04 aprile 2006
Con delibera 4 agosto 2005, n. 177/05, rettificata con delibera 12 settembre 2005, n. 187, l'Autorità ha approvato due schede tecniche di quantificazione dei risparmi energetici relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
La corretta applicazione delle due schede
tecniche a sistemi che includono impianti per la produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve tenere conto di quanto
stabilito dalla normativa nazionale in materia di cumulabilità degli
incentivi.
A tale proposito il decreto legislativo 29
dicembre 2003, n.387/03, all'articolo 18, comma 1 dispone che "La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili
e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli
derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' i titoli
derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.”
In ottemperanza a tale disposizione:
Esempio:
Si consideri il caso di un sistema di
teleriscaldamento alimentato da un insieme di centrali che producono
annualmente, oltre al calore che alimenta la rete, anche 1000 MWh di energia
elettrica, di cui 300 MWh da fonti rinnovabili (per i quali vengono
rilasciati certificati verdi).
L'ammontare complessivo di risparmi di
energia elettrica certificati all'impianto e, conseguentemente, l'ammontare
complessivo di titoli di efficienza energetica di tipo I emessi, sarà pari
al 70% di quelli che vengono calcolati applicando le schede con un valore di
EFe+Ee_immessa = 1000 MWhe.