Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 luglio 2001,
Premesso che:
- il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente, ha emanato il decreto del 24
aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto
ministeriale 24 aprile 2001), recante l'individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n.79/99);
- l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede che il distributore persegue gli obiettivi di incremento
dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure
e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato
al decreto stesso;
- l'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, sentite le regioni e le province autonome e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n.
481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la
valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le
modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo
10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve
essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di
promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli
interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla base
dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito
di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, può
aggiornare le linee guida;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede che per l'espletamento dei compiti di cui ai commi
precedenti, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dell'Enea,
di istituzioni finanziarie, di istituti universitari, nonché di altri
soggetti competenti in materia;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede, tra l'altro, che i costi sostenuti dai distributori
per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8
dello stesso decreto possono trovare copertura, per la parte non coperta da
altre risorse, sulle tariffe di fornitura del mercato dei clienti vincolati
e sulle tariffe per l'accesso e l'uso della rete del mercato dei clienti
idonei, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n.79/99;
- il decreto ministeriale 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas con delibera 30 maggio 1997, n.
61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei
procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas;
Vista la delibera dell'Autorità 18 settembre 1998, n.
118/98, recante approvazione di un protocollo di intesa tra l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (Enea);
Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio
di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile
2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/01/217);
Ritenuto che:
- le interrelazioni e la complementarietà tra gli
adempimenti previsti a carico dell'Autorità dall'articolo 5, comma 5, e
dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 di cui
in premessa rendano opportuna la confluenza di tali adempimenti in un unico
procedimento, anche al fine di meglio coordinare le modalità di
consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne
rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività
preparatorie;
- ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno
attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di
lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti
normativi afferenti materie con particolare contenuto tecnico-specialistico
tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni
associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che
potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;
DELIBERA
Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti in attuazione dell'articolo 5, e dell'articolo 9, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente del 24 aprile 2001 recante
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza
energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito richiamato come decreto
ministeriale 24 aprile 2001;
Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;
Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione
di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra,
nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità la responsabilità
degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo
necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni
conclusive dell'Autorità, ivi incluso, relativamente alle linee guida di cui
all'articolo 5, del decreto ministeriale 24 aprile 2001, lo svolgimento di
audizioni speciali per la consultazione degli operatori interessati, compresi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481
e l'acquisizione del previsto parere da parte delle regioni e province
autonome;
Di dare mandato al dott. Roberto Malaman di predisporre
proposte per l'Autorità allo scopo di definire le modalità di collaborazione
con l'Enea, nell'ambito del protocollo d'intesa approvato dall'Autorità
con propria delibera 18 settembre 1998, n. 118/98, nonché collaborazioni con
istituzioni finanziarie, istituti universitari e altri soggetti competenti in
materia;
Di prevedere che ai fini dello svolgimento dell'attività
preparatoria delle decisioni conclusive possano essere costituiti gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni
associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di
eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle
relative esigenze di coordinamento;
Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.