Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.
Pubblicata su questo sito il 20 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 125 del 31 maggio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 aprile 2003,
Premesso che:
- l'articolo
2, comma 12, lettera d), della
legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca
le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99), prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la
neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
-
la legge n. 481/95;
-
il decreto legislativo n. 79/99;
Viste:
- la deliberazione 30 aprile 2001, n .95/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno
2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito:
deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre
2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, recante adozione di
condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai
clienti del mercato vincolato (di
seguito: deliberazione n. 317/01);
- la deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile
2002, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità n.
317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio
dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione
n. 36/02);
- la deliberazione 30 aprile 2002, n. 81/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 111 del 14 maggio
2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle
risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione
n. 81/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre
2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 290 dell'11 dicembre 2002
(di seguito: deliberazione n. 194/02);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre
2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 12 del 16 gennaio 2003
(di seguito: deliberazione n. 227/02);
- la comunicazione dell'Autorità del 19
dicembre 2002 sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e
scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02 (di
seguito: la comunicazione dell'Autorità);
- il
documento per la consultazione pubblicato in data 12 febbraio 2003 concernente
modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di
approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio (di seguito: il
documento per la consultazione);
Considerato che i soggetti interessati diversi dalla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete) formulando osservazioni alle proposte di cui al documento
per la consultazione, hanno espresso:
-
con riferimento alla revisione della disciplina per la
contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia
elettrica:
-
consenso riguardo la subordinazione della stipula del
contratto di trasporto all'avvenuta stipula dei contratti di bilanciamento e di
scambio;
-
posizioni differenti in merito all'obbligo di concludere, da parte di un medesimo cliente
grossista nella posizione di mandatario di un cliente finale, sia il contratto
di trasporto che i contratti di bilanciamento e di scambio in quanto tale
previsione determinerebbe la necessità di riformulare i rapporti contrattuali
già in essere;
-
riserve riguardo la proposta di raggruppare in un solo
rapporto contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilità di un
soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una impresa di
distribuzione in quanto ciò, comporterebbe, potenzialmente, una pluralità di
rapporti contrattuali;
-
con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di
bilanciamento:
-
consenso a favore della previsione di trattamento su base
oraria, ai fini della regolazione economica del bilanciamento, dei programmi di
immissione e di prelievo dell'energia elettrica per i punti di immissione e di
prelievo dotati di misuratore orario, ferma restando l'esigenza di porre in
essere, da parte del Gestore della rete, tutte le misure necessarie perché tale
previsione possa trovare effettiva applicazione; ricordando, altresì, che la
mancata applicazione di detta previsione, dati i valori attuali dei
corrispettivi per fascia oraria (bf) da corrispondere per il
servizio di bilanciamento, comporterebbe gravissimi danni economici per i
soggetti con elevati prelievi di energia elettrica e caratteristiche di
prelievo con elevato grado di prevedibilità e programmabilità;
-
consenso riguardo all'introduzione di una gestione aggregata,
ai fini del bilanciamento, dei programmi di prelievo da parte dei soggetti
attivi nel ruolo di grossista di energia elettrica; un avviso negativo, da
parte del Gestore della rete, che non ritiene utile l'introduzione del predetto
meccanismo in quanto non rispondente alle proprie esigenze ai fini del
dispacciamento e potendo potenzialmente comportare una complicazione nella gestione
dei contratti di bilanciamento;
-
indicazioni per una potenza pari a 10 MVA come soglia per
l'individuazione delle unità di produzione a cui non applicare il trattamento
su base oraria dei programmi di immissione;
-
consenso a favore della proposta indicata nel documento per la
consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la
regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di bilanciamento
osservando, inoltre, la necessità di eliminare le eventuali penali derivanti
dalla mancata attestazione in presenza di imperfezioni nell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, del Testo integrato e di
prolungare i tempi previsti per le predette attestazioni;
-
con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di
scambio dell'energia elettrica:
- avversione nei confronti dell'applicazione della componente VE ai saldi negativi dei contratti di scambio in quanto ciò comporta una variazione del prezzo di riferimento per le cessioni dei saldi tra gli operatori non prevedibile all'atto della formulazione delle politiche di approvvigionamento (conclusione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero e
formulazione delle offerte di acquisto nelle procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e delle politiche di vendita ai clienti finali ed esprimendo, al contrario, un generale consenso riguardo il fatto che la componente VE debba essere corrisposta in ragione del saldo complessivo, qualora
negativo, del mercato libero attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo negativo;
- consenso a favore della proposta indicata nel documento per la consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di scambio dell'energia elettrica;
- consenso, limitato ad una parte di soggetti, a favore del mantenimento, per l'anno 2003, del meccanismo di riporto dei saldi dei contratti di scambio ai trimestri successivi;
Considerato che con lettera in data 20 febbraio 2003,
prot. GRTN/P2003002649 (prot. Autorità n. 7554 del 21 febbraio 2003),il
Gestore della rete, nell'esprimere alcune osservazioni sul documento per la
consultazione, ha segnalato la necessità di introdurre, a valere per l'anno
2003, modifiche alle condizioni transitorie 2002, ferma restando la titolarità
dei contratti di bilanciamento e di scambio in capo al medesimo Gestore della
rete, segnatamente ha chiesto o proposto:
-
la subordinazione della conclusione del contratto del servizio
di trasporto dell'energia elettrica all'avvenuta conclusione di contratti di bilanciamento
e di scambio;
-
l'assicurazione che tutti i dati necessari al Gestore della
rete per la definizione dei contratti di bilanciamento e di scambio siano
trasmessi al Gestore della rete medesimo secondo il contenuto, il formato, le
modalità e i tempi stabiliti dallo stesso;
-
la negazione dell'accesso alla rete all'utente dei servizi di
bilanciamento o dello scambio dell'energia elettrica in caso di risoluzione o
di cessazione dei relativi contratti stabilendo anche l'obbligo del
distributore di disconnettere dalla rete il soggetto inadempiente;
-
la previsione di stipula di un unico contratto per il
bilanciamento per tutti i punti di prelievo o di immissione nella disponibilità
di un soggetto e appartenenti al medesimo ambito di competenza e la previsione
di un unico contratto per lo scambio dell'energia elettrica per i medesimi
punti di prelievo inclusi nel predetto contratto per il bilanciamento;
-
la previsione dell'inclusione in uno o più contratti per lo
scambio dell'energia elettrica dei punti di immissione;
-
l'unicità dell'eventuale soggetto mandatario nella conclusione
dei contratti per il trasporto, per il bilanciamento e per lo scambio
dell'energia elettrica;
-
l'eliminazione della possibilità, riconosciuta agli utenti del
servizio di scambio dell'energia elettrica, di riportare a periodi successivi i
saldi economici non compensati al termine di ciascun bimestre;
-
la regolazione delle partite economiche, da parte dei soggetti
titolari di contratti per lo scambio dell'energia elettrica, nella sola ipotesi
di saldi negativi, direttamente con il soggetto di cui all'articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo n. 79/99.
Considerato che il Gestore della rete, con lettera in
data 28 marzo 2003, protocollo n. GRTN/P2003004373 (prot. Autorità
n. 11711 del 28 marzo 2003), in risposta alla richiesta effettuata
dall'Autorità con nota in data 27 febbraio 2003, protocollo
n. PB/M03/558/cp-mp, ha informato la medesima Autorità che il sistema di
acquisizione dei programmi orari relativi ai punti di immissione e di prelievo
necessari al fine della regolazione economica del servizio di bilanciamento
dell'energia elettrica secondo le condizioni transitorie 2002 sarà operativo a
partire dai primi giorni del mese di aprile 2003;
Considerato che:
- con la deliberazione n. 317/01, come
successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 36/02 e n. 81/02,
l'Autorità ha adottato, nelle more dell'avvio del sistema delle offerte e del
dispacciamento di merito economico dell'energia elettrica disciplinato dalla
deliberazione n.95/01, condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica, articolato nei servizi di bilanciamento
e di scambio dell'energia elettrica (di seguito: condizioni transitorie 2002);
- nel
regime transitorio, il diritto di
accesso alle reti con obbligo di connessione
di terzi da parte di clienti del mercato libero è condizionato dalla preventiva
conclusione dei contratti che regolano l'erogazione:
-
del servizio di trasporto secondo
le disposizioni di cui al Testo Integrato;
-
dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia
elettrica secondo le disposizioni di cui alle condizioni transitorie 2002;
- il
mancato avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito
economico comporta la necessità di estendere l'applicazione delle condizioni
transitorie 2002 anche nell'anno 2003;
- a
partire dal mese di ottobre 2002, sono state segnalate all'Autorità violazioni
e difficoltà applicative delle condizioni transitorie 2002 consistenti, in
particolare:
-
nell'inadempimento diffuso all'obbligo di concludere i
contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica e nelle
conseguenti sofferenze e ritardi nella regolazione delle connesse partite
economiche;
-
nell'inadempimento all'obbligo di invio al Gestore della rete
delle informazioni previste nei contratti di bilanciamento e di scambio
dell'energia elettrica e nelle conseguenti difficoltà di contabilizzazione e di
regolazione delle connesse partite economiche;
-
in distorsioni nell'uso del servizio di scambio di energia
elettrica originate dall'avvalimento del medesimo come fonte alternativa di
approvvigionamento per le forniture ai clienti del mercato libero;
- a
fronte delle predette violazioni e difficoltà applicative, si rendono necessari
interventi di rafforzamento delle disposizioni della disciplina riguardanti
l'erogazione del servizio di dispacciamento di cui ai titoli 1, 2 e 3 della
deliberazione n. 36/02, così come prospettato dall'Autorità nel documento
per la consultazione;
- d'intesa
con gli uffici del Ministero delle attività produttive, sono stati avviati
approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi
afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del
sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 marzo 1999, n. 79, e che tali aspetti
potrebbero implicare la revisione della vigente disciplina di dispacciamento
dell'energia elettrica e, in particolare, di approvvigionamento delle risorse
necessarie al dispacciamento dell'energia elettrica;
Considerato che il documento per la consultazione reca
proposte di revisione delle disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione
n. 36/02 in materia di procedure per l'approvvigionamento delle risorse
necessarie per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica la cui
adozione viene differita a successive determinazioni dell'Autorità, al fine di
consentire la conclusione del processo di valutazione attualmente in corso
presso la medesima Autorità;
Ritenuto che sia opportuno prevedere che:
- al fine di rafforzare le condizioni
transitorie 2002 ed evitare il ripetersi di violazioni e difficoltà
applicative:
-
la conclusione del contratto di trasporto dell'energia
elettrica sia subordinata alla conclusione dei contratti di bilanciamento e di
scambio, nonché alla presentazione, da
parte del soggetto che richiede i predetti servizi, di idonea documentazione,
in forma di autocertificazione, che attesti la fornitura dell'energia elettrica
alla quale si riferisce il contratto di trasporto;
-
i contratti di accesso alla rete abbiano un unico
intestatario, e sia quindi reso obbligatorio, per il cliente grossista
mandatario di un cliente finale per la conclusione dei contratti di
bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica, di concludere anche il
contratto di trasporto;
-
tutti i punti di prelievo nella disponibilità di un
soggetto giuridico per ambito di competenza di una impresa di distribuzione
siano raggruppati in un solo rapporto contrattuale;
- il trattamento dei programmi di prelievo
dell'energia elettrica per i punti di prelievo dotati di misuratore orario
nella disponibilità di clienti finali idonei alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento sia effettuato su base oraria, differendo all'anno 2004
l'applicazione del trattamento su base oraria dei punti di prelievo dotati di
misuratore orario nella disponibilità di clienti finali che acquisiscano la
qualifica di cliente idoneo nel corso dell'anno 2003;
- il trattamento dei programmi di immissione
dell'energia elettrica per i punti di immissione dell'energia elettrica dotati
di misuratore orario sia effettuato su base oraria, accogliendo la proposta
formulata dalla maggioranza dei soggetti interessati al procedimento di
consultazione di assumere una potenza pari a 10 MVA come soglia per
l'individuazione delle unità di produzione a cui non applicare il trattamento
su base oraria dei programmi di immissione dell'energia elettrica;
- il corrispettivo dei servizi di bilanciamento
e di scambio dell'energia elettrica sia versato a titolo di acconto, e salvo
conguaglio in esito alle verifiche effettuate dal Gestore della rete, fermi
restando i compiti attribuiti al soggetto responsabile della rilevazione e
della registrazione delle misure elettriche ai sensi del Testo integrato, sulla
base di:
-
attestazioni mensili, da parte degli utenti del bilanciamento,
sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite dal Gestore
della rete, delle quantità di energia elettrica rilevanti ai fini del
bilanciamento;
-
attestazioni trimestrali, da parte degli utenti dello scambio,
sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite dal Gestore
della rete, dei saldi preliminari relativi al singolo contratto di scambio;
- con riferimento alla regolazione economica
dello scambio dell'energia elettrica:
-
il periodo relativamente al quale vengono effettuate le
quantificazioni delle partite di energia elettrica da imputare al singolo
contratto di scambio dell'energia elettrica e la liquidazione delle partite
economiche corrispondenti sia esteso al trimestre in aderenza a quanto
stabilito dalla deliberazione n. 194/02;
-
i saldi preliminari relativi a ciascun trimestre e a ciascun
contratto di scambio possano essere liberamente negoziati tra gli utenti del
servizio di scambio dell'energia elettrica e portati in compensazione rispetto
agli obblighi verso il Gestore della rete al fine di diminuire l'esposizione
complessiva di detti saldi prima della regolazione economica in acconto
effettuata dal medesimo Gestore della rete;
-
anche per l'anno 2003 sia confermato il meccanismo dei riporti
a trimestri successivi dei saldi preliminari adottando un coefficiente di
riporto pari al 3% in riduzione del corrispondente valore economico di detti
saldi in coerenza con il coefficiente pari al 2% per i riporti bimestrali
nell'anno 2002 in ragione del passaggio del periodo di regolazione dei saldi
dal bimestre al trimestre;
- il Gestore della rete regoli a conguaglio le partite
economiche sottostanti alla regolazione in acconto in seguito alle verifiche
effettuate dal medesimo Gestore entro dodici mesi dalla predetta regolazione in
acconto;
-
nel caso di differenze negative tra saldi preliminari e saldi
definitivi come determinati dal Gestore della rete in esito alle verifiche di
cui alla precedente lettera d) la prevista regolazione economica a conguaglio
tenga conto dei relativi oneri finanziari sopportati dal Gestore della rete;
-
nella regolazione delle predette partite economiche la
componente VE venga corrisposta in
ragione del saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero attraverso
un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio
dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto
saldo negativo;
- vengano confermate le disposizioni di cui al
titolo 4 delle condizioni transitorie 2002 modificando le medesime unicamente
in ordine ad esigenze di coordinamento testuale con le modifiche apportate ai predetti titoli 1, 2 e 3 e
differendo a successivo provvedimento dell'Autorità la modificazione delle
condizioni di approvvigionamento, vale a dire di selezione e di remunerazione,
delle risorse necessarie al dispacciamento:
- al fine di meglio valutare le mutate
situazioni dei soggetti attivi nella produzione dell'energia elettrica anche in
relazione al completamento del processo di dismissione delle società di
produzione della società Enel Spa come richiamato nel documento per la
consultazione; e
- in vista di una successiva revisione anche in
ragione degli elementi che potrebbero emergere in seguito agli approfondimenti
degli aspetti tecnici ed economici effettuati d'intesa tra l'Autorità e il
Ministro delle attività produttive;
- siano modificati i titoli 1,2 e 3 delle
condizioni transitorie 2002 secondo quanto indicato nei precedenti alinea;
DELIBERA
Di approvare le modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale, Serie generale n. 37 del 13 febbraio 2002, recante condizioni
transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Di abrogare la deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002;
Di
abrogare l'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 111 del 14 maggio 2002;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dall'1 aprile 2003;
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività
produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.