Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2000 e autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001
Pubblicata su questo sito il 28 gennaio 2003, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 30 del 6 febbraio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2002,
Premesso che:
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117
del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale elettrico 24 aprile
2001) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117
del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001)
determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 4, comma 1, dei decreti ministeriali di cui ai commi
precedenti (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001) stabilisce che,
fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente di cui al secondo capoverso del
medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti
rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas
naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31
dicembre 2001;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
Viste le delibere 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01 con cui l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disposto l'avvio
di due procedimenti ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
Considerato che:
- l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001
prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore (di
seguito: obiettivo specifico) è determinata dal rapporto tra l'energia
elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi
alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e
comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno
precedente;
- l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001
stabilisce che, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo
articolo, la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui al comma 1
del medesimo articolo che deve essere conseguita dalla singola impresa di
distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale
distribuita dall'impresa ai clienti finali connessi alla propria rete, e
da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul
territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità,
entrambe conteggiate nell'anno precedente ed espresse in GJ;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001
stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001
stabilisce che agli effetti del medesimo decreto si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'articolo
2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Considerato che:
- l'Autorità dispone di rilevazioni sulla quantità di energia elettrica
distribuita in alta tensione nell'anno 2000 effettuate nell'ambito della
rilevazione dati sul settore elettrico compiuta nell'anno 2002 (prot.
Autorità n. PB/M02/2362/ca del 26 giugno 2002), integrata dalle rilevazioni
effettuate con richiesta dati alla società ASM Brescia (prot. Autorità n.
RM/M02/3660 dell'11 novembre 2002);
- l'Autorità dispone di rilevazioni sulle quantità di gas naturale
distribuite al consumo finale nell'anno 2000 e 2001 effettuate in base a
dati contenuti nei Rapporti Annuali e in base a dichiarazioni rese dagli
operatori (prot. Autorità n. BP/M02/1392 del 4 aprile 2002);
Considerato che:
- con lettera in data 16 aprile 2002 (prot. n. PR/M02/1577) l'Autorità ha
richiesto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di seguito: la società GRTN) i dati annuali più recenti relativi alla
quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio
nazionale, suddivisi per livello di tensione del prelievo;
- con lettera in data 8 ottobre 2002, prot. AD/P/2002000208, (prot.
Autorità n. 021133 del 10 ottobre 2002), la società GRTN ha
provveduto ad inviare i dati relativi ai consumi di energia elettrica
registrati sul territorio nazionale nell'anno 2000, dichiarando altresì
che la medesima società GRTN non dispone di rilevazioni dei consumi
suddivise per livello di tensione del prelievo;
Considerato che:
-
i tempi necessari per la raccolta dei dati a consuntivo
sulle quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite
annualmente sul territorio nazionale dai singoli distributori non consentono
la determinazione preventiva degli obiettivi specifici annuali posti a
carico dei medesimi distributori ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile
2001 per l'anno immediatamente successivo a quello cui i dati fanno
riferiscono;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 24
aprile 2001 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas 24
aprile 2001, qualora il distributore non consegua la quota di sua competenza
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei rispettivi
decreti ministeriali il distributore può effettuare la compensazione entro
il successivo biennio, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 11
dei medesimi decreti ministeriali;
Ritenuto che sia necessario fissare le grandezze di riferimento per la
determinazione degli obiettivi specifici annuali a carico dei singoli
distributori di energia elettrica e di gas naturale ai sensi dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001 con modalità tali da consentire la determinazione
di tali obiettivi specifici;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente
provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001, recante "Individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
24 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001, recante "Individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164" e inoltre le seguenti:
- Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- distributore è la persona fisica o giuridica che effettua le operazioni
di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica affidate in concessione in un ambito
territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa
distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica
che effettua le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti finali, in affidamento dagli enti
locali;
- obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza
energetica negli usi finali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
ministeriale elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
- obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di
cui alla lettera c) che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli
distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- quantità di energia elettrica distribuita è la quantità di energia
elettrica distribuita dall'esercente su reti a media e bassa tensione per
le consegne ai clienti finali;
- quantità di gas naturale distribuito è la quantità di gas naturale
distribuito dagli esercenti attraverso reti di gasdotti locali per la
consegna ai clienti, al netto degli usi termoelettrici;
Articolo 2
Campo di applicazione
2.1 Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo capoverso, dei decreti ministeriali
24 aprile 2001, sono soggetti alle disposizioni della presente deliberazione i
distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano più di
100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001.
Articolo 3
Obiettivi specifici a carico dei singoli esercenti
3.1 Fatto salvo quanto
previsto al comma seguente, gli obiettivi specifici posti a carico dei singoli
distributori in ogni anno (di seguito: anno t) a partire dall'anno 2002 sono
determinati con delibera dell'Autorità sulla base del rapporto tra le
quantità distribuite dai singoli esercenti ai clienti finali connessi alla
propria rete e da essi autocertificate, e le quantità complessivamente
distribuite sul territorio nazionale determinate dall'Autorità con precedente
delibera, entrambe conteggiate nell'anno t-2.
3.2 L'Autorità, nella
determinazione dell'obiettivo specifico posto a carico di ogni distributore
nell'anno successivo (t+1), verifica lo scostamento tra l'obiettivo specifico
per l'anno t a carico del singolo distributore ai sensi dell'articolo 4, comma
2, e dell'articolo 3, comma 4, rispettivamente del decreto ministeriale
elettrico e del decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 e l'obiettivo specifico
annuale a carico del medesimo distributore risultante dalle determinazioni di
cui al comma precedente. Il valore di tale scostamento è sommato, se positivo,
all'obiettivo specifico posto a carico del singolo distributore nell'anno
successivo (t+1), o detratto, se negativo, dallo stesso obiettivo specifico.
Articolo 4
Quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuite sul
territorio nazionale nell'anno 2000
4.1 Ai fini di quanto
previsto al precedente articolo, la quantità di energia elettrica
complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è
fissata pari a 204 TWh.
4.2 Ai fini di quanto
previsto al precedente articolo, la quantità di gas naturale complessivamente
distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2000 è fissata pari a 1,16
miliardi GJ.
Articolo 5
Autocertificazione delle quantità distribuite negli anni successivi all'anno
2001
5.1 Ai fini di quanto
previsto all'articolo 3, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dall'anno
2003 i soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono all'Autorità un'autocertificazione
della quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno
precedente ai clienti finali connessi alla propria rete, utilizzando il quadro 3
delle tabelle 1 e 2 allegate, compilati secondo le
indicazioni riportate nelle note alle tabelle stesse.
Articolo 6
Disposizioni transitorie: autocertificazione del numero di clienti finali
allacciati alla proprie reti al 31 dicembre 2001 e autocertificazione delle
quantità distribuite negli anni 2000 e 2001
6.1 Ai fini di quanto
previsto all'articolo 2, comma 1, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in
vigore del provvedimento i soggetti di cui medesimo articolo trasmettono all'Autorità
un'autocertificazione del numero di clienti finali allacciati alle proprie
reti al 31 dicembre 2001 utilizzando il quadro 2 delle tabelle 1 e 2 allegate.
6.2 Ai fini di quanto
previsto all'articolo 3, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, i soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono all'Autorità
un'autocertificazione della quantità di energia elettrica e della quantità
di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alla propria rete nell'anno
2000 e nell'anno 2001, utilizzando il quadro 3 delle tabelle 1 e 2 allegate.
Articolo 7
Disposizioni finali
7.1 Il presente
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in
vigore alla data della pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.