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Comunicato

Iscrizione all'elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione

Delibera n. 134/07

22 giugno 2007

Al fine di rendere operativo l'elenco in tempi brevi e coerenti con la completa apertura del mercato all'1 luglio 2007, è previsto un periodo di prima applicazione delle disposizioni relative alla procedura di iscrizione all'elenco (articolo 12). Il termine di tale periodo è fissato al 31 dicembre 2007. Durante il periodo di prima applicazione, per iscriversi all'elenco il venditore può decidere di inviare solo i seguenti moduli:

  • il modulo per la richiesta di iscrizione all'elenco (Allegato B);
  • il modulo per l'istanza in formato excel disponibile sul sito internet;
  • la documentazione relativa alla verifica dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale indicati all'articolo 11.

Entro 15 giorni dal ricevimento di tali moduli, gli uffici dell'Autorità provvedono a verificare la completezza della documentazione inviata e a pubblicare il nominativo del venditore nell'elenco, indicando che è stata compiuta una verifica parziale.
Entro 30 giorni dalla data di inserimento nell'elenco il venditore è tenuto a inviare la documentazione mancante, pena la decadenza della richiesta di iscrizione.

Durante il periodo di prima applicazione, se il venditore che fa richiesta di iscrizione appartiene a un gruppo societario di cui fa parte un soggetto concessionario di pubblico servizio, tale venditore è tenuto al solo invio della dichiarazione all'Allegato G. Tuttavia, al momento dell'invio della documentazione mancante entro i 30 giorni successivi all'iscrizione, anche tale venditore è tenuto a fornire la documentazione relativa alla verifica dei requisiti specifici di capacità finanziaria indicati all'articolo 11.

Il contratto di dispacciamento

All'articolo 6 sono indicati gli obblighi posti in capo al venditore. In particolare, si richiede che il venditore attesti l'esistenza di un contratto di dispacciamento relativo ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali serviti e connessi in bassa tensione. A tal fine il venditore può:

  • sottoscrivere/aver sottoscritto direttamente il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna, assumendo quindi la qualifica di utente del dispacciamento;
  • dare/aver dato mandato a soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

In entrambe i casi l'obbligo è soddisfatto.

Per dar prova dell'esistenza di tale contratto di dispacciamento, il venditore è tenuto a compilare e inviare il modulo all'Allegato E. Se al momento della richiesta di iscrizione all'elenco il venditore:

  • serve clienti finali connessi in bassa tensione, è tenuto alla compilazione e all'invio dell'Allegato E contestualmente alla richiesta di iscrizione (tranne nel caso di prima applicazione delle disposizioni di cui sopra: in tal caso il venditore è tenuto all'invio dell'Allegato E al momento dell'integrazione della documentazione mancante entro i 30 giorni successivi all'iscrizione); ·
  • non serve, ma intende servire clienti finali connessi in bassa tensione, è tenuto alla compilazione e all'invio dell'Allegato E entro 12 mesi dalla data di iscrizione all'elenco.