GU n. 45 del 23 febbraio 2001
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio 2001
Nella riunione del 14 febbraio 2001,
Premesso che:
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
Viste:
Considerato che esercenti e loro associazioni hanno manifestato l'esigenza sia di disporre di tempi più lunghi per raccogliere, controllare ed elaborare i dati necessari per la determinazione delle tariffe, sia di approfondire aspetti relativi all'applicazione della deliberazione dell'Autorità di cui in premessa;
Ritenuto che sia opportuno prorogare i termini di cui all'articolo 18, comma 6 della deliberazione 237/00, al fine di consentire agli esercenti l'acquisizione dei dati e gli approfondimenti necessari all'elaborazione delle tariffe valevoli per il semestre gennaio - giugno 2001 e, conseguentemente, provvedere alla loro pubblicazione;
Di prorogare sino al 15 (quindici) marzo 2001, il termine previsto dall'articolo 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla medesima Autorità le tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001;
Di prorogare sino al 31 (trentuno) marzo 2001 il termine, previsto dal medesimo articolo 18, comma 6, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione delle tariffe nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dal 14 febbraio 2000.