguito: delibera n. 60/03);
-
il
documento per la consultazione concernente misure transitorie per
l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza
nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 giugno 2003 (di seguito:
documento per la consultazione 4 giugno 2003);
Considerato
che:
-
la
società Enel Spa (di seguito: l'Enel), in sede di allocazione della capacità di
trasporto sull'interconnessione Italia - Grecia, ha richiesto l'assegnazione di
una quota di capacità per il mercato vincolato, accedendo ad una fonte di
approvvigionamento per il mercato vincolato diversa da quelle operative
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, riguardanti i contratti
di importazione di energia elettrica in essere alla data dell'1 aprile 1999, e
che in tal modo si realizzava una situazione di discontinuità rispetto alle
previsioni di tale decreto che limitavano l'operatività dell'Enel ai soli
vigenti "contratti e modalità";
-
in
conseguenza di quanto sopra, con la delibera n. 226/02, l'Autorità ha
definito una direttiva all'Enel per la cessione al mercato vincolato
dell'energia elettrica importata, in considerazione del fatto che l'Enel
operava a motivo del mancato avvio dell'operatività dell'Acquirente unico,
nell'esercizio di una funzione vicaria di detto organismo ulteriore rispetto a
quella interinale prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n.
79/99;
-
l'Autorità
ha operato sul presupposto che la fine della suddetta fase interinale rendesse
necessario e urgente adottare le determinazioni previste dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 79/99 per attivare le garanzie collegate alla gestione
della fornitura del mercato vincolato: parità di condizioni di accesso per i
produttori in libera competizione e garanzia ai clienti finali di forniture in
condizioni di efficienza del servizio e di massimo contenimento dei costi;
-
successivamente
è emerso che l'operatività dell'Enel, nell'esercizio della funzione vicaria di
Acquirente unico, al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo n. 79/99, ha avuto anche, negli anni precedenti il
2003, una esplicitazione ben più ampia di quella prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 79/99, essendo stato definito un accordo con le società
costituite ai fini della cessione di capacità produttiva imposta dall'articolo
8 del decreto legislativo n. 79/99, in forza del quale è stata innovativamente
organizzata, rispetto alle condizioni contrattuali e modalità vigenti
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, la gestione
dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
-
a
seguito di specifica richiesta di informazioni formulata con nota dell'Autorità
in data 16 gennaio 2003, prot. PR/M03/77, i produttori che avevano preso parte
al suddetto accordo nell'anno 2002 ed il Gestore della rete hanno illustrato
all'Autorità, con separate comunicazioni:
-
i
principali elementi della predetta organizzazione della gestione
dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
-
il
fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi delle diversi fasi del
processo di dismissione da parte dell'Enel delle società di produzione
individuate dal decreto 4 agosto 1999;
-
il
carattere meramente transitorio della predetta
organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato
vincolato, destinata ad essere utilizzata
sino all'entrata in operatività della società Acquirente unico Spa e del
sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
n.79/99;
-
il fatto che Gestore della rete avesse ritenuto
appropriato interpretare l'assetto della disciplina del dispacciamento
transitorio posto dalla deliberazione n. 36/02 in maniera tale da
ricondurre il più possibile l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione
del servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica a copertura del programma differenziale nazionale di cui
all'articolo 8.1, comma 8.1.2 dell'Allegato A alla predetta deliberazione,
all'interno della procedura di approvvigionamento per il mercato vincolato in
capo all'Enel;
- le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'anno
2002, relative alla scarsa capacità di adattamento della gestione alla
variabilità delle condizioni del sistema elettrico, e le criticità nella
programmazione degli impianti destinati al mercato vincolato, a causa
dell'aumento progressivo e imprevedibile dei programmi di produzione per il
mercato libero nell'ambito della contrattazione bilaterale;
-
dal mese di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del
Ministero delle attività produttive, sono stati avviati approfondimenti
congiunti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti
l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di
offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 79/99, e che tali approfondimenti sono stati
compiuti nell'ambito di un tavolo tecnico cui ha partecipato anche l'Autorità;
-
l'avvio degli approfondimenti di cui al precedente
alinea ha reso opportuno differire l'adozione di un provvedimento dell'Autorità
volto alla revisione della disciplina di approvvigionamento delle risorse per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, come
definita dalla deliberazione n. 36/02, nonché recante le determinazioni previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 per attivare le garanzie
collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato, in attesa degli esiti di detti approfondimenti;
-
con nota in data 4 giugno 2003, prot. n. 2100
(protocollo Autorità n. 018403 del 5 giugno 2003) (di seguito: nota 4
giugno 2003), in esito ai predetti approfondimenti congiunti, il Ministro delle
Attività produttive:
-
ha
confermato l'attuazione progressiva di un sistema di offerte di vendita e di
acquisto di energia elettrica, individuando una prima fase transitoria da
avviare agli inizi di luglio 2003, che dovrà prevedere l'utilizzo di strumenti
e di misure già operativi e testati e un loro più efficace impiego e
coordinamento con lo scopo di conseguire gli obiettivi di: i) garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, perseguendo, per quanto possibile,
la minimizzazione dei costi; ii) la pubblicità e la non discriminatorietà delle
modalità transitorie per l'attività di programmazione e dispacciamento delle
centrali elettriche; iii) l'accesso al sistema a tutti i produttori che siano
in grado di fornire le necessarie garanzie, anche in termini di prestazione
della riserva, al sistema medesimo attraverso la disponibilità di unità di
produzione con potenza superiore a valori predefiniti; iv) la trasparenza
dell'informazione;
-
ha
riassunto le linee di intervento da seguire, evidenziando i principali
provvedimenti necessari all'avviamento del sistema nella prima fase
transitoria, e volti a modificare ed integrare le attuali modalità per la
programmazione delle centrali elettriche che alimentano il mercato vincolato,
ad aggiornare le modalità di acquisto di energia elettrica effettuate dall'Enel
per i mercato vincolato e a definire le modalità transitorie che il Gestore
della rete deve adottare per l'approvvigionamento delle risorse per
l'erogazione del servizio di dispacciamento;
-
con
la delibera n. 60/03, l'Autorità ha conseguentemente avviato un
procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio
di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento, prevedendo, in particolare,
l'acquisizione di informazioni, dati e documenti utili alla valutazione delle
procedure applicate per l'approvvigionamento delle risorse, anche attraverso
audizioni con i soggetti interessati;
-
nell'ambito
del procedimento avviato con la delibera n. 60/03 è stato diffuso il documento
per la consultazione 4 giugno 2003, che reca, tra l'altro, una proposta per
l'introduzione di un Sistema Transitorio di Offerte di Vendita di Energia
elettrica, denominato STOVE dall'acronimo della suddetta definizione;
-
come
rilevato nel documento di consultazione 4 giugno 2003, nell'implementazione
dello STOVE in tempi brevi si sarebbe dovuto tener conto dei vincoli tecnici
che caratterizzano l'utilizzo degli strumenti e delle misure già operativi e
testati, e in particolare:
-
l'impossibilità
di effettuare una variazione ottima nell'intorno di un dato punto di
funzionamento del sistema elettrico, ciò che comporta l'impossibilità di
approvvigionare le sole risorse per il dispacciamento selezionando, in maniera
ottima, la disponibilità a ridurre o ad incrementare livelli di produzione
precedentemente programmati. Ne consegue l'impossibilità di attuare la
separazione della procedura di approvvigionamento dell'energia elettrica per la
copertura della domanda del mercato vincolato dalla procedura per
l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;
-
l'utilizzo
di un modello di sistema elettrico che utilizza una rappresentazione
semplificata della rete di trasmissione nazionale e che considera solo le unità
di produzione con potenza nominale non inferiore a 10 MVA;
-
per
ciascuna unità di produzione, l'utilizzo di un unico costo variabile unitario
di combustibile per ciascun periodo di riferimento per la programmazione;
- il
documento per la consultazione 4 giugno 2003 contiene, inoltre, indicazioni in
merito:
-
alla
remunerazione della capacità produttiva mantenuta a disposizione ai fini della
riserva;
-
alla
regolazione delle partite economiche delle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;
- alla
revisione della remunerazione della produzione per fasce orarie in alcuni
periodi del secondo semestre del 2003;
- alla
modificazione dell'Allegato A alla deliberazione n. 27/03, relativamente
all'applicazione dei corrispettivi di riserva e di bilanciamento applicati alle
unità di produzione che forniscono la riserva;
- le
procedure di consultazione previste dalla delibera n. 60/03 hanno evidenziato,
da parte dei soggetti che hanno partecipato alle audizioni congiunte ed
individuali, ovvero che hanno trasmesso all'Autorità osservazioni e
suggerimenti con riferimento al documento per la consultazione 4 giugno 2003:
-
il
consenso sulle proposte di attuazione dello STOVE formulate dall'Autorità e
sull'individuazione dei predetti vincoli tecnici, ferma restando, da parte
della maggioranza dei produttori, la preferenza per l'utilizzo, per ciascuna
unità di produzione, di costi variabili unitari di combustibile determinati in
maniera standard, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di
combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità al
fine della compilazione di un ordine di merito economico per la programmazione
della produzione di energia elettrica da destinare allo STOVE;
-
l'opportunità
di tener conto di talune precisazioni tecniche relative al trattamento delle
unità idroelettriche e idroelettriche di pompaggio e la determinazione
dell'ammontare della disponibilità di capacità produttiva ai fini della
remunerazione della riserva;
-
l'opportunità
di tener conto di talune osservazioni relative alle modalità per la regolazione
delle partite economiche relative alle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;
-
l'utilizzo
di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard per
ciascuna unità di produzione, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari
di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità
risulta:
-
incompatibile
con l'attivazione di meccanismi concorrenziali per la selezione delle risorse;
-
improprio
nel caso in cui detti costi standard fossero utilizzati per la programmazione
centralizzata della produzione di energia elettrica, in aperta contraddizione
con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
n. 79/99, secondo le quali l'attività di produzione di energia elettrica
sul territorio nazionale è libera e, pertanto, esercitata sulla base della
libera scelta dell'impresa piuttosto che vincolata ad una programmazione
centralizzata;
-
di
difficile implementazione, atteso che detti costi standard dovrebbero essere
determinati in maniera puntuale per ciascuna unità di produzione attraverso
istruttorie ad hoc non potendo, a causa della necessità di
approvvigionare risorse per il servizio di dispacciamento che fanno riferimento
alla singola unità di produzione, utilizzare il metodo di determinazione di
costi medi per classi di unità di produzione o per soggetto produttore;
Considerato
infine che:
-
la
Tabella 13 dell'Allegato n. 2 al Testo integrato prevede la differenziazione
dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici
che prelevano energia elettrica direttamente dalla rete di trasmissione
nazionale, composta da infrastrutture ad altissima ed alta tensione, rispetto a
quelle che prelevano energia elettrica dalle reti ad alta tensione di altre
imprese distributrici, pur dipendendo in gran parte le perdite dal livello di
tensione nominale al quale avviene il prelievo di energia elettrica;
-
l'eventuale
differenza tra le perdite effettive di energia elettrica nelle reti e le perdite
convenzionali derivanti dall'applicazione dei coefficienti delle perdite nelle
reti di cui alla Tabella 13 dell'Allegato n. 2 al Testo integrato, potrebbe
comportare oneri che devono trovare necessaria copertura nel sistema
tariffario;
Ritenuto
che sia opportuno:
-
introdurre,
per il secondo semestre 2003, misure transitorie per l'efficienza e la
sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, promuovendo forme di concorrenza tra le imprese di
produzione ed assicurando la trasparenza, la non discriminazione e la
diffusione delle informazioni;
-
al
fine di consentire la pronta entrata in operatività dello STOVE entro i termini
di cui alla nota 4 giugno 2003, mantenere un sistema unico per
l'approvvigionamento congiunto delle risorse per il mercato vincolato e per il dispacciamento;
-
che
le misure transitorie di cui al presente provvedimento si inseriscano in un
percorso graduale di definizione dell'assetto definitivo
dell'approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e del
servizio di dispacciamento basato sul merito economico, secondo le condizioni
poste dalla deliberazione n. 95/01;
-
che
l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato e l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale avvengano, per quanto possibile,
attraverso procedure di confronto concorrenziale tra soggetti produttori e che
tale confronto possa estendersi ad altri soggetti produttori diversi da quelli
originati dal processo di dismissione, da parte dell'Enel, delle società di
produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;
-
che
le misure transitorie di cui al presente provvedimento perseguano l'obiettivo
di indifferenza tariffaria e dei prezzi sui clienti finali cui vengono erogati
i diversi servizi anche la fine di non favorire la risoluzione dei contratti
bilaterali conclusi per l'anno 2003;
-
con
specifico riguardo alla garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico di particolare rilevanza nel periodo estivo in cui si possono
verificare situazioni di criticità in termini della predetta sicurezza di
funzionamento:
-
imporre
ai titolari delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi di
generazione non recuperabili di cui alla articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto 26 gennaio 2000, la partecipazione allo STOVE, purché siano rispettate
le condizioni tecniche di cui alla successiva lettera c);
-
imporre
ai soggetti di cui alla precedente lettera a), l'obbligo di offrire nello STOVE
tutta la capacità produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di
immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero e a destinazioni
diverse dallo STOVE;
-
consentire
la partecipazione allo STOVE ai
produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di
produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale
delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e
terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete; e che, al fine
del collocamento nello STOVE della produzione di una o più unità di produzione
nella disponibilità del singolo produttore, dette unità debbano disporre di
potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA, essere dotate dei dispositivi
necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di
controllo del Gestore della rete ed essere connesse a reti con obbligo di
connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di
trasmissione nazionale;
-
prevedere
che, per le unità di produzione partecipanti allo STOVE, non siano consentite
né le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese
distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, né le cessioni di
energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di
produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica
sia destinata al mercato vincolato;
-
aumentare
la pluralità dei soggetti produttori partecipanti allo STOVE che costituisce un
mercato rilevante circa i livelli di remunerazione delle risorse ivi acquisite;
-
che
la definizione delle procedure tecniche relative allo STOVE e la gestione delle
medesime siano affidate al Gestore della rete, che le disciplinerà con un
proprio regolamento conforme alle disposizioni del presente provvedimento;
-
prevedere
la costituzione di un comitato tecnico consultivo, formato da rappresentanti
degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo
STOVE, che assista il Gestore della rete e svolga una funzione di supporto
tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la
rappresentazione della pluralità dei loro interessi, nonché per l'acquisizione
di informazioni necessarie per l'operatività dello STOVE e per la formulazione
di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento
alle esigenze di sicurezza e di operatività del sistema elettrico;
-
prevedere
una adeguata gradualità nell'applicazione dei metodi e dei programmi relativi
allo STOVE in ordine alle necessità temporali relative all'implementazione del
sistema medesimo, ferma restando la vigenza del regime giuridico dello STOVE a
partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente
provvedimento;
-
che
siano previste adeguate funzioni di sorveglianza in capo all'Autorità a
garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico;
Ritenuto
che:
-
la
differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle
imprese distributrici non possa che essere operata unicamente in ragione della
tensione nominale del punto di interconnessione, così come definito
dall'articolo 1 del Testo integrato rispondendo detta differenziazione al
principio di non discriminazione tra imprese distributrici che, altrimenti,
verrebbe disatteso;
-
sia
opportuno introdurre una componente tariffaria a copertura dei costi a carico
del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica
necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite
standard nelle reti;
Ritenuto
che sia opportuno modificare ed integrare, per effetto delle disposizioni
introdotte dal presente provvedimento, il Testo integrato e l'Allegato A alla
deliberazione n. 27/03;
DELIBERA
Di
adottare misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza
nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività
produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla società
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ed alla società Enel Spa;
Di
pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.
228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione
dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, e
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, recante
modificazioni della deliberazione n. 317/01, come risultante a seguito delle
modificazioni ed integrazioni introdotte dal presente provvedimento;
Di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dall'1 luglio 2003.