L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto con la delibera n. 236/00 una serie di obblighi e di controlli riguardanti la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas con l'obiettivo di tutelare gli utenti e di fornire agli esercenti gli stimoli necessari a migliorare l'efficienza del loro servizio.
Con la delibera n. 168/04 (Testo integrato della qualità dei servizi gas) l' Autorità ha confermato e per alcuni aspetti rafforzato tali obblighi e controlli.
L'Autorità nel definire la regolazione della sicurezza e della continuità del servizio si propone in particolare di ridurre i divari esistenti tra i diversi distributori operanti nel Paese.

L'uso del gas distribuito a mezzo di rete richiede una grande attenzione agli aspetti della sicurezza, intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, da scoppi e da incendi provocati dal gas.
Migliori condizioni di sicurezza dipendono dall'odorizzazione del gas, dalla riduzione delle dispersioni (ottenuta attraverso l'ispezione della rete di distribuzione e la protezione catodica delle reti in acciaio) e dalla presenza di un servizio di pronto intervento in grado di intervenire tempestivamente in caso di chiamata.
Per motivi tecnici, non è possibile ridurre a zero le dispersioni dagli impianti di distribuzione del gas, ma è possibile contenerne il numero e l'entità anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle fughe di gas naturale per la conseguente diffusione in atmosfera di gas aventi caratteristiche di gas serra.
L'Autorità ha provveduto a regolare con le deliberazioni n.236/00 e n. 168/04 la sicurezza nella distribuzione del gas fino ai contatori dei clienti, mentre ha regolato le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas con la deliberazione n. 40/04.
Il gas dovrebbe essere fornito con continuità ai clienti, in quanto le interruzioni del servizio possono provocare agli utenti danni e disagi ed esporre loro a rischi per la sicurezza, all'atto della riattivazione dell'erogazione del gas.
Scopo della regolazione della continuità è promuovere il miglioramento della continuità del servizio riducendo il numero e la durata delle interruzioni (non essendo possibile, per motivi tecnici, eliminarle del tutto).
L'Autorità ha selezionato una serie di indicatori relativi ad attività rilevanti per la sicurezza e la continuità del servizio.
Dall'1 gennaio 2002 ogni impresa distributrice con più di 5.000 clienti finali (e per ogni impianto da essa gestito con più di 1.000 clienti finali allacciati) è tenuta a registrare ed aggiornare i dati riguardanti la sicurezza e la continuità.
I dati devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno. L'Autorità provvede all'attribuzione di un punteggio relativo ad ogni indicatore e procede alla pubblicazione comparativa dei livelli effettivi di sicurezza e continuità, al fine di stimolare i distributori al miglioramento degli stessi.
I livelli effettivi e i punteggi di indicatoreL'Autorità ha fissato dei livelli nazionali base (definiti come livelli minimi di cui tenere conto nell'attribuzione del punteggio di indicatore) e dei livelli di riferimento (livelli massimi di cui tenere conto nell'attribuzione del punteggio di indicatore) per ciascuno degli indicatori riportati nelle tabelle.
Per regolare con sufficiente precisione la sicurezza e la continuità del servizio, l'Autorità ha scelto il singolo impianto di distribuzione come ambito territoriale per il quale calcolare i livelli effettivi di sicurezza e di continuità. |
Per alcune delle attività rilevanti per la sicurezza l'Autorità ha introdotto una serie di obblighi di servizio.
In particolare sono stati fissati la percentuale minima annua di rete che dovrà essere sottoposta ad ispezione per la ricerca sistematica delle dispersioni di gas prevedendo l'obbligo di ispezione dell'intera rete ogni quattro anni. Inoltre, è stato stabilito il numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione del gas che dovranno essere effettuate dal distributore.
I distributori dovranno inoltre dotare ogni punto di alimentazione della rete di un idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete e ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia.
I distributori devono inoltre dotarsi di cartografia aggiornata degli impianti con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta.
L'Autorità effettua controlli periodici a campione per verificare il rispetto degli obblighi di sicurezza e di continuità del servizio.
L'Autorità ha introdotto l'obbligo per le società di distribuzione di gas di fornire, per le chiamate di pronto intervento, uno o più recapiti telefonici attivi ventiquattro ore su ventiquattro per tutto l'anno. Il distributore di gas deve inoltre disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento. Le deliberazioni prevedono, invece, per le società di vendita del gas l' obbligo di fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento comunicati dai distributori.
L'obbligo di effettuazione del pronto intervento da parte del distributore comprende anche le chiamate relative a segnalazione di fuga di gas sull'impianto del cliente.
Per quanto riguarda il pronto intervento è stata definita la percentuale minima di chiamate (90%) per le quali l'arrivo sul luogo di intervento deve avvenire entro 60 minuti.
Inoltre è stato previsto un livello generale di pronto intervento ovvero il 95% delle chiamate telefoniche per pronto intervento deve essere seguito da un intervento con arrivo sul luogo di chiamata entro il tempo massimo di 60 minuti. Il distributore che non ha rispettato per l'anno di riferimento il livello generale, per cause riconducibili all'esercente stesso, è tenuto a pagare una penalità pari a 500,00 euro per ogni intervento effettuato mancante al raggiungimento del livello generale.
Le deliberazioni dell'Autorità stabiliscono che ogni distributore debba disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze e degli incidenti da gas in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità delle norme tecniche vigenti in materia.
Ogni distributore deve inoltre trasmettere obbligatoriamente al Cig (Comitato Italiano Gas) tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in merito ad incidenti da gas accaduti e derivanti dall'uso del gas da esso distribuito.
I distributori di gas diversi dal gas naturale sono tenuti al rispetto delle disposizioni sul pronto intervento ed all'obbligo di ispezionare l'intera rete di distribuzione ogni cinque anni. Inoltre devono dotarsi di cartografia aggiornata degli impianti con aggiornamento della stessa, entro sei mesi da ogni modifica intervenuta, a partire dall'1 gennaio 2007.