Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italgas Spa ai fini dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in merito alla violazione del comma 3.2 dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 42/99
Pubblicata su questo sito il 3.9.2001, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 luglio 2001,
Premesso che:
- l'articolo 3,
comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 1999 n. 42/99 (di seguito:
deliberazione n. 42/99), recante direttiva per la trasparenza dei documenti
di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) e l), della legge 14 novembre
1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 110,
del 13 maggio 1999, prevede che in caso di bollette di conguaglio siano
indicate in bolletta le date delle due ultime letture effettive rilevate;
- nel corso dei controlli tecnici effettuati in data 28
febbraio 2001 presso la sede del Customer Service per l'area Centro Sud di
Italgas Spa a Roma e in data 7 marzo 2001 presso la sede del Customer
Service Nord di Italgas Spa a Torino con l'obiettivo di verificare le
modalità di fatturazione per l'ex esercizio Romana Gas e l'ex esercizio
Veneziana gas, è stato accertato, come risulta dalle relazioni di controllo
tecnico allegate alla presente proposta di delibera (Allegati n. 1 e n. 2),
che le fatturazioni a conguaglio non rispettano quanto previsto dall'articolo
3, comma 3.2, della deliberazione n.42/99;
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito legge n.
689/81) recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I,
sezioni I e II;
- la legge
7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/90) recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere h) e n), e comma
20, lettera c);
- il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.244 (di seguito: dPR n.
244/01) recante regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo
2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n.481;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi 9 dicembre 1988, n. 24/88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 292 del 14 dicembre 1988 (di seguito: provvedimento Cip n.
24/88);
Viste:
- la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n.
61/97 (di seguito delibera n. 61/97) recante disposizioni generali in
materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di
competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;
- la deliberazione dell'Autorità n.
42/99;
Viste:
- la relazione relativa al controllo tecnico presso il
Customer Service Centro Sud dell'Italgas Spa del 28 febbraio 2001;
- la relazione relativa al controllo tecnico presso il
Customer Service Nord dell'Italgas Spa del 7 marzo 2001;
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio
di istruttoria formale nei confronti della società Italgas Spa ai fini dell'adozione
di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge
14 novembre 1995, n. 481 in merito alla violazione del comma 3.2 dell'articolo
3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.
42/99" (PROT.AU/01/227);
Considerato che:
- nelle fatture di conguaglio non appare riportata la
lettura precedente come previsto dall'articolo 3, comma 3.2, della
deliberazione dell'Autorità n. 42/99;
- tale comportamento sarebbe conseguenza del mancato
rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.1.6, del
provvedimento Cip n. 24/88, di cui alla proposta di delibera dell'Autorità
per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italgas
Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2,
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481, in merito alle
modalità di fatturazione dei conguagli dei consumi di gas distribuito a
mezzo di rete urbana (PROT. AU/01/220);
- l'Italgas Spa conguaglia i consumi attribuendoli al
periodo che intercorre tra la data di emissione dell'ultima bolletta
stimata e la data della lettura (o autolettura);
Ritenuto che:
- il comportamento descritto sembra integrare la presunta
violazione dell'articolo 3, comma
3.2, della deliberazione n. 42/99;
- sembrano sussistere le condizioni previste dall'articolo
4 della delibera n. 61/97 e dall'articolo
4 del dPR n. 244/01 per l'avvio di una istruttoria formale nei
confronti dell'Italgas Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), con
riferimento alla violazione di cui sopra;
DELIBERA
Di avviare un' istruttoria formale, ai sensi dell'articolo
4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio
1997, n. 61/97 e
dell'articolo
4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244 (richiamato nel seguito come dPR n. 244/01), nei confronti della società
Italgas Spa, con sede legale in Torino 10100, via XX Settembre, n. 41, ai fini
dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per non avere esposto
nelle bollette di conguaglio, come previsto dalla deliberazione della medesima
Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 110 del 13 maggio 1999, le date
delle due ultime letture;
Di designare il dottor Roberto Malaman, nella sua posizione
di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, quale responsabile del procedimento;
Di designare il prof. Giuseppe Ammassari quale relatore per l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas;
Di stabilire che il procedimento venga concluso entro 120
(centoventi) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con
ricevuta di ritorno alla società Italgas Spa con sede legale in Torino 10100,
via XX Settembre, n. 41;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it,
dando comunicazione dei termini con cui i soggetti interessati ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera b), del dPR n. 244/01, possono partecipare al
procedimento mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli
elementi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso
decreto;
Di rendere noto che i soggetti che partecipano al
procedimento possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5,
del dPR n. 244/01, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del
dPR n. 244/01, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della
presente delibera per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel
procedimento ai sensi dell'articolo
4, comma 4, dello stesso decreto;
Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'articolo
5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento
presso l'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas;
Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno
comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno 15 (quindici)
giorni rispetto ai termini di conclusione del presente procedimento;
Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a
seguire.