GU n. 81
del 06 aprile 2002
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 3/02
Determinazione della sanzione in caso di violazioni da parte degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, e definizione accelerata e semplificata delle violazioni stesse in caso di regolarizzazione
Pubblicata su questo sito il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 81 del 6 aprile 2002
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 gennaio 2002,
Premesso che con deliberazione 14 aprile 1999, n.
42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 110 del 13
maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99), l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato una direttiva
recante regole per garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione dei
consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, prevedendo, tra l'altro,
all'articolo 3, comma 3.2, che "nel caso in cui il soggetto esercente
ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente,
prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la
bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le
date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il
conguaglio";
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante
modifiche al sistema penale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in
particolare l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c);
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di
seguito: d.P.R n. 244/01)
- la deliberazione n. 42/99;
- vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19
luglio 2001, n. 165/01 (di seguito: delibera
n. 165/01);
Considerato che:
- con l'articolo3, comma 3.2, della
deliberazione n. 42/99, è stato imposto l'obbligo agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete urbana o il solo
servizio di vendita (di seguito, esercenti) di indicare, nelle
bollette di conguaglio emesse dopo le bollette calcolate sulla base di
stime, la data delle due ultime letture effettuate;
- nell'ambito dell'istruttoria formale avviata con delibera n.
165/01 é emerso che taluni esercenti, non compiutamente identificati, nelle
bollette emesse dopo la lettura, non indicherebbero la data della precedente
lettura ma quella della bolletta emessa sulla base di stima dei consumi,
ritenendo erroneamente equivalente alla lettura dei consumi effettivi la
stima dei consumi effettuata sulla base dei consumi storici dell'utente;
- tale comportamento costituisce violazione della sopra citata disposizione
e lede il diritto degli utenti alla applicazione di un metodo di
fatturazione trasparente e fondato su consumi certi.
Ritenuto che:
- sia necessario verificare l'effettivo rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, richiedendo a tal fine a ciascun
esercente, mediante autocertificazione resa dal proprio legale
rappresentante, l'adempimento di detto obbligo;
- il mancato invio all'Autorità della autocertificazione di cui al
precedente alinea entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento, costituisca presupposto
per l'avvio di istruttoria formale, volta all'adozione di un
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n.
481/95;
- sia opportuno, fatti salvi i diritti di contraddittorio e partecipazione
al procedimento riconosciuti dal d.P.R. n. 244/01, predeterminare la misura
della sanzione applicabile in via generale a fronte dell'acclarata
violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, in
modo da delimitare l'ampio margine di discrezionalità dell'Autorità in
tema di quantificazione delle sanzioni pecuniarie, al contempo prevedendo un
criterio proporzionato di determinazione della sanzione stessa,
commisurandola al numero dei clienti serviti;
- debba tenersi conto della personalità degli esercenti che non abbiano
dato in passato corretta applicazione alle modalità di compilazione delle
bollette, descritte nel precedente capoverso, ma che si adeguino in breve
termine alle predette modalità e che conseguentemente debba per detti
esercenti prevedersi una sanzione ridotta rispetto a quella fissata in
generale per tale tipo di infrazione;
- sia opportuno prevedere, secondo principi di economicità e speditezza
dell'azione amministrativa, per gli esercenti che si adeguino alle
corrette modalità di compilazione delle bollette entro il termine fissato
dall'Autorità con il presente provvedimento, una procedura semplificata
di irrogazione della sanzione, che porti, in base ad una libera opzione dell'interessato,
alla definizione accelerata della sanzione medesima;
DELIBERA
- Di determinare in 25.822,84 euro più 0,50 euro per ogni cliente servito
dall'esercente al 31 dicembre 2001 la sanzione pecuniaria da irrogare agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a mezzo di rete
urbana, nonché agli esercenti il servizio di vendita del gas (di seguito,
esercenti), in caso di mancata indicazione nelle bollette di conguaglio,
emesse dopo le bollette calcolate sulla base di stime, della data delle due
ultime letture effettuate, in puntuale applicazione dell'articolo 3, comma
3.2, della deliberazione n. 42/99;
- Di prevedere la sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3 e le
modalità semplificate di applicazione della sanzione, di cui ai punti 4 e
5, per gli esercenti di cui al punto 1, i quali si adeguino alle
modalità descritte al medesimo punto 1 entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento;
- Di prevedere che per gli esercenti di cui al punto 2 la sanzione
pecuniaria sia determinata nella misura di 25.822,84 euro più 0,30 euro per
ogni cliente che usufruisce del servizio fornito dall'esercente al 31
dicembre 2001;
- Di prevedere che per il pagamento di cui al punto2, gli esercenti debbano
richiedere all'Autorità l'invio del modulo di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e che tale richiesta valga come avviso
dell'avvio della procedura semplificata e contestuale rinuncia alle
ulteriori formalità del procedimento di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- Di prevedere che gli esercenti di cui al punto 2 possano provvedere
al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta di cui al punto 3, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del modulo
menzionato al punto 4, con versamento diretto al concessionario del servizio
di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste italiane Spa;
- Di richiedere ai soggetti di cui al punto 1 l'attestazione di essere in
regola relativamente all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3.2,
della deliberazione n. 42/99, mediante autocertificazione resa dal legale
rappresentante col modulo di cui all'allegato A,
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da
inviare all'Autorità, debitamente compilato, entro 90 (novanta)
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), e su due quotidiani di rilevanza nazionale,
affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione; nonché
di comunicarlo a:
- Aem Gas Spa, corso di Porta Vittoria, 14 - 20122 Milano
- Camuzzi Gazometri Spa, via Ripamonti, 85 - 20139 Milano