09 novembre 2005
L'articolo 7, comma 7.3, della delibera n. 34/05, come successivamente modificata e integrata prevede che, ai fini di quanto previsto dal comma 5.1, in materia di prezzi minimi garantiti, e dal comma 7.1, in materia di corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, "per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi".
Nel caso di impianti idroelettrici, con il termine "impianto" si intende, come già applicato con la delibera n. 62/02, l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Tale condizione è quella che individua ciascun impianto, a prescindere dall'articolazione della potenza di concessione idroelettrica nel relativo disciplinare.
Nel caso in cui più impianti idroelettrici siano connessi alla rete elettrica con un unico punto di consegna e di misura, la delibera n. 34/05 si applica a ciascuno di essi e non al loro insieme. L'attribuzione ai singoli impianti dell'energia complessivamente misurata viene fatta secondo un criterio di proporzionalità alle quantità di energia elettrica misurate ai fini delle dichiarazioni all'Ufficio tecnico di finanza, detraendo le perdite in proporzione, come riportato nell'esempio di cui alla tabella 6 della relazione tecnica alla delibera n. 62/02.
Tale criterio di proporzionalità può essere utilizzato ai soli fini dell'applicazione della delibera n. 34/05, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
Qualora non ricorrano entrambe dette condizioni, il soggetto produttore deve provvedere quanto prima alla installazione di un sistema di misura dell'energia elettrica immessa di ciascun impianto. Nel periodo intercorrente tra la data da cui decorre il ritiro dell'energia elettrica ai sensi della delibera n. 34/05 e l'installazione di detti sistemi di misura, il gestore di rete propone al produttore una soluzione per la ripartizione dell'energia elettrica complessivamente immessa secondo il sopra riportato criterio di proporzionalità.
Si ritiene altresì opportuno prevedere uno schema di convenzione per ciascuno degli impianti di produzione a monte del punto di connessione, come sopra distinti.
Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione della delibera n. 34/05 essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza nominale elettrica del singolo impianto.
Gli impianti di produzione diversi dagli idroelettrici che si avvalgono delle modalità di ritiro di cui alla delibera n. 34/05 e presentano un unico punto di connessione con la rete devono, di norma, disporre di gruppi di misura in grado di misurare l'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto. Eventuali deroghe dovute a situazioni particolari dovranno essere sottoposte al parere degli Uffici dell'Autorità.