Delibera
n. 207/02
Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Pubblicata su questo sito il 23 dicembre 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 4 del 7 gennaio 2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2002,
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481
(di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) "emana le direttive
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti
esercenti i servizi medesimi";
- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00) definisce il cliente idoneo come la persona
fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del medesimo decreto, di
stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi
produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Ital
ia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
- l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che, a
decorrere dall'1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività
di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal
Ministero delle attività produttive;
- l'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità,
con decreto del Ministero delle attività produttive le imprese
distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere
transitoriamente anche dopo l'1 gennaio 2003 l'attività di vendita ai
clienti finali nell'area di loro operatività e che tale attività è
esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità;
- l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui
sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni
minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire
ai clienti stessi;
- l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che
"a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei";
- l'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che
l'Autorità determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei;
- con legge 28 ottobre 2002, n. 238 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 30 ottobre 2002 (di seguito: legge
n. 238/02) è stato convertito in legge, senza modificazioni, il
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002, recante misure urgenti in
materia di servizi pubblici; e che il medesimo decreto-legge dispone che
siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi
pubblici di cui alla legge n. 481/95;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre
2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre
2002), prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), che l'Autorità
"provvede a definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità
e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei,
al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato
liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione
di cliente vincolato";
Visti:
Viste:
-
la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17
aprile 2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli
specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e
di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;
-
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.
237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione dei
criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di
distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come
modificata ed integrata con deliberazione 24 gennaio 2001 n.
4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.35 del 12
febbraio 2001, con deliberazione 13 marzo 2001 n.
58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.74 del 29
marzo 2001, con deliberazione 21 giugno 2001 n.
134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.160 del
12 luglio 2001 e con deliberazione 26 giugno 2002 n.
122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.167 del
18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
-
la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n.
184/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del
28 agosto 2001, recante direttiva concernente il riconoscimento ai clienti
idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale
(di seguito: deliberazione n. 184/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.
229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287 dell'11
dicembre 2001 recante direttiva concernente le condizioni contrattuali dell'attività
di vendita a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;
-
la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002,
n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.292
del 13 dicembre 2002, recante modalità per l'aggiornamento della parte
relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione
della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazione di deliberazioni dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: deliberazione n. 195/02);
-
la deliberazione 3 agosto 2000, n.
149/00 recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti
di cui all'articolo 17, comma 5, all'articolo 18, commi 2,3,5 e 6 all'articolo
23, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di
esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di
definizione del codice di condotta commerciale (di seguito: deliberazione n.
149/00);
Considerato che:
- per il combinato disposto dell'articolo 22 e dell'articolo 23 del
decreto legislativo n. 164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2003 non sono
più applicabili le condizioni economiche di vendita definite ai sensi della
deliberazione n. 237/00 e della deliberazione n. 195/02 nei contratti dei
clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella
condizione di cliente non idoneo ai sensi del medesimo decreto legislativo,
nonché nei contratti dei clienti finali che, pur trovandosi nella
condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno
esercitato la capacità di stipulare contratti connessa a tale condizione;
- quanto considerato al precedente alinea, in relazione al disposto del dPCm
31 ottobre 2002, determina l'urgenza di definire direttive agli esercenti
l'attività di vendita, senza dar corso al procedimento di cui all'articolo
5 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97;
- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 149/00, l'Autorità
ha assunto la decisione di diffondere un documento per la consultazione nel
quale vengono prefigurati criteri per la determinazione delle condizioni
economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita sono
tenuti a offrire a tutela dei clienti finali, anche al fine di superare le
attuali differenze nelle condizioni vigenti non riconducibili ai costi e di
prevedere, anche transitoriamente, eventuali strumenti di perequazione nel
caso di aree con elevati costi unitari;
- la disciplina del riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di
recesso prevista dalla deliberazione n. 184/01 non risponde alle esigenze di
tutela dei clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo
a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2003;
Ritenuto che sia opportuno:
- che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale continuino ad
applicare ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano
nella condizione di cliente non idoneo, le condizioni e modalità praticate
alla stessa data, determinate ai sensi della deliberazione n. 237/00 e della
deliberazione n.195/02, al fine di assicurare che la scelta di nuove
condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità;
- estendere la tutela offerta dalla previsione di cui al precedente alinea
anche ai clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente
idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di
stipulare contratti connessa a tale condizione;
- che, al fine di assicurare la tutela dei clienti finali che alla data del
31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di cliente non idoneo, gli
esercenti l'attività di vendita del gas naturale propongano, unitamente a
quelle dagli stessi definite, offerte contrattuali recanti condizioni
economiche determinate sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità;
- che gli esercenti pubblicizzino le condizioni offerte ai clienti di cui al
precedente alinea, in modo da consentire a tali clienti di scegliere sulla
base di informazioni trasparenti e non discriminatorie;
- modificare la deliberazione n. 184/01, al fine di adeguare il
riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei in
tale deliberazione, alle esigenze dei clienti finali che si trovano nella
condizione di cliente idoneo a decorrere dall'1 gennaio 2003;
DELIBERA
Articolo 1
Direttiva agli esercenti l'attività di vendita del gas
naturale
| 1.1 |
Gli esercenti l'attività di
vendita del gas naturale (di seguito: esercenti), che alla data del 31
dicembre 2002 svolgono tale attività, continuano ad applicare le
condizioni di fornitura praticate alla medesima data, ai sensi della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n.
237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) e della
deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 13
dicembre 2002:
-
ai clienti finali, che alla data del 31 dicembre 2002
si trovano nella condizione di cliente non idoneo, ai sensi del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
ai clienti finali che, trovandosi nella condizione di
cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, alla data del 31 dicembre 2002 non hanno esercitato la capacità
di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.
|
| 1.2 |
Per quanto concerne le condizioni
economiche, la disposizione di cui al comma 1.1 si applica fino all'accettazione
da parte del cliente di una nuova offerta contrattuale. |
| 1.3 |
Limitatamente ai clienti di
cui al comma 1.1, lettera a), gli esercenti:
- propongono, unitamente a quelle dagli stessi definite, offerte
contrattuali recanti condizioni economiche determinate sulla base di
criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento;
- pubblicano, entro il 31 marzo 2003, le offerte contrattuali di cui
alla precedente lettera a), nel proprio sito internet, in almeno un
quotidiano ad ampia diffusione nell'ambito di interesse e nel
Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, in modo
da consentire ai clienti finali di stipulare eventualmente nuovi
contratti di fornitura sulla base di informazioni trasparenti e non
discriminatorie; ai fini della pubblicazione, è data separata
evidenza alle condizioni economiche determinate sulla base dei criteri
stabiliti dall'Autorità.
|
| 1.4 |
L'articolo 3, comma 1, della
deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n.
184/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199
del 28 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 184/01), è modificato
mediante l'inserimento di una lettera c) formulata come segue:
"c) trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si
trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data dell'1
gennaio 2003, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." |
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
| 2.1 |
Le condizioni economiche di cui al
comma 1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla base dei
criteri stabiliti dal provvedimento dell'Autorità di cui al comma 1.3,
lettera a) e si applicano nel caso previsto dallo stesso comma, fino all'adozione
di detto provvedimento. |
| 2.2 |
Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n.
47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del
17 aprile 2000, nella deliberazione n. 184/01 e
nella deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2001, n.
229/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 287
dell'11 dicembre 2001 e loro modifiche e integrazioni. |
| 2.3 |
Il presente provvedimento,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito
internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1
gennaio 2003. |