Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero
Pubblicata su questo sito il 27 dicembre 2002 ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,
n. 26/01.
G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2002,
Premesso che:
- con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto
2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disciplinato il
riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di
trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione
di nuove infrastrutture di rete;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01
recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 dell'28
giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10
aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02);
- la deliberazione n. 151/02;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n.
175/02 (di seguito: deliberazione n. 175/02);
- la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02;
Considerato che:
- l'articolo 3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n.
79/99, delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di
trasmissione nazionale, vietando, in particolare, che siano riconosciuti ai
proprietari di porzioni della stessa o a coloro che ne abbiano la
disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior
favore di alcun tipo nel suo utilizzo;
- in deroga a tali disposizioni, l'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/99 attribuisce all'Autorità il potere di individuare,
con propri provvedimenti, modalità e condizioni delle importazioni di
energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di
trasporto disponibili;
- tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno
costantemente previsto l'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione
della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a
mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione n. 151/02 riconosce diritti di accesso a titolo
prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di
interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo n. 79/99, ai soggetti che realizzano nuove
infrastrutture di rete al fine di:
- ridurre la situazione di scarsità della capacità di trasporto per l'importazione
di energia elettrica;
- incrementare il grado di concorrenza nelle attività di produzione,
importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica
sul territorio nazionale;
- consentire la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di
approvvigionamento;
- il riconoscimento di cui al precedente alinea prefigura, per il periodo di
assegnazione di tale diritto, un regime di accesso ed uso della rete di
trasmissione nazionale con caratteri di specialità anche rispetto al regime
di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02 stabilisce che il
Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, dopo
averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle
disposizioni contenute nel provvedimento stesso (di seguito: il bando); e
che, entro il medesimo termine, il Gestore della rete pubblichi nel proprio
sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori
elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di
sviluppo diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);
- ai fini della stesura del bando, il Gestore della rete, con lettera in
data 24 settembre 2002, prot. n. AD/P/2002000205 (prot. Autorità
n. 19948 del 25 settembre 2002), ha richiesto all'Autorità
chiarimenti e precisazioni in merito a taluni profili tecnici delle
disposizioni della deliberazione n. 151/02, nonché l'integrazione della
medesima deliberazione per quanto attiene la previsione di un corrispettivo
dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a
titolo prioritario e la previsione di un sistema di garanzie finanziarie a
tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo
diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;
- con deliberazione n. 175/02, l'Autorità ha prorogato i termini di cui
all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, della
deliberazione n. 151/02 al 30 novembre 2002 per dar modo al Gestore della
rete di acquisire gli elementi necessari al fine della stesura del bando e
del documento di specifiche tecniche;
Ritenuto che:
- sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione n. 151/02,
confermando l'attribuzione del diritto di accesso prioritario al soggetto
che realizza, esercisce e mantiene in efficienza una infrastruttura di rete
oggetto di intervento di sviluppo diretto; precisando la formulazione di
talune norme tecniche; prevedendo un corrispettivo dovuto al Gestore della
rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario ed un
sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in
cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause
imputabili al soggetto richiedente;
- sia necessario, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea,
prevedere la proroga dei termini di cui alla deliberazione n. 175/02
per la stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;
DELIBERA
Articolo 1
Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02
1.1 La deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002, è integrata come
segue:
- all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
"i. sito di collegamento alla rete di trasmissione
nazionale è una stazione elettrica esistente della rete di trasmissione
nazionale alla data di presentazione della domanda per la realizzazione di
interventi di sviluppo diretto, alla quale si collega l'infrastruttura di
rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto".
- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera e) è sostituita con la seguente:
e) intervento di sviluppo diretto è un intervento di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la costruzione di nuove
infrastrutture la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono assegnati
dal Gestore della rete ad un soggetto terzo, cui è riconosciuto l'accesso
a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;
- all'articolo 4, sono apportate le seguenti integrazioni:
- al comma 4.1, lettera b), le parole "siti di connessione" sono
sostituite dalle parole "siti di collegamento";
- al comma 4.2, alle parole "funzionamento del sistema elettrico"
sono aggiunte le parole "ovvero non siano conformi ai criteri
contenuti nel bando di cui all'articolo 5, comma 1.";
- al comma 4.3, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "sulla
base della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto
della presentazione della richiesta. Il Gestore della rete riformula
detta identificazione a seguito della revisione della suddivisione della
rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, della
deliberazione n. 95/01;";
- al comma 4.3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "prendendo
come riferimento la consistenza della rete di trasmissione nazionale
esistente alla data della presentazione della richiesta, eventualmente
modificata sulla base dell'insieme degli elementi di rete previsti nel
piano triennale di sviluppo di cui all'articolo 9 della concessione di
trasmissione e di dispacciamento alla medesima data di presentazione
della richiesta;";
- è aggiunto il seguente comma 4.3.1: "Qualora il sito di
collegamento alla rete di trasmissione nazionale indicato nella
richiesta comporti la modifica della suddivisione della rete rilevante
in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta, il
Gestore della rete comunica al soggetto richiedente l'opportunità di
indicare un sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale
alternativo rispetto a quello proposto in precedenza. In mancanza di
comunicazione, da parte del soggetto richiedente, contenente l'indicazione
di detto sito alternativo il Gestore della rete determina la capacità
di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo
prioritario ai sensi del precedente comma 4.3";
- è aggiunto il seguente comma 4.6: " Il Gestore della rete
identifica per ciascuna richiesta, nell'ambito del sito di
collegamento alla rete di trasmissione nazionale, le infrastrutture
necessarie a collegare l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento
di sviluppo diretto con il medesimo sito.";
- è aggiunto il seguente comma 4.7: " I soggetti a cui viene
riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti alla
presentazione, su richiesta e con le modalità specificate dal Gestore
della rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione
bancaria, di importo pari a 20 volte il parametro fi di cui alla
deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2001, n. 304/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31
dicembre 2001, corrispondente alle infrastrutture necessarie di cui al
comma 4.6, che può essere escussa dal Gestore della rete medesimo nei
casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga realizzato per
cause imputabili al soggetto richiedente l'intervento medesimo.";
- è aggiunto il seguente comma 4.8: "I soggetti interessati alla
realizzazione di interventi di sviluppo diretto che presentano domanda
al Gestore della rete sono tenuti a versare al Gestore della rete, all'atto
della presentazione della domanda, un corrispettivo a copertura delle
attività di gestione e di analisi tecnica eseguite dal medesimo Gestore
della rete nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo";
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
2.1 I termini di cui alla
deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.253 del 28 ottobre 2002,
sono prorogati al 31 gennaio 2003;
2.2 Entro il termine di cui al
comma 2.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione,
una proposta di quantificazione del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma
4.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1
agosto 2002, n. 151/02, come successivamente
integrata.
2.3 Il presente provvedimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),
entra in vigore dalla data di pubblicazione;
Di dare mandato al Presidente di trasmettere il presente provvedimento alla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e per le azioni a
seguire.