Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 con riferimento alla fatturazione dei consumi di gas naturale a mezzo di rete urbana nei confronti di Italgas spa
Pubblicata su questo sito il 16 gennaio 2002, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorità) ha avviato, con delibera 19 luglio 2001, n.
165/01 (di seguito: delibera n. 165/01), una istruttoria formale ai sensi
dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n.
61/97 (di seguito: delibera n. 61/97) e dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01),
nei confronti della società Italgas Spa, con sede legale in via XX Settembre n.
41, 10121 Torino (di seguito: Italgas Spa), nella sua funzione di esercente il
servizio di distribuzione e di vendita del gas naturale a mezzo di rete urbana,
ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo
2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito: legge n. 481/95), perché:
- avrebbe adottato modalità di fatturazione a conguaglio difformi da quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della
Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n.
24/1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 14
dicembre 1988 (di seguito: provvedimento Cip n. 24/88);
- con il suo comportamento, la stessa società Italgas Spa non avrebbe
assicurato la parità di trattamento tra gli utenti, provvedendo a fornire
ai soli clienti che esplicitamente lo avessero richiesto una fattura di
conguaglio conforme a quanto previsto dal soprarichiamato provvedimento Cip
n. 24/88;
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante
modifiche al sistema penale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge n. 481/95 ed in particolare l'articolo
2, comma 20, lettera d);
- il dPR n. 244/01;
- il provvedimento Cip n. 24/88;
Viste:
- la delibera dell'Autorità n. 61/97,
recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, ed in particolare l'articolo 4 della medesima
deliberazione;
- la delibera n. 165/01;
Viste:
- la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer
Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
- la relazione relativa al controllo tecnico effettuato presso il Customer
Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;
- le memorie dell'Italgas Spa depositate, rispettivamente, in data 31
ottobre 2001 (protocollo Autorità n. 021068), 11 novembre 2001
(protocollo Autorità n. 024279) consegnata nel corso dell'audizione
finale, e 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n.024279);
- la memoria dell'Associazione Nazionale Industriali Gas (di seguito:
Anigas) pervenuta all'Autorità in data 9 novembre 2001, (protocollo
Autorità n. 021489);
Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti dell'Italgas Spa e
dell'Anigas nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 presso la
sede dell'Autorità, piazza Cavour 5, 20121 Milano.
Il fatto
- L'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88
stabilisce che "A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della
circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del
commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle
aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza
indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi
attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà
su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel
periodo".
Alcuni clienti hanno segnalato all'Autorità di aver ricevuto dall'Italgas
Spa bollette di conguaglio che non rispettavano le modalità di applicazione
delle variazioni tariffarie fissate dal provvedimento Cip n. 24/88.
- Nel corso dei controlli tecnici effettuati dagli uffici dell'Autorità
in data 28 febbraio 2001 e 7 marzo 2001 presso le sedi dell'Italgas Spa di
Roma e di Torino, con l'obiettivo di verificare tra l'altro le modalità
di fatturazione, è stato accertato che le bollette di conguaglio non
sembrano rispettare quanto previsto dal provvedimento Cip n. 24/88 (Allegati
n. 1 e n. 2). Le bollette esaminate espongono come definitivo per
un certo periodo l'ammontare di consumi attribuiti allo stesso periodo, in
tutto o in parte, su base stimata. In tutte le bollette, anche nel caso in
cui la bolletta si riferisce a consumi ottenuti calcolando la differenza tra
quelli effettivamente letti e quelli precedentemente stimati, la tariffa
applicata dall'Italgas Spa é quella in vigore nel periodo di
fatturazione, e non quella in vigore nel periodo in cui i consumi
considerati sono stati presumibilmente effettuati. Le variazioni delle
tariffe non risultano applicate ai consumi attribuibili al periodo
successivo alla data di decorrenza della variazione tariffaria. Pertanto,
con delibera n. 165/01, l'Autorità ha avviato nei confronti dell'Italgas
Spa un'istruttoria formale relativa alla presunta violazione del
provvedimento Cip n. 24/88.
Tale violazione consisterebbe nel mancato rispetto nelle bollette di
conguaglio delle modalità di applicazione delle variazioni tariffarie
previste dal provvedimento Cip n. 24/88.
- In seguito alla comunicazione della delibera di avvio dell'istruttoria
formale, il Comune di Scarmagno (Torino) ha chiesto di partecipare all'istruttoria
formale. L'Italgas Spa, ha richiesto l'indizione dell'audizione finale
ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01. All'audizione
finale hanno chiesto di prendere parte le associazioni Cittadinanza Attiva e
Anigas.
L'Italgas Spa ha chiesto, ai sensi degli articoli 5 e 14 del dPR n.
244/01, di accedere ai documenti inerenti l'istruttoria formale. L'accesso
è avvenuto in data 5 ottobre 2001.
- In data 16 ottobre 2001 l'Autorità ha inviato, ai sensi dell'articolo
16, comma 3, dPR n. 244/01, comunicazione concernente la
data di conclusione dell'istruttoria e la possibilità di inviare
eventuali memorie e documenti fino a 15 (quindici) giorni prima della
conclusione della stessa.
In data 31 ottobre 2001 è pervenuta la memoria difensiva dell'Italgas
Spa.
In data 9 novembre 2001 è pervenuta la memoria dell'Anigas.
In data 5 dicembre 2001 sono state inviate, ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del dPR n. 244/01, le risultanze istruttorieunitamente alla
comunicazione della data dell'audizione finale e del termine di
conclusione del procedimento.
In data 11 dicembre 2001 si è svolta presso la sede di Milano dell'Autorità
l'audizione finale nel corso della quale l'Italgas Spa ha depositato
ulteriori memorie.
Con memoria in data 20 dicembre 2001 (protocollo Autorità n. 24279) l'Italgas
Spa ha provveduto a trasmettere l'integrazione dell'analisi del campione
di clienti sottoposto a controlli tecnici, nei confronti dei quali ha
effettuato il ricalcolo di quanto fatturato, come richiesto dall'Autorità
nel corso dell'audizione, ed una tabella riepilogativa dei casi esaminati.
Risultanze istruttorie
- Nella memoria difensiva trasmessa all'Autorità in data 31 ottobre 2001
l'Italgas Spa:
- ritiene che non si ravvisi nel suo comportamento alcuna violazione
dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 42/99, applicabile
esclusivamente all'esercente che ricorra ad una fatturazione stimata
in base ai consumi storici del cliente, prevedendo conguagli una o due
volte l'anno a seguito di lettura, in quanto la modalità di addebito
dei consumi praticata dall'Italgas Spa non prevede bollette di
conguaglio. Le bollette, secondo l'Italgas Spa, segnano la definitiva
attribuzione dei consumi ad un periodo, anche se il consumo viene
attribuito in tutto o in parte su base stimata. Ogni bolletta, sia
essa basata su lettura, autolettura, stima di consumi, o su diversi
di questi metodi tra loro combinati, è considerata conclusiva.
Pertanto, il metodo di addebito dei consumi praticato dall'Italgas Spa
sarebbe in linea con la deliberazione n. 42/99. In assenza di altre
disposizioni relative al calcolo degli addebiti, nonché alla
periodicità e alle modalità di fatturazione e di pagamento delle
bollette, il comportamento tenuto dall'Italgas Spa deve quindi
considerarsi legittimo. La stessa Italgas Spa ha comunicato all'Autorità
le predette modalità di fatturazione, con nota in data 19 gennaio 2001
(protocollo Autorità n.001133), relativa al documento per la
consultazione sulle condizioni contrattuali di vendita del gas naturale
a clienti finali attraverso reti locali, diffuso dall'Autorità in
data 6 dicembre 2000, non ricevendo alcuna osservazione in proposito;
- rileva, a sostegno della correttezza del metodo di addebito dei
consumi applicato, che dall'analisi del comportamento di altri
distributori del gas a mezzo di rete urbana risulta un metodo di
fatturazione analogo a quello dell'Italgas Spa da parte di cinque
aziende su un campione di dodici aziende considerate, compresa la
stessa Italgas Spa;
- ritiene corrette le predette modalità di attribuzione dei consumi,
avendo predisposto ogni mezzo per ridurre al minimo il numero delle
bollette stimate per il singolo cliente e, in ogni caso, avendo adottato
ogni strumento idoneo ad assicurare l'emissione di una bolletta che
corrisponda al consumo reale, in quanto basata, oltre che sui consumi
storici, sull'andamento stagionale climatico e sulla possibilità di
personalizzare le curve di consumo in base a particolari situazioni
comunicate dal cliente;
- ammette di aver effettuato in via occasionale la ricostruzione
analitica dei consumi e la loro eventuale rettifica, anche su
lunghi periodi, esclusivamente su richiesta del cliente, non ritenendo
iniquo tale comportamento rispetto a quello praticato nei confronti del
resto dei clienti; infatti si tratta di casi di ricostruzione che
costituiscono eccezioni che esulano dai controlli manuali ovvero
automatici interni (ed esterni standard), come dimostrato dall'esiguità
di tali casi relativi a consumi sotto stimati per lunghi periodi a causa
della mancata collaborazione del cliente. Tale comportamento non
implicherebbe il riconoscimento di diritti considerati come non previsti
dalla normativa vigente e dai documenti contrattuali. L'Italgas Spa
asserisce di non poter attuare tale ricostruzione analitica se non nell'ordine
di un numero ristretto di clienti, a causa del notevole impegno di
risorse necessario per tale operazione, che non è gestibile in modo
automatico dal sistema di fatturazione disponibile;
- in relazione alla disciplina fiscale, dichiara la legittimità del
proprio comportamento;
- evidenzia l'inesistenza di un vantaggio economico che l'Italgas
Spa trarrebbe a motivo della mancata attribuzione delle variazioni delle
tariffe intervenute nell'intervallo tra due letture effettive,
anziché, come nelle prassi adottate dall'esercente, nel solo
intervallo tra due bollette;
- in ordine all'istruttoria formale in questione, contesta il
potere dell'Autorità di sanzionare la violazione di un provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi ovvero della normativa
tributaria, nonché quello di ordinare la corresponsione di un
indennizzo. L'Italgas Spa chiede che l'istruttoria formale si
concluda senza l'adozione di alcun provvedimento nei suoi confronti e,
in via subordinata, che lo stesso provvedimento sia adottato previa
acquisizione della documentazione relativa alle modalità di
fatturazione dei consumi da parte degli altri esercenti;
- Nel corso dell'audizione finale dell'11 dicembre 2001 l'Italgas Spa,
anticipando il contenuto delle memorie depositate, ha ribadito le
argomentazioni esposte nella memoria del 31 ottobre 2001 e replicato alle
risultanze istruttorie.
Durante la stessa audizione, l'Italgas Spa ha confermato di
applicare il metodo di fatturazione "pro-quota die costante" solo all'ultimo
periodo di fatturazione conformemente al provvedimento Cip n. 24/88, in
quanto non vengono emesse bollette di conguaglio e ogni bolletta
emessa deve essere considerata definitiva. A seguito di richieste dell'Autorità
relative alle due diverse interpretazioni date dalla stessa società alla
disposizione del provvedimento Cip n. 24/88, l'Italgas Spa ha precisato di
aver effettuato ricalcoli su bollette a richiesta del cliente, ma che tali
ricalcoli sono da ritenersi quale sorta di strategia commerciale attuata a
favore dei propri clienti. L'Italgas Spa ha osservato
che il metodo di fatturazione applicato è stato utilizzato anche nel
periodo precedente l'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 24/88 e
che nelle bollette calcolate sui consumi presunti non è mai riportato che l'ammontare
indicato in bolletta esaurisce gli obblighi del cliente nei confronti dell'esercente,
ma che l'Italgas Spa si limita ad evidenziare nelle bollette la
regolarità dei pagamenti precedenti.
- L'Autorità ha richiesto un'estensione all'intero campione di
bollette, sottoposte a controllo tecnico, del ricalcolo di quanto dovuto dai
clienti interessati, al fine di verificare gli eventuali benefici economici
derivanti dall'utilizzo dei due differenti metodi di fatturazione
utilizzati. Dall'analisi della tabella riepilogativa allegata alla memoria
depositata in data 20 dicembre 2001 relativa al campione dei clienti
sottoposti a controllo tecnico e nei confronti dei quali è stato effettuato
il ricalcolo dei consumi, emerge che sui 271 clienti del campione risultano
trarre un vantaggio dall'utilizzazione del metodo di fatturazione previsto
dal provvedimento Cip n. 24/88 rispetto a quello utilizzato dall'Italgas
Spa 137 clienti (50,5%), mentre 114 clienti (42,1%) risulterebbero essere
debitori dell'Italgas Spa ed in 20 casi (7,4%) il saldo sarebbe
nullo. Se il confronto si attua invece relativamente alle somme fatturate
dall'Italgas Spa rispetto a quelle calcolate con il metodo Cip n. 24/88,
risulta che l'Italgas Spa ha fatturato complessivamente 3.558.511 lire in
più di quanto dovuto, pari a circa l'1% del fatturato complessivo
relativo a questo gruppo di clienti.
- La memoria difensiva trasmessa all'Autorità dall'Anigas:
- evidenzia la molteplicità delle procedure di lettura e di
fatturazione adottate dalle aziende associate, con conseguenti riflessi
sull'applicazione delle tariffe in caso di variazione delle stesse;
- rileva la sostanziale equiparazione tra "lettura calcolata" e "lettura
effettiva", in quanto, potendo il cliente comunicare la lettura
effettiva mediante autolettura, in assenza di detta comunicazione si ha
un'implicita accettazione, da parte del cliente, della "lettura
calcolata";
- mostra, in seguito ad una verifica a campione tra le aziende
associate, ai fini del calcolo del pro-die per la variazione tariffaria,
una maggiore rispondenza al reale andamento dei consumi dei clienti del
metodo che include anche le "letture calcolate";
- mostra l'indifferenza dell'applicazione di un pro-die determinato
con riferimento anche alle "letture calcolate" rispetto ad un
pro-die definito in base alle sole letture effettive, sia per i clienti
che per le aziende, nonché la buona fede degli operatori nella scelta
di un dato metodo, anziché di un altro;
- evidenzia che la modifica del metodo di attribuzione delle tariffe
finora adottato comporterebbe per le aziende elevati oneri economici e
organizzativi, nonché lunghi tempi di attuazione, auspicando che si
pervenga ad una certezza applicativa per tutti gli operatori.
Valutazione giuridica
- Dall'attività istruttoria e dalla documentazione acquisita risulta
accertata l'errata interpretazione dell'articolo 3, comma 3.1, punto
3.1.6, del provvedimento Cip n. 24/88 e la conseguente violazione del
medesimo. Le argomentazioni addotte dall'Italgas Spa nelle proprie memorie
difensive in ordine ad una asserita mancanza dei presupposti giuridici per l'irrogazione
di una sanzione amministrativa risultano inconferenti e
non sono idonee a superare i rilievi posti a base di detta
deliberazione per le ragioni illustrate nel seguito.
- Il metodo di attribuzione delle variazioni tariffarie del provvedimento
Cip n. 24/88 è diretto a garantire a tutti i clienti una equa
attribuzione dei consumi in presenza di variazioni tariffarie individuando
un criterio univoco per l'attribuzione dei consumi.
- L'attribuzione al cliente dei consumi non può che avvenire in relazione
ai consumi effettivi. Il principio stabilito dall'articolo 1559 del codice
civile prescrive che il prezzo di una prestazione periodica o continuativa,
quale è da ritenersi la fornitura di gas, rappresenta il corrispettivo per
detta prestazione, che deve essere determinato in modo certo nel suo
ammontare. Pertanto, agli effetti dell'articolo 3, comma 3.1, punto 3.1.6,
del provvedimento Cip n. 24/88, devono intendersi per "consumi
attribuibili" i consumi effettivi rilevati tra due letture.
- Ai fini della redistribuzione dei consumi, il ricorso ad una modalità di
attribuzione fondata su un criterio "pro-quota die costante"
comporta l'attribuzione al cliente delle variazioni tariffarie su
consumi ripartiti in maniera eguale nei giorni compresi fra una variazione e
quella successiva, qualora la fatturazione avvenga successivamente
alla stessa variazione. Il metodo "pro-quota die costante" garantisce un'attribuzione
oggettiva e non arbitraria dei consumi nei periodi di variazione tariffaria
indipendentemente dalla periodicità di fatturazione.
- Risulta dall'istruttoria che l'Italgas Spa emette bollette che
espongono consumi desunti da stime, considerate fonte di un dato definitivo.
Risulta inoltre che nelle bollette riportanti i consumi rilevati
mediante lettura effettiva, la stessa società ripartisce i consumi a
saldo (la differenza fra i consumi fatturati a stima nell'ultima bolletta
e quelli rilevati nella lettura effettiva, a cui si riferisce la bolletta
corrente) secondo un valore costante, facendo riferimento al periodo
decorrente dall'ultima bolletta stimata anziché al periodo che intercorre
fra l'ultima lettura e la precedente. Risulta che, in presenza di una
bolletta che riporta sia consumi effettivi che consumi stimati, il
criterio "pro-quota die" attribuito dall'Italgas Spa varia non in
corrispondenza di una eventuale variazione tariffaria, ma differisce a
seconda che vengano contabilizzati i consumi a saldo o quelli presunti.
- Le modalità di calcolo delle variazioni tariffarie prospettate dall'Italgas
Spa, e confermate dall'Anigas, non solo non garantiscono a tutti i clienti
un'equa attribuzione dei consumi e delle variazioni tariffarie nei vari
periodi di fatturazione, scopo principale della modifica alle modalità di
applicazione delle variazioni tariffarie apportata dal provvedimento Cip n.
24/88 rispetto al sistema allora vigente, ma violano l'affidamento della
clientela relativamente all'applicazione di un metodo di
fatturazione fondato sui consumi certi, come detto al successivo punto
8. Le finalità del provvedimento Cip n. 24/88 sono definite nella relazione
del Comitato interministeriale dei prezzi relativa allo stesso
provvedimento. La difformità di comportamento dell'Italgas Spa
rispetto alle norme è confermata dalla circostanza che, nonostante la
menzionata modifica introdotta dal provvedimento Cip n. 24/88, la stessa
società ha mantenuto immutato il proprio metodo di fatturazione.
- L'esame del campione degli utenti nei confronti dei quali l'Italgas
Spa ha effettuato il ricalcolo dei consumi, pur essendo condotto su un
numero ristretto di clienti rispetto alla clientela complessiva servita dal
medesimo esercente, ha rivelato, nei casi esaminati, l'esistenza di
un beneficio economico, ciò che conduce a ritenere che le modalità di
fatturazione utilizzate rispetto a quanto previsto dal provvedimento Cip n.
24/88 (come illustrato nella parte "risultanze istruttorie" di questa
delibera) possano in generale avere procurato, in contrasto con quanto
sempre dichiarato dalla stessa Italgas Spa, un vantaggio economico all'esercente.
Rimane confermato che il mancato ricorso ad una ricostruzione analitica dei
consumi in presenza di una lettura contrasta radicalmente con la finalità
del provvedimento Cip n. 24/88, vale a dire con l'esigenza di
attribuire ai singoli periodi compresi tra una variazione tariffaria e
quella successiva i consumi intervenuti in quel periodo.
- Risulta che l'Italgas Spa ha effettuato in alcuni casi la ricostruzione
analitica dei consumi e la relativa rettifica anche su lunghi periodi in
base ai consumi, rilevati attraverso letture, con la conseguente
applicazione delle relative variazioni tariffarie, ma esclusivamente su
richiesta del cliente. Ciò induce a ritenere che l'Italgas Spa era
consapevole della sussistenza di un obbligo in tal senso. Si osserva che,
attraverso tali ricostruzioni dei consumi, l'Italgas Spa ha determinato
una disparità di trattamento degli utenti in relazione ai differenti metodi
di fatturazione utilizzati.
- L'Italgas Spa non ha esibito documentazione dalla quale risulti che i
clienti da essa serviti abbiano avuto una informazione chiara che i consumi
stimati dovevano considerarsi come definitivi. Non si può pertanto
sostenere che i clienti dell'Italgas Spa abbiamo scelto di esonerare la
stessa società dalla effettuazione di conguagli secondo il disposto del
provvedimento Cip n. 24/88. I clienti dell'Italgas Spa hanno al contrario
avuto indicazioni sul fatto che la stessa società provvedeva periodicamente
alla lettura dei gruppi di misura.
- L'Italgas Spa sottolinea le cautele adottate per ridurre al minimo il
numero di bollette stimate per il singolo cliente e la predisposizione di
strumenti idonei ad assicurare l'emissione di bollette che riportino
consumi il più possibile vicini a quelli reali. In considerazione del fatto
che i consumi stimati, pur avvicinandosi a quelli reali, non possono
considerarsi tali, la ripartizione dei consumi reali deve avvenire in
conformità con le norme vigenti.
Ritenuto che:
- i consumi di gas rilevati tra due letture debbano essere attribuiti, ai
fini della loro fatturazione nelle fatture di conguaglio, all'intero
periodo intercorrente tra dette letture;
- nel caso di variazioni tariffarie intervenute nel periodo intercorrente
tra due letture, il criterio dell'attribuzione dei consumi su base
giornaliera debba essere applicato considerando convenzionalmente costante
il consumo giornaliero nel periodo che intercorre fra due variazioni
tariffarie;
Ritenuta, per i motivi esposti, la necessità di ordinare
all'Italgas Spa, a norma dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della
legge n. 481 del 1985, la cessazione del comportamento lesivo dei diritti del
cliente consistente nell'adozione, a suo danno, della errata modalità
di fatturazione sopra descritta e conseguentemente di ordinare l'eliminazione,
a cura dell'Italgas Spa, del danno cagionato al cliente, salvo l'eventuale
prescrizione del diritto di quest'ultimo, anche al fine di eliminare
disparità di trattamento con i clienti che hanno già richiesto e
ottenuto il ricalcolo a loro favore dei consumi e dei relativi addebiti
tariffari;
DELIBERA
Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas con delibera 19 luglio 2001, n. 164/01
a carico della società Italgas Spa, in persona del rappresentante legale pro
tempore, con sede legale in via XX Settembre n. 41, 10121 Torino;
Di ordinare alla società Italgas Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20,
lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la cessazione, entro 90
(novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, del comportamento
lesivo dei diritti del cliente conseguente alla violazione delle modalità di
applicazione delle variazioni tariffarie, come previste dall'articolo 3, comma
3.1, punto 3.1.6, del provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale
dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24/1988, poiché la stessa società Italgas Spa,
nelle bollette emesse dopo una lettura (di seguito richiamate come bollette di
conguaglio), ha in generale attribuito i consumi di gas del cliente al periodo
successivo all'ultima bolletta emessa basata su consumi stimati, anziché
attribuire i medesimi consumi all'intero periodo intercorrente tra due
letture;
Di ordinare alla società Italgas Spa, con riferimento alle bollette emesse e
salvo prescrizione, l'eliminazione del danno economico cagionato ai clienti
che hanno pagato importi maggiori del dovuto, imponendo alla stessa società l'obbligo
di provvedere, a propria cura e spese, su richiesta del singolo cliente,
formulata direttamente o mediante conferimento di delega ad una delle formazioni
associative nelle quali i clienti siano organizzati, al ricalcolo degli importi
delle bollette di conguaglio e al rimborso al cliente delle eventuali
differenze;
Di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della singola
richiesta, il termine per l'effettuazione dei ricalcoli previsti al punto
precedente;
Di ordinare alla società Italgas Spa la pubblicazione, a propria cura e
spese, su almeno tre quotidiani con diffusione nazionale, di un avviso, avente
adeguata evidenza e dimensioni non inferiori a un quarto di foglio, che informi
i clienti circa il fatto che la medesima società ha adottato modalità di
applicazione delle variazioni tariffarie difformi da quanto previsto dal citato
provvedimento della Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi 9
dicembre 1988, n. 24/1988, e che, in seguito a richiesta, i clienti hanno
diritto al ricalcolo degli importi delle bollette di conguaglio e al rimborso
delle eventuali differenze, stabilendo che il testo di tale avviso sia trasmesso
prima della sua pubblicazione per approvazione all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del
presente provvedimento;
Di fissare in 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del presente
provvedimento il termine entro cui la società Italgas Spa è tenuta a
presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rendiconto del
numero di richieste di ricalcolo ricevute, dei tempi di evasione di tali
richieste, e degli esiti del ricalcolo;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
Di conferire mandato al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di
responsabile del procedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 19 luglio 2001, n. 165/01, affinché il presente
provvedimento venga notificato alla società Italgas Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento,
mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.