GU n. 45
del 23 febbraio 2001
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 20/01
Adozione di disposizioni in materia di gestione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97
G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio
2001
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 febbraio 2001,
Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), con proprio
provvedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative
all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori
nazionali, da parte della Società Enel Spa alla società Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete);
- ai sensi dell'articolo 3,
comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, dalla data di entrata in vigore
del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete,
restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia
elettrica acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo
decreto, al mercato; e che ai sensi della medesima disposizione di cui al
presente alinea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorità), al fine di assicurare la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore della rete, include negli oneri generali afferenti al
sistema elettrico di cui all'articolo
3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, la differenza tra i costi
di acquisto sostenuti dal Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui
all'articolo 11, comma 3,
del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi dell'articolo 3,
comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità determina il
corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale
considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 e
secondo criteri di incentivazione del Gestore della rete allo svolgimento
delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza
economica;
- il Ministro dell'industria con decreto
21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: il
decreto ministeriale), ha dato attuazione al sopra richiamato disposto dell'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto ministeriale, peraltro, oltre alle disposizioni che
costituiscono diretta attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12,
del decreto legislativo n. 79/99, contiene ulteriori prescrizioni volte ad
imporre al Gestore della rete criteri e modalità in applicazione dei quali
collocare l'energia elettrica acquistata obbligatoriamente;
- più in particolare, il decreto ministeriale prevede, in deroga al sopra
richiamato disposto dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/99, che quote della capacità produttiva vengano riservate ad utenze che
accettino clausole di interrompibilità in tempo reale a discrezione del
Gestore della rete ovvero con preavviso massimo di 24 ore;
- il decreto ministeriale fissa, inoltre, prezzi base d'asta per i tre
scaglioni di capacità produttiva che si determinano in conseguenza delle
disposizioni di cui al precedente alinea;
- i "diritti e le obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali" oggetto di
trasferimento dall'Enel Spa al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma
12, del decreto legislativo n. 79/99, sono fondamentalmente quelli generati
dalle cessioni vincolate di energia elettrica rilevanti ai fini dell'applicazione
delle prezzi e delle condizioni incentivanti di cui al provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio
1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) anche in forza di specifici atti
successivi di normazione primaria e secondaria che ne hanno esteso l'applicazione;
- rientrano, peraltro, nel campo di applicazione del decreto ministeriale
anche altre fattispecie, e più in particolare:
- cessioni dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici
ad acqua fluente con potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua
fino a 3 MW di cui alla deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n.
82/99, come integrata dalla deliberazione dell'Autorità 16 marzo
2000, n. 56/00;
- cessioni dell'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
non diversamente collocata sul mercato, a prezzi determinati dall'Autorità
in applicazione del criterio del costo evitato (attualmente è in vigore
la deliberazione 28 ottobre 1997, 108/97).
Premesso che:
- il Gestore della rete, con nota in data 20 dicembre 2000 (prot. Presidenza
dell'Autorità n. 70), ha segnalato all'Autorità che l'attività di
compravendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo
3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, è caratterizzata,
quanto in particolare alle compravendite dell'energia elettrica la cui
produzione è incentivata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92, da una
costante inidoneità degli importi versati dagli acquirenti della medesima
energia elettrica a titolo di IVA sui prezzi di vendita a compensare l'IVA
versata dallo stesso Gestore ai propri danti causa sulle compere, in ragione
della normale assenza di valore aggiunto nelle vendite come conseguenza
della funzione di incentivazione propria dei prezzi amministrati di
acquisto;
- il Gestore della rete ha inoltre evidenziato, nelle nota in data 27
dicembre 2000 (prot. AD/P/20000197) recante "probabile 2000 e
preliminare di budget 2001", con cui ha dato attuazione al disposto
dell'articolo 2, della deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2000 n. 63/00,
avente ad oggetto la richiesta di comunicazione alla medesima Autorità del
bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 e del bilancio previsionale
per l'esercizio 2001, ai fini della assunzione delle richiamate
determinazioni previste dall'articolo
3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 in ordine al corrispettivo
per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, che la
situazione operativa di cui al precedente alinea può determinare, in
considerazione delle caratteristiche del giro di affari dello stesso
Gestore, un costante squilibrio del conto IVA per importi significativi sia
pure a fronte della maturazione di un corrispondente credito di imposta; e
che a fronte di detto squilibrio si renderebbe necessario, in assenza di
entrate compensative, uno stabile ricorso al credito reso, peraltro,
difficoltoso dalla capitalizzazione e dalla struttura patrimoniale del
Gestore della rete e fonte di consistenti oneri finanziari che dovrebbero
essere coperti dal corrispettivo di accesso e di uso della rete di
trasmissione nazionale;
- in particolare, secondo le indicazioni fornite dal Gestore della rete, la
sopra richiamata difficoltà di accesso al credito bancario sarebbe
determinata, da una parte, in considerazione dell'entità del capitale
sociale e, dall'altra, del fatto che allo stesso Gestore, in virtù delle
disposizioni dell'articolo 3,
del decreto legislativo n. 79/99, non è stata trasferita la proprietà
della universalità di beni costituenti la rete di trasmissione nazionale
come individuata dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria
25 giugno 1999);
- la situazione evidenziata nei precedenti alinea chiarisce che, al fine di
assicurare, secondo il disposto dell'articolo 3, commi 10 e 13, del
decreto legislativo n. 79/99, al Gestore della rete, la neutralità
economica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica posti in
essere dallo stesso Gestore in attuazione del mandato di cui all'articolo
3, comma 12, dello stesso decreto legislativo, deve essere considerata
non solo la differenza tra i prezzi incentivati di acquisto e i prezzi di
vendita dell'energia elettrica obbligatoriamente ritirata, sibbene anche l'impatto
che sul conto economico del Gestore della rete produce l'applicazione
delle disposizioni in materia di IVA alle summenzionate transazioni;
- una situazione analoga a quella descritta nei precedenti alinea non si è
prodotta a carico dell'Enel Spa in conseguenza della titolarità dei
diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica,
comunque prodotta da altri operatori nazionali oggetto di trasferimento al
Gestore ai sensi dell'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- il Gestore della rete, con nota a firma dell'amministratore delegato in
data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, a supporto della quale ha
fornito, in allegato, un parere redatto da uno Studio professionale
specializzato in materia fiscale e tributaria, ha prospettato una soluzione
alla situazione descritta nella presente premessa incentrata sulla
"fatturazione diretta ai distributori della differenza tra costi di
acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali di
vendita dell'energia CIP 6";
Premesso, inoltre che:
- l'Autorità, con la deliberazione 15 giugno 2000, n.
108/00, recante "Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli
1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui
all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di
disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
generale n. 251, del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00),
ha definito, anteriormente al trasferimento dalla società Enel Spa al
Gestore della rete ai sensi dell'articolo
3, comma 12, della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative
all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori
nazionali, le modalità per assicurare al Gestore della rete la copertura
dei costi generati dalle attività conseguenti a detto trasferimento;
- in particolare, l'articolo 2,
commi 2.7 e 2.8, della deliberazione n. 108/99, dispongono che:
- a partire dalla data di perfezionamento delle convenzioni per la
cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia
elettrica e dei relativi diritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, il medesimo Gestore,
qualora gestore contraente, è autorizzato a trattenere, a titolo di
acconto, il gettito relativo alla maggiorazione A3;
- a partire dalla data di cui al precedente punto a), la Cassa
conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore della rete la
differenza tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia
elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali ai sensi dell'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi
derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla
vendita dei diritti di cui all'articolo
11, comma 3, dello medesimo decreto legislativo; e che tale
versamento avviene entro quindici giorni dal ricevimento da parte della
Cassa conguaglio per il settore elettrico di idonea documentazione
attestante la sussistenza della suddetta differenza secondo modalità
definite dalla stessa Cassa;
- le determinazioni di cui sopra sono state adottate anteriormente alla
segnalazione del Gestore della rete avente ad oggetto l'incidenza
economica e finanziaria dell'applicazione del regime in materia di IVA
alle compravendite di energia elettrica incentivata ai sensi del
provvedimento CIP 6/92 e che, di conseguenza, non sono state adottate in
considerazione delle conseguenze di tale incidenza;
Visti:
Visto il provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n.
70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del
30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito:
deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n.
58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del
18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);
- deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n.
13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1
marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del
servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di
rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n.
204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del
31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n.
204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n.
205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del
31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n.
205/99);
Visti:
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000,
n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del
29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n.
43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 57 del 9
marzo 2000;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n.
53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17
aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
- la deliberazione n. 108/00;
Considerato:
- con la deliberazione n. 43/00 l'Autorità
ha riconosciuto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la facoltà
di delegare:
- alla società Enel Distribuzione Spa il pagamento dell'acconto sui
contributi dovuti alla società Enel Spa a fronte dell'acquisto dell'energia
elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto
fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di
perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi
a tale acquisto ai sensi dell'articolo 3, comma 12, primo periodo del
decreto legislativo n. 79/99;
- alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia
elettrica, costituite ai sensi dell'articolo
9, comma 7, e dell'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il pagamento dell'acconto
sui contributi di cui al Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n.
6/92 alle società che svolgono l'attività di produzione di energia
elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione
che la società delegata e la società avente diritto ai contributi
risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse
sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo
2359 del Codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla
medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno
2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle
convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi
dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
79/99;
- nella concreta applicazione di tale disposizione le società delegate
hanno trasferito il gettito della componente A3 pagata dai clienti finali
del mercato vincolato da esse serviti a valere sulle tariffe di fornitura
dell'energia elettrica senza che i prenditori emettessero fattura per l'importo
corrispondente;
Considerato che:
- la soluzione indicata dal Gestore della rete, a quanto è dato comprendere
dal parere allegato alla richiamata nota in data 30 gennaio 2001, prot. n.
AD/P/20010019, si basa sul versamento allo stesso Gestore, a titolo di
acconto sui contributi ad esso spettanti ai sensi dell'articolo
3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, da parte dei distributori
e dei gestori delle reti dei punti di riconsegna dell'energia elettrica
vettoriata del gettito della componente A3 agli stessi versata
rispettivamente, dai clienti finali del mercato vincolato unitamente ai
corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e dagli utenti del
servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato
libero unitamente ai corrispettivi per detto servizio;
- l'attuale disciplina tariffaria del settore elettrico come risultante
dalle deliberazioni n. 13/99, n.
204/99 e n. 205/99, e successive
modificazioni e integrazioni, prevede che la componente A3 sia pagata solo a
valere sui corrispettivi per i servizi di fornitura dell'energia elettrica
ai clienti del mercato vincolato e di vettoriamento dell'energia elettrica
destinata al mercato libero, ossia su corrispettivi dovuti nell'ambito di
rapporti commerciali nei quali il Gestore della rete non è, di norma,
controparte;
- il Gestore della rete eroga servizi alle imprese di distribuzione quanto
al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
destinata al mercato vincolato, ovvero agli utenti del servizio di
vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero nei casi
in cui sia gestore del punto di riconsegna dell'energia vettoriata,
ovvero, nel caso di contratti serventi una pluralità di punti di
riconsegna, nel caso in cui sia gestore del punto di riconsegna per il quale
sia prevista la maggiore quantità di energia vettoriabile; che in questi
casi il Gestore della rete percepisce, quanto al trasporto sulla rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato, un ammontare determinato dall'applicazione dei
corrispettivi unitari di cui all'articolo
3, della deliberazione dell'Autorità n. 205/99 e, quanto al
vettoriamento, l'ordinaria tariffa fissata dalla deliberazione dell'Autorità
18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni ed integrazioni; e
che solo nel secondo caso la tariffa include le diverse componenti
tariffarie, ivi compresa la componente A3;
- nel contesto del sopra richiamato assetto della disciplina tariffaria non
è in alcun modo ipotizzabile un inglobamento della componente A3 in
corrispettivi per servizi resi dal Gestore della rete alle imprese di
distribuzione ovvero agli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia
elettrica se non, limitamente a questo secondo caso, qualora il Gestore
medesimo sia titolare del rapporto commerciale avente ad oggetto il
vettoriamento dell'energia elettrica nella posizione di gestore del punto
di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata;
- il sopra menzionato assetto appare allo stato espressivo della soluzione
più aderente all'esigenza di distribuire equamente sull'utenza il
carico per il finanziamento delle finalità generali del sistema elettrico
nazionale, tra l'altro in considerazione del fatto che, da un lato, una
parte dell'energia fornita dalle imprese di distribuzione ai clienti
finali vincolati non è trasportata sulla rete di trasmissione nazionale, e
del fatto che, dall'altro, possono sussistere contratti di vettoriamento
che non riguardano la rete di trasmissione nazionale;
- in conseguenza di quanto indicato nei precedenti alinea il trasferimento
del gettito della componente A3 percepito dalle imprese di distribuzione e
dai gestori dei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata, si
configurebbe come versamento diretto, su delega della CCSE, da detti
soggetti al Gestore della rete, a titolo di acconto, sui contributi a questo
dovuti a valere sul menzionato gettito ai sensi dell'articolo 3, comma 12,
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, in analogia con quanto
disposto dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 43/00;
Considerato che le disposizioni adottate con la deliberazione n.
43/00, quanto alla gestione del gettito riveniente dal pagamento della
componente A3, avevano il valore di norme transitorie destinate a produrre
effetti sino al trasferimento dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto
di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte
dell'ENEL Spa al Gestore della rete ed erano state adottate, in generale,
unitamente a quelle relative alla gestione del pagamento dei contributi di cui
all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n.
70/97, consentendo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di
delegare alle imprese di distribuzione costituite ai sensi dell'articolo
9, comma 7, e dell'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il versamento dei contributi
a titolo di acconto riconosciuti alle società che svolgono attività di
produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime
disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto
ai contributi risultassero dalla medesima scissione societaria e che tra le
stesse sussistesse un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo
2359 del Codice civile, ovvero tali società fossero controllate dalla medesima
società controllante;
Considerato che:
- la situazione rappresentata dal Gestore della rete quanto agli oneri
gestionali generabili dagli effetti dell'applicazione della disciplina in
materia di IVA alle compravendite di energia elettrica di cui al combinato
disposto dell'articolo 3,
commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99 deve essere valutata ai fini
della adozione delle determinazioni finalizzate a garantire l'equilibrio
economico finanziario dello stesso Gestore della rete di trasmissione
nazionale;
- stante il quadro normativo sopra sinteticamente ricostruito sono
ipotizzabili due opzioni operative: l'anticipazione, a titolo di
contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per
la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato
disposto dell'articolo 3,
commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/99, a valere sul gettito
generato dalla componente A3, di importi volti a compensare lo sbilancio
che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca
sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a
riversare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi
percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta
in tal modo maturato; l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale in considerazione dei costi finanziari
da sostenere per la gestione di detto sbilancio;
- la seconda delle opzioni indicate nel precedente alinea determina maggiori
oneri a carico dell'utenza del settore dell'energia elettrica e,
peraltro, secondo indicazioni fornite dal Gestore della rete e richiamate in
premessa, appare riferita ad una modalità gestione difficilmente
praticabile in considerazione della situazione dello stesso Gestore quanto a
capitalizzazione e struttura patrimoniale;
Ritenuto che sia opportuno garantire al Gestore della rete la copertura degli
oneri complessivamente generati dalla assunzione, ai sensi dell'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, della titolarità dei diritti
e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque
prodotta da altri operatori nazionali, adottando a tal fine la soluzione meno
onerosa per gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia
elettrica;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
- "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "il Gestore della rete" è la società Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 79/99;
- "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato elettrico;
- "il Conto A3" è il Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa Conguaglio per il
settore elettrico ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione
dell'Autorità 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n.150 del 30 giugno 1997;
- "il decreto ministeriale"
è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.280
del 30 novembre 2000;
- "la deliberazione n. 108/00" è
la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 30 giugno 2000;
- "la deliberazione n.223/00" è la
deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n.223/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2000;
Articolo 2
Modalità per la gestione del Conto A3
-
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 2.8, primo periodo, della deliberazione dell'Autorità n.
108/00, e fatto salvo quanto ivi previsto, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente
all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di
energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e non recuperabile in
compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta
energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale.
-
Il riconoscimento di cui al comma precedente viene
effettuato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella misura
dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla
mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli
adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente
considerati.
-
Il Gestore della rete dichiara alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, l'ammontare
della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita
dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione
n. 223/00 dell'Autorità, nonché dei diritti di cui all'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto
di detta energia elettrica; tale differenza comprende, altresì, gli oneri
di natura tributaria e fiscale.
-
La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a
versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di
ciascun mese, l'ammontare di cui al precedente comma 3.
-
Il Gestore della rete trasmette alla Cassa Conguaglio per
il settore elettrico, nei termini e secondo le modalità da questa
determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche
connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite
tributarie e fiscali complessive.
-
Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria
a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del
riconoscimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e riscossi dal Gestore della
rete sono da questo versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
che provvede a registrarli sul Conto A3.
-
Per il mese di febbraio 2001 il termine previsto al comma
3, è posticipato al ventesimo giorno.
Articolo 3
Disposizioni finali
La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal giorno 1 febbraio
2001.