Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 52/03
Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02
Pubblicata su questo sito il 23 maggio 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 125 del 31-5-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 maggio 2003,
Premesso che:
- l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1
agosto 2002, n. 151/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto
2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il
riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di
trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di
rete;
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrico;
- il
decreto legislativo n. 79/99;
Vista la deliberazione n. 151/02;
Considerato che:
- l'articolo
5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il massimo
periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di
realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del
bando da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
(di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 (novanta) giorni
ed inferiore a un termine massimo di 180 (centottanta) giorni;
- il
Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2993, prot. AD/P2003000110
(prot. Autorità n. 017213 del 15 maggio 2003), ha evidenziato che:
-
la novità e la complessità della materia
hanno indotto alcuni operatori a chiedere una proroga del termine, fissato dal
medesimo Gestore della rete, per la presentazione delle manifestazioni di
interesse;
-
tale proroga può essere concessa qualora
l'Autorità ravvisi l'opportunità di differire il termine massimo di cui all'articolo
5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02;
Ritenuto opportuno differire il termine massimo di
cui all'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere al
Gestore della rete e ai soggetti interessati un ulteriore periodo di 20 (venti)
giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle
domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;
DELIBERA
Articolo 1
1.1
L'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorità
per l'energiaelettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto
2002, è sostituito con il seguente: "Il periodo di tempo compreso tra il
termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di
sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a
90 (novanta) giorni ed inferiore a 200 (duecento) giorni.".
1.2
Il
presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Di trasmettere il presente provvedimento al
Ministro delle attività produttive e alla società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa;