08 giugno 2006
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3 della delibera 27 marzo 2006, n. 65/06.
Tali disposizioni prevedono che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i consumi dei medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04 in luogo della deliberazione n. 195/02 per l'anno 2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
Si ritiene necessario precisare quanto segue.
Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del sopraccitato articolo, gli esercenti accreditano i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse relativamente ai consumi del trimestre in questione (aprile – giugno 2006).
A seconda della periodicità di fatturazione, gli accrediti sono riconosciuti in una o più soluzioni, come di seguito riportato: