22 giugno 2007
Al fine di rendere operativo l'elenco in tempi brevi e coerenti con la completa apertura del mercato all'1 luglio 2007, è previsto un periodo di prima applicazione delle disposizioni relative alla procedura di iscrizione all'elenco (articolo 12). Il termine di tale periodo è fissato al 31 dicembre 2007. Durante il periodo di prima applicazione, per iscriversi all'elenco il venditore può decidere di inviare solo i seguenti moduli:
Entro 15 giorni dal ricevimento di tali moduli, gli uffici
dell'Autorità provvedono a verificare la completezza della documentazione
inviata e a pubblicare il nominativo del venditore nell'elenco, indicando che è
stata compiuta una verifica parziale.
Entro 30 giorni dalla data di inserimento nell'elenco il venditore è
tenuto a inviare la documentazione mancante, pena la decadenza della richiesta
di iscrizione.
Durante il periodo di prima applicazione, se il venditore che fa richiesta di iscrizione appartiene a un gruppo societario di cui fa parte un soggetto concessionario di pubblico servizio, tale venditore è tenuto al solo invio della dichiarazione all'Allegato G. Tuttavia, al momento dell'invio della documentazione mancante entro i 30 giorni successivi all'iscrizione, anche tale venditore è tenuto a fornire la documentazione relativa alla verifica dei requisiti specifici di capacità finanziaria indicati all'articolo 11.
All'articolo 6 sono indicati gli obblighi posti in capo al venditore. In particolare, si richiede che il venditore attesti l'esistenza di un contratto di dispacciamento relativo ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali serviti e connessi in bassa tensione. A tal fine il venditore può:
In entrambe i casi l'obbligo è soddisfatto.
Per dar prova dell'esistenza di tale contratto di dispacciamento, il venditore è tenuto a compilare e inviare il modulo all'Allegato E. Se al momento della richiesta di iscrizione all'elenco il venditore: