Comunicato
Chiarimenti in materia di tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale
28 dicembre 2006
- Da alcune segnalazioni pervenute all'Autorità
è emerso che un Comune, al fine di recuperare gli investimenti dallo stesso
effettuati per realizzare, nel proprio territorio, un impianto di
distribuzione, con propria delibera, avrebbe:
- imposto a tutte le società di vendita, utenti
del servizio di distribuzione, una prestazione patrimoniale commisurata ai
volumi di gas venduto ai rispettivi clienti;
- imposto all'esercente il
servizio di dare attuazione alla previsione sub (a) mediante
l'applicazione agli utenti di un apposito corrispettivo, ulteriore alla tariffa
approvata dall'Autorità, da retrocedere successivamente al medesimo Comune.
- La fattispecie
segnalata si porrebbe in contrasto con il quadro normativo che regola il regime
tariffario del servizio di distribuzione del gas naturale (indisponibile tanto
all'esercente il servizio, quanto all'ente locale titolare dello stesso), in
quanto:
- la tariffa per l'accesso e l'erogazione del
servizio è predisposta dall'esercente sulla base di criteri la cui definizione
compete unicamente all'Autorità (articolo 2, comma 12, lettera d), della legge
n. 481/95; articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00), che
approva la tariffa qualora coerente con essi;
- i predetti criteri, attualmente previsti dalla
deliberazione n. 170/04 (sostanzialmente mutuando il previgente assetto,
definito con la deliberazione n. 237/00), sono volti a definire, in modo
trasparente, i costi massimi riconosciuti relativi alla gestione, agli
ammortamenti e alla remunerazione dei costi di capitale relativi allo
svolgimento dell'attività di distribuzione, per la totalità dei clienti
allacciati alla rete distributiva;
- tra tali costi, più in dettaglio, sono
considerati anche quelli relativi agli investimenti per la realizzazione e la
manutenzione straordinaria degli impianti, potendo essere a tal fine
considerati anche i valori presentati in bilanci di soggetti diversi dall'esercente
il servizio stesso.
- Conseguentemente, eventuali esigenze
dell'ente locale relative ai costi da questi sostenuti per la realizzazione
degli impianti, devono essere ricondotte entro il quadro sopra tracciato e
possono pertanto trovare adeguata tutela unicamente nell'ambito della
convenzione che regola i rapporti con l'esercente cui è stato affidato il
servizio.
- Pertanto, qualora un esercente il servizio di
distribuzione si trovi in una situazione analoga alla fattispecie sopra
descritta, dovrà interrompere l'applicazione dei corrispettivi imposti
dall'ente locale, dandone immediata comunicazione all'Autorità.
- In relazione a quanto sopra, la Direzione
Tariffe dell'Autorità effettuerà gli approfondimenti necessari in merito agli
eventuali interventi di competenza (ad esempio, adozione di provvedimenti prescrittivo-sanzionatori, interventi di natura tariffaria).
- La
presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
28 dicembre 2006
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