Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di Italgas spa
Pubblicata su questo sito il 16 gennaio 2002, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorità) ha avviato, con delibera 19 luglio 2001, n.
164/01(di seguito: delibera n. 164/01), una istruttoria formale ai sensi
dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n.
61/97 (di seguito: delibera n. 61/97) e dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01),
nei confronti della società Italgas Spa, con sede legale in via XX Settembre n.
41, 10121 Torino (di seguito: Italgas Spa), nella sua posizione di esercente il
servizio di distribuzione e vendita di gas naturale a mezzo di rete urbana,ai
fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito: legge n. 481/95), per non avere esposto nelle bollette di conguaglio le
date delle due ultime letture, come previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della
deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 110 del 13 maggio 1999 (di seguito: deliberazione n. 42/99);
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante
modifiche al sistema penale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge n. 481/95 ed in particolare l'articolo
2, comma 20, lettera c);
- il dPR n. 244/01;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità n. 61/97,
recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, ed in particolare l'articolo 4 della medesima
delibera;
- la deliberazione dell'Autorità n. 42/99;
- la delibera n. 164/01;
Viste:
- la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer
Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
- la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer
Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;
- le memorie di Italgas Spa depositate, rispettivamente, in data 31 ottobre
2001 (protocollo dell'Autorità n. 021068), 11 novembre 2001
(protocollo Autorità n. 023532) consegnata nel corso dell'audizione
finale, e 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n.024279);
- la memoria dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (di seguito:
Anigas) pervenuta in data 9 novembre 2001 (protocollo Autorità n. 021489);
Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti dell'Italgas Spa e
dell'Anigas nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 presso la
sede dell'Autorità in piazza Cavour 5, 20121 Milano.
Il fatto
- L'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n.
42/99, stabilisce che: "nel caso in cui il soggetto esercente ricorra
ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente,
prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la
bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre
le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente
il conguaglio".
Nel corso dei controlli tecnici effettuati dagli uffici dell'Autorità in
data 28 febbraio 2001 e 7 marzo 2001 presso le sedi dell'Italgas Spa a
Roma e a Torino, con l'obiettivo di verificare, tra l'altro, le
modalità di fatturazione concretamente applicate dalla medesima società,
è stato accertato che nelle bollette di conguaglio non viene riportata la
lettura effettiva precedente, in violazione dell'articolo 3, comma 3.2,
della deliberazione n. 42/99. Con delibera n. 164/01 l'Autorità ha
avviato un'istruttoria formale nei confronti dell'Italgas Spa, relativa
alla suddetta presunta violazione della citata deliberazione n. 42/99.
In seguito alla comunicazione della delibera di avvio dell'istruttoria
formale, il Comune di Scarmagno (Torino) ha chiesto di partecipare all'istruttoria.
L'Italgas Spa, ha richiesto l'indizione dell'audizione finale ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01. A detta audizione hanno
chiesto di partecipare le associazioni Cittadinanza Attiva e Anigas.
L'Italgas Spa ha inoltre chiesto, ai sensi degli articoli 5 e 14 del dPR
n. 244/01, di accedere ai documenti inerenti l'istruttoria formale. L'accesso
è avvenuto in data 5 ottobre 2001.
- In data 16 ottobre 2001 l'Autorità ha inviato, ai sensi dell'articolo
16, comma 3, dPR n. 244/01, comunicazioni concernenti la data di conclusione
dell'istruttoria e la possibilità di inviare eventuali memorie e
documenti fino a 15 (quindici) giorni prima della conclusione della stessa.
In data 31 ottobre 2001 è pervenuta la memoria difensiva dell'Italgas
Spa.
In data 9 novembre 2001 è pervenuta una memoria dell'Anigas.
In data 5 dicembre 2001 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del dPR n. 244/01, le risultanze istruttorie unitamente alla
comunicazione della data dell'audizione finale e del termine di
conclusione del procedimento.
In data 11 dicembre 2001 si è svolta presso la sede di Milano dell'Autorità
l'audizione finale nel corso della quale l'Italgas Spa ha depositato
ulteriori memorie.
Con memoria in data 20 dicembre 2001 l'Italgas Spa ha provveduto,
secondo quanto richiesto dall'Autorità nel corso dell'audizione, a
trasmettere l'integrazione dell'analisi del campione di clienti
sottoposto a controlli tecnici nei confronti dei quali ha effettuato il
ricalcolo di quanto fatturato ed una tabella riepilogativa di tutti i casi
esaminati.
Risultanze istruttorie
- Nella memoria difensiva trasmessa all'Autorità in data 31 ottobre 2001,
l'Italgas Spa:
- ritiene che non si ravvisi nel suo comportamento alcuna violazione
dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, applicabile
esclusivamente all'esercente che ricorra ad una fatturazione stimata
in base ai consumi storici del cliente, prevedendo conguagli una o due
volte l'anno a seguito di lettura, in quanto la modalità di addebito
dei consumi praticata dall'Italgas Spa non prevede bollette di
conguaglio. Le bollette, secondo l'Italgas Spa, segnano la definitiva
attribuzione dei consumi ad un periodo, anche se il consumo viene
attribuito in tutto o in parte su base stimata. Ogni bolletta, sia
essa basata su lettura, autolettura, stima di consumi, o su diversi
di questi metodi tra loro combinati, è considerata conclusiva.
Pertanto, il metodo di addebito dei consumi praticato dall'Italgas Spa
sarebbe in linea con la deliberazione n. 42/99. In assenza di altre
disposizioni relative al calcolo degli addebiti, nonché alla
periodicità e alle modalità di fatturazione e di pagamento delle
bollette, il comportamento tenuto dall'Italgas Spa deve quindi
considerarsi legittimo. La stessa Italgas Spa ha comunicato all'Autorità
le predette modalità di fatturazione, con nota in data 19 gennaio 2001
(protocollo Autorità n.001133), relativa al documento per la
consultazione sulle condizioni contrattuali di vendita del gas naturale
a clienti finali attraverso reti locali, diffuso dall'Autorità in
data 6 dicembre 2000, non ricevendo alcuna osservazione in proposito;
- rileva, a sostegno della correttezza del metodo di addebito dei
consumi applicato, che dall'analisi del comportamento degli altri
distributori del gas a mezzo di rete urbana risulta l'impiego di un
metodo di fatturazione analogo a quello da essa utilizzato da parte di
cinque aziende su un campione di dodici considerate (comprendenti la
stessa Italgas Spa);
- ritiene corrette le modalità di attribuzione dei consumi
soprarichiamate, avendo predisposto ogni mezzo per ridurre al minimo il
numero di bollette stimate per il singolo cliente e, in ogni caso,
avendo adottato ogni strumento idoneo ad assicurare l'emissione di una
bolletta che corrisponda al consumo reale, in quanto basata, oltre che
sui consumi storici, sull'andamento stagionale climatico e sulla
possibilità di personalizzare le curve di consumo in base a particolari
situazioni comunicate dal cliente;
- ammette di aver effettuato in via occasionale la ricostruzione
analitica dei consumi e la loro eventuale rettifica, anche su
lunghi periodi, esclusivamente su richiesta del cliente, non ritenendo
iniquo tale comportamento rispetto a quello praticato nei confronti del
resto dei clienti; infatti si tratta di casi di ricostruzione che
costituiscono eccezioni che esulano dai controlli manuali/automatici
interni (ed esterni standard), come dimostrato dall'esiguità di tali
casi relativi a consumi sotto stimati per lunghi periodi a causa della
mancata collaborazione del cliente. Tale comportamento non comporterebbe
il riconoscimento di diritti considerati non previsti dalle norme
vigenti e dai documenti contrattuali. L'Italgas Spa asserisce di non
poter attuare tale ricostruzione analitica se non nei confronti di un
ridotto numero di clienti, a causa del notevole impegno di risorse
richiesto per tale operazione, che non è gestibile in automatico dal
sistema di fatturazione disponibile;
- evidenzia l'inesistenza di un vantaggio economico che l'Italgas
Spa trarrebbe a motivo della mancata attribuzione delle variazioni delle
tariffe intervenute nell'intervallo tra due letture effettive,
anziché, come nelle prassi adottate dall'esercente, nel solo
intervallo tra due bollette;
- chiede, in relazione all'istruttoria formale in questione, che la
stessa si concluda senza l'irrogazione di alcuna sanzione nei suoi
confronti e, in via subordinata, che la stessa sanzione sia contenuta
entro il minimo edittale e adottata previa acquisizione di dati e
documenti relativi alle modalità di fatturazione dei consumi da parte
degli altri esercenti del servizio.
- Nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 l'Italgas Spa
ha sostenuto di non aver violato la disposizione in oggetto, in quanto non
ricorre a bollette di conguaglio, ma solo a bollette stimate,
considerate come definitive. Risulta invece che l'Italgas Spa emette
bollette contenenti consumi desunti da stime, considerate come definitive e
che nelle bollette che riportano i consumi rilevati mediante
lettura, la stessa società ripartisce i consumi a saldo (la
differenza fra i consumi fatturati a stima nell'ultima bolletta e quelli
rilevati nella lettura, a cui si riferisce la bolletta corrente) secondo un
valore costante, facendo riferimento al periodo decorrente dall'ultima
bolletta stimata anziché sul periodo che intercorre fra l'ultima lettura
e la precedente.
- La memoria difensiva trasmessa all'Autorità dall'Anigas:
- evidenzia la molteplicità delle procedure di lettura e di
fatturazione adottate dalle aziende associate, con conseguenti riflessi
sull'applicazione delle tariffe in caso di variazione delle stesse;
- rileva la sostanziale equiparazione tra "lettura calcolata" e "lettura
effettiva", in quanto, potendo il cliente comunicare la lettura
effettiva mediante autolettura, in assenza di detta comunicazione si ha
un'implicita accettazione, da parte del cliente, della "lettura
calcolata";
- mostra, in seguito ad una verifica a campione tra le aziende
associate, ai fini del calcolo del pro-die per la variazione tariffaria,
una maggiore rispondenza all'andamento reale dei consumi del cliente
del metodo che include anche le "letture calcolate";
- mostra l'indifferenza dell'applicazione del metodo pro-die
determinato con riferimento anche alle "letture calcolate" rispetto
al metodo pro-die definito in base alle sole letture effettive, sia per
i clienti che per le aziende, nonché la buona fede degli operatori
nella scelta di un metodo anziché di un altro.
- evidenzia che la modifica del metodo di attribuzione delle tariffe
finora adottato comporterebbe per le aziende elevati oneri economici e
organizzativi, nonché lunghi tempi di attuazione, auspicando che si
pervenga ad una certezza applicativa.
Valutazione giuridica
- Dall'attività istruttoria e dalla documentazione acquisita
risulta accertata la violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della delibera
n. 42/99, in quanto l'Italgas Spa, pur utilizzando un sistema di
fatturazione basato su bollette stimate in base ai consumi storici del
cliente, non indica nelle bollette riportanti i consumi reali,
rilevati mediante lettura, la lettura effettiva precedente. Appare evidente
l'infrazione commessa da Italgas Spa poichè gli obblighi di informazione
previsti dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99 sono
riferiti a tutti i casi in cui gli esercenti ricorrano a bollette
stimate in base ai consumi storici del cliente, ossia procedano a
fatturazione di consumi, in assenza di lettura dei gruppi di misura o
di autolettura da parte del cliente.
- Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa nelle proprie memorie
difensive in ordine ad una asserita mancata integrazione della fattispecie
disciplinata dalle norme in questione, nonché all'assenza dei
presupposti giuridici per l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria appaiono prive di fondamento, e non sono idonee a superare i
rilievi posti alla base della deliberazione di avvio del procedimento.
Il comportamento dell'Italgas Spa rientra nell'ambito di
applicazione della disposizione in esame. La stessa impone all'esercente
di indicare la data delle ultime due letture precedenti (che sono solo
quelle rilevate direttamente dai gruppi di misura) in tutte le bollette
emesse a seguito di lettura successive a quelle emesse in base a stima
dei consumi. Le argomentazioni dell'Italgas Spa in merito alla difformità
tra la fattispecie regolata dalla disposizione in questione e quella
integrata dal comportamento della medesima risultano inconferenti. Il
corrispettivo dovuto dal cliente per la prestazione continuativa della
fornitura di gas è stabilito per unità di misura e non può che essere
commisurato alla quantità di gas effettivamente consumato.
- Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa, secondo le quali non ci può
essere "perfetta coincidenza tra fatturazione e consumi", sono infondate
perché in contrasto con i principi generali in tema di contratti di
somministrazione e di vendita nonchè con le pattuizioni contrattuali. L'attribuzione
dei consumi deve avvenire in relazione ai consumi effettivi del cliente. Il
principio stabilito dall'articolo 1559 del codice civile prescrive che il
prezzo di una prestazione periodica o continuativa, quale è da ritenersi la
fornitura di gas, rappresenta il corrispettivo per detta prestazione, che
deve essere quindi determinato in modo certo nel suo ammontare.
L'esercente il servizio, nel rispetto degli obblighi di effettuare delle
letture periodiche può ricorrere, alle scadenze pattuite o di uso, alla
richiesta di corrispettivi commisurati ad una quantità di gas stimata come
probabilmente consumata in un dato periodo di tempo, piuttosto che alla
quantità di gas effettivamente consumata, ma non può certamente pretendere
che consumi stimati siano considerati come definitivamente attribuiti e deve
effettuare periodicamente le letture.
- Le bollette emesse sulla base di stime dei consumi, anziché sulla base di
misurazione dei consumi effettivi, devono essere considerate bollette di
acconto da conguagliare successivamente, sulla base della rilevazione dei
consumi effettivi.
- La stessa Italgas Spa ammette che le bollette emesse sulla base di consumi
stimati non sono definitive riconoscendo che, a specifica richiesta del
cliente, opera la ricostruzione dei consumi dalla lettura precedente all'ultima
e quando riconosce che, ove i consumi stimati superino i consumi effettivi,
sospende la fatturazione fino a che questi ultimi non superino il livello di
quelli stimati. Ciò induce a ritenere che l'Italgas Spa abbia la
consapevolezza in ordine alla sussistenza di un obbligo in tal senso. In tal
modo l'Italgas ha determinato una non giustificata disparità di
trattamento dei clienti in relazione ai diversi criteri di
fatturazione utilizzati
- La deliberazione n. 42/99 impone all'esercente di indicare la data delle
due letture precedenti nella bolletta emessa a seguito di lettura successiva
alle bollette emesse in base a stima dei consumi, doveva e deve essere
osservata da Italgas Spa poiché le bollette emesse in base a stima
dei consumi non possono essere considerate come bollette che attribuiscono
definitivamente al cliente consumi e relativi corrispettivi, ma debbono
essere considerate come bollette provvisorie o in acconto, alle quali
necessariamente fa seguito la bolletta di conguaglio con l'indicazione
della lettura precedente.
- Non rilevano in questo procedimento le considerazioni dell'Italgas Spa
in merito ai metodi di attribuzione dei consumi in presenza di variazioni
tariffarie, essendo tali profili esaminati nell'istruttoria formale
avviata con delibera n. 165/00.
- L'inosservanza della prescrizione che impone l'obbligo di indicare la
data delle due letture precedente nelle bollette a conguaglio emesse dopo
bollette calcolate sulla base di stime rende estremamente più difficile per
il cliente, in caso di variazioni tariffarie, valutare se la ridistribuzione
dei consumi e la conseguente applicazione delle diverse tariffe siano state
eseguite sui consumi reali effettuati nel periodo di tempo tra due letture
o, invece, sui consumi rilevati tra l'ultima fatturazione stimata e la
successiva lettura.
Tale comportamento ha violato l'affidamento della clientela relativamente
all'applicazione di un metodo di fatturazione fondato su consumi certi, né
risulta con certezza che il cliente abbia avuto una informazione chiara che i
consumi stimati sarebbero stati considerati definitivi.
Determinazione della sanzione
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede una
sanzione da determinarsi tra un minimo di lire 50 milioni ed un massimo di
lire 300 miliardi, che trova applicazione per le ipotesi di inosservanza dei
provvedimenti dell'Autorità. La valutazione del quantum della misura
sanzionatoria dipende dai criteri dettati dall'articolo 11 della legge n.
689/81, ovvero:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- In merito al criterio della gravità della violazione, si asserisce
che la condotta antigiuridica tenuta dalla società Italgas Spa trascende
nei suoi effetti la riferibilità alla patologia di singole, specifiche,
relazioni contrattuali, per assumere il connotato di violazione sistemica e
generalizzata di una prescrizione posta a presidio di primarie esigenza di
tutela dei consumatori e dei clienti e quindi di condotta che pregiudica, in
modo non lieve, l'effettività delle garanzie dei valori e degli interessi
generali curati dall'Autorità in forza delle prescrizioni dettate dalla
legge n. 481/95. In tale prospettiva la violazione accertata determina
rilevanti conseguenze negative in quanto arreca pregiudizio al diritto del
cliente alla trasparenza della fatturazione e alla corretta informazione,
tutelato dalla deliberazione n. 42/99, e crea incertezza sull'andamento
nel tempo dei consumi.
La mancanza di tale informazione è rilevante sotto molteplici aspetti. In
primo luogo, ostacola il cliente nel controllo della verosimiglianza dei
consumi attribuiti rispetto ai consumi effettivi, impedendo,
conseguentemente, la verifica, da parte del cliente, dell'esattezza del
corrispettivo richiesto dall'esercente in relazione alla prestazione
eseguita. La carenza delle suddette informazioni incide sui diritti dell'utente
e non consente al cliente di agire a tutela dei propri interessi. La mancata
indicazione, nella bolletta, delle ultime due letture riduce, in
secondo luogo, la facoltà del cliente di programmare consapevolmente i
consumi di gas, al fine di ottimizzare le proprie scelte energetiche e di
contenere i consumi. Infine, l'assenza delle suddette informazioni
ostacola il controllo, da parte del cliente, sulla periodicità delle
letture effettuate dall'esercente.
Per contro, la violazione di una norma disciplinante un aspetto del singolo
rapporto di somministrazione non assume i connotati di gravità
riconducibili a violazioni che compromettano la funzionalità della
regolazione settoriale. In tale senso costituisce esempio il caso, oggetto
di altro e precedente provvedimento adottato dall'Autorità, di un
esercente che trasmetta dati non rispondenti al vero in ordine a profili
essenziali per la definizione dell'impianto regolatorio a tutela dei
consumatori, quando questi dati assumano, per la posizione dell'esercente
nel settore, un peso determinante ai fin dell'esercizio delle funzioni di
regolazione (regolazione delle tariffe o della qualità dei servizi di
pubblica utilità).
- In relazione all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione
delle conseguenze della violazione, l'insistenza, da parte dell'Italgas
Spa, nel sostenere la correttezza del proprio operato denota il mancato
compimento, da parte della stessa società, di atti volti all'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, anche dopo aver avuto
contezza della contestazione contenuta nella delibera di avvio dell'istruttoria
formale.
- Riguardo alla personalità dell'agente, rileva la
convinzione, più volte confermata dalla medesima Italgas Spa, di non aver
violato la disposizione in questione, non considerandola applicabile
alle bollette oggetto della presente istruttoria formale. Tale convinzione
deriva dal fatto che l'Italgas Spa ha sempre ritenuto di non ricorrere a
bollette di conguaglio. Un comportamento siffatto, in considerazione
della presenza prevalente dell'Italgas Spa sul territorio nazionale, può
avere contribuito all'adozione, da parte di altri esercenti, di analoghe e
non corrette modalità applicative dei provvedimenti tariffari. Per
contro, si rileva l'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori
adottati dall'Autorità nei confronti dell'Italgas Spa.
- In ordine alle condizioni economiche dell'esercente, si evidenzia che l'Italgas
Spa è il maggior soggetto esercente il servizio di distribuzione gas e
vendita di gas naturale a mezzo di rete urbana, con un fatturato rilevante
di circa 4.000 miliardi di lire per l'anno 2000, presente sul territorio
nazionale con più di 4 milioni di clienti al 31 dicembre 2000, escluse le
società controllate, su un totale di circa 16 milioni di clienti. Con
riferimento ai soli clienti interessati all'applicazione del presente
provvedimento, il fatturato rilevante per lo stesso anno 2000 è di circa
2000 miliardi di lire, escluse le società controllate.
Ritenuto, per i motivi considerati, che sussistano i presupposti per l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti dell'Italgas Spa per la
violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, e che sia
equo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria;
DELIBERA
Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas con delibera 19 luglio 2001, n. 164/01 a carico della
società Italgas Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede
legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino;
Di irrogare alla società Italgas Spa una sanzione amministrativa pecuniaria
di lire 5.000.000.000 (cinque miliardi), pari a 2.582.284,50 euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, per non avere
indicato nelle bollette contenenti il conguaglio le date delle due ultime
letture, come invece previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n.42/99;
Di ordinare alla società Italgas Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella
misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega alla banca o
alle Poste italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come
previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
Di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il
periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli
interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno
applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
Di ordinare alla società Italgas Spa di comunicare l'avvenuto pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il
versamento effettuato;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di conferire mandato al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di
responsabile del procedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 164/01, affinché venga notificato alla
società Italgas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e agli
altri soggetti intervenuti nel procedimento, il presente provvedimento mediante
plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.