Modificazione e integrazione del Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Pubblicata su questo sito il 5 settembre 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 giugno 2002,
Premesso che:
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
ha ampliato nel corso degli anni il programma di attività e acquisito nuove
risorse di personale;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità
approvato con delibera 20 febbraio 2001, n. 26/01
(di seguito: delibera n. 26/01) prevede all'articolo 13 che venga
effettuato un controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e
contabile;
- tra i controlli di cui al precedente alinea hanno rilievo gli strumenti e
le procedure per la verifica interna di regolarità dell'assetto
amministrativo e contabile, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del
18 agosto 1999, (di seguito: decreto legislativo n. 286/99);
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma
8 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo n. 286/99;
- la delibera dell'Autorità 4 dicembre 1996, n.
03/96 recante Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti;
- la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 59/97 recante modifica del
Regolamento di contabilità dell'Autorità con allegato Schema dei conti;
- la delibera dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 151/97 recante
modificazioni e integrazioni del Regolamento di contabilità con allegato
Schema dei conti;
- la delibera n. 26/01;
- la delibera dell'Autorità 30 aprile 2002, n. 85/02 recante nomina del
Direttore generale dell'Autorità;
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato nel
Bollettino ufficiale della medesima Autorità il 29 febbraio 2000;
Visto il documento "Proposta di delibera per la modificazione e l'integrazione
del Regolamento di contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas" (PROT.AU/02/150);
Considerato che:
- l'adozione dell'euro come valuta nazionale comporta una conversione di
importi contenuti nel Regolamento di contabilità con allegato Schema dei
conti dell'Autorità; e che anche ai fini dell'efficienza dell'azione
amministrativa è opportuna una loro revisione;
- tenendo conto dell'avvenuta nomina del Direttore generale e dell'esperienza
dei primi anni di funzionamento dell'Autorità, appare opportuno in alcuni
casi meglio definire la separazione tra funzioni di indirizzo e
controllo, attribuite all'Autorità e funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti, come previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 481/95;
- nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese le funzioni di controllo
amministrativo e contabile sono di norma affidate ad un collegio di
revisione con il compito di controllare la gestione amministrativa e
contabile verificando la legittimità e la regolarità degli atti al fine di
assicurare il corretto ed efficace impiego delle risorse per l'assolvimento
dei compiti istituzionali.
Ritenute pertanto le esigenze di modificare e integrare il Regolamento di
contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità, di correggere
errori materiali, e di introdurre apposita numerazione negli articoli che
agevoli l'identificazione dei singoli commi;
Su proposta del prof. Sergio Garribba,
DELIBERA
Di sostituire gli articoli 15, 16, 43, 44 e 67 del Regolamento di
contabilità con allegato Schema dei conti dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas approvato con delibera della medesima Autorità 4 dicembre
1996 n. 03/96 e sue successive modificazioni e integrazioni con i seguenti
articoli:
Articolo 15
Impegni di competenza del Direttore generale
- Il Direttore generale assume impegni di spesa per tutte le spese fisse e
continuative, di cui all'articolo 16, senza limite di importo, e per le
altre spese fino al limite di euro 500.000 (cinquecentomila). Il predetto
limite è ridotto a euro 200.000 (duecentomila) in caso di impegno
conseguente a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al
di sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
- Il Direttore generale comunica all'Autorità l'ammontare e la
specificazione delle spese da lui disposte. Per le spese fisse e
continuative, di cui all'articolo 16, il Direttore generale trasmette all'Autorità
un prospetto riepilogativo bimestrale.
- In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito,
nell'esercizio delle incombenze previste dal presente articolo, dal
dirigente dallo stesso designato.
Il Direttore generale può delegare le funzioni di cui ai commi precedenti
al responsabile del Servizio amministrazione e personale ed al responsabile
dell'Ufficio di Roma. La delega, per le spese diverse da quelle fisse e
continuative, è contenuta nel limite di importo fissato dal Direttore
generale medesimo. Detto limite comunque non è superiore a euro 200.000
(duecentomila) e, per gli acquisti effettuati senza la pubblicazione di un
bando, a euro 50.000 (cinquantamila).
Articolo 16
Spese fisse e continuative
-
Sono spese fisse:
- le indennità, e i connessi oneri, spettanti al Presidente e ai Membri
dell'Autorità;
- gli stipendi, gli assegni, le indennità e gli oneri relativi al
personale.
- Sono spese continuative quelle concernenti:
- provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento
degli uffici;
- spese per manutenzione di locali e relativi impianti;
- forniture di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e
condizionamento;
- acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di mobili,
fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, "personal
computer", stampanti, lettori di "badge" e materiale informatico
di vario genere e spese per servizi informatici;
- acquisto, noleggio, riparazione e assicurazione di autoveicoli e altri
mezzi di trasporto;
- spese postali, telegrafiche, telex e telefoniche;
- trasporti, spedizioni, facchinaggio e immagazzinaggio;
- abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili,
acquisto di libri, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
- organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre ed altre
manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali,
fitto dei locali occorrenti, stampa e spedizione di inviti e degli atti
ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
- locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili ed
attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami;
- iniziative culturali specialistiche;
- spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
- spese per accertamenti medico-fiscali;
- spese per aggiornamento tecnico-professionale del personale;
- divulgazione dei bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa
o di altre fonti di informazione;
- spese per traduzioni, interpretariato, trascrizioni e registrazioni
audio e video, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione
bozze;
- spese per stampa, tipografia, litografia;
- assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio e servizio
di vigilanza uffici;
- canoni di locazione di immobili a breve termine;
- spese per il funzionamento di commissioni, gruppi di lavoro e altri
organi consultivi dell'Autorità;
- spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di
rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale
igienico-sanitario;
- spese per il servizio di fornitura pasti e sostitutivo mensa
mediante la fornitura di buoni pasto.
Articolo 43
Stipulazione del contratto
-
Il Direttore generale provvede a tutti gli atti necessari
per l'acquisizione di beni e servizi (ivi incluse la determinazione
a contrarre e la stipulazione del contratto) per le spese fisse e
continuative di cui al precedente articolo 16 senza limiti di importo e per
le altre spese di cui all'articolo 15, nel limite rispettivamente di euro
500.000 (cinquecentomila), ove la scelta del contraente avvenga mediante
procedura aperta o procedura ristretta, e di euro 200.000 (duecentomila) nel
caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al di
sopra dei predetti limiti è competente l'Autorità.
-
Il direttore del Servizio amministrazione e personale, su
delega del Direttore generale, provvede a tutti gli atti necessari (ivi
inclusa la stipulazione) senza limiti di importo per le spese fisse e
continuative e nel limite rispettivamente di euro 200.000
(duecentomila) per gli acquisti tramite procedura aperta o
ristretta e di euro 50.000 (cinquantamila) per gli acquisti
tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
-
La determinazione a contrarre indica:
-
gli scopi che si intendono perseguire;
-
l'oggetto e le clausole del contratto ritenute
essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;
-
la scelta del procedimento contrattuale e le ragioni
che giustificano tale scelta;
-
le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa.
Il Direttore generale procede alla stipulazione dei
contratti in rappresentanza dell'Autorità.
Il Direttore del Servizio amministrazione e personale, o
altro dirigente all'uopo designato, procede alla stipulazione dei contratti
in rappresentanza del Direttore generale entro i limiti di importo fissati al
comma 2.
Articolo 44
Approvazione dei contratti
- Gli atti di aggiudicazione ed i contratti, anche se stipulati per
corrispondenza, non sono obbligatori per l'Autorità e non sono eseguibili
finché non siano stati approvati dal soggetto competente a
deliberare il contratto a norma dell'articolo 43.
Articolo 67
Collegio dei revisori dei conti
- E' costituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente e da due Membri. Il Presidente e i Membri del medesimo Collegio,
nominati con delibera dell'Autorità tra i magistrati della Corte dei
conti e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o
discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti
nell'albo dei revisori dei conti, durano in carica quattro anni dalla data
di assunzione dell'incarico e non possono essere rinnovati.
- L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il compenso del
Presidente e dei Membri del Collegio.
Articolo 67 bis
Funzioni del Collegio dei revisori dei conti
- Al fine di assicurare il corretto ed efficace impiego delle risorse per l'assolvimento
dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Collegio dei revisori dei
conti:
- verifica la legittimità e la regolarità della gestione
amministrativa e contabile dell'Autorità;
- controlla, almeno una volta ogni tre mesi, gli atti relativi alla
gestione finanziaria e alla gestione patrimoniale dell'Autorità e i
contratti;
- effettua, anche a campione, accertamenti sugli atti relativi alla
gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità.
- Con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto annuale dell'Autorità,
il Collegio dei revisori dei conti:
- esprime un parere per l'Autorità sul progetto di bilancio di
previsione predisposto dal Direttore generale;
- predispone una relazione sul rendiconto annuale compilato dal
responsabile dell'Ufficio di ragioneria ponendo in evidenza criteri e
modalità adottati per l'impiego delle risorse.
La relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto annuale
viene predisposta anche ai fini di cui all'articolo 2, commi 38 e 39, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
- Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca le riunioni, di
cui viene tenuto verbale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei
componenti del Collegio."
Di modificare gli importi di cui agli articoli 14, 42ter e 60 del Regolamento
di contabilità da lire 100.000.000 (cento milioni) ad euro 60.000
(sessantamila).
Di approvare il Regolamento dei conti con allegato Schema dei conti dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas che, includendo le modificazioni e
integrazioni di cui sopra, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera (Allegato A);
Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla
data della pubblicazione.